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- Regione FVG - Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”
Regione FVG - Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”
Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori: a) spettacolo dal vivo; b) attività cinematografica e audiovisiva; c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità; d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; e) valorizzazione della memoria storica. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di: a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione; b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne; c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea; d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno. finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall' articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.
https://www.uniud.it/it/struttura/programmi-aric/regione-fvg-legge-regionale-11-agosto-2014-n-16-norme-regionali-in-materia-di-attivita-culturali-201d
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Regione FVG - Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”
Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori: a) spettacolo dal vivo; b) attività cinematografica e audiovisiva; c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità; d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; e) valorizzazione della memoria storica. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di: a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione; b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne; c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea; d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno. finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall' articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.