Statuto

Emanato con D.R. 844 del 18.12.2015 - In vigore dal 01.01.2016

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Preambolo

 

Nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica Italiana, membro fondatore e compartecipe dell'Unione Europea, il valore della scienza e del suo insegnamento costituisce il fondamento primo dell'Università di Udine, istituto pubblico di alta cultura che con il presente Statuto si dota della fonte base dell'autonomia a essa garantita dalla Carta costituzionale.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Istituzione, fini e autonomia

1. L'Università degli Studi di Udine (d’ora in avanti «Università»), istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26, è sede primaria di libera ricerca e libera formazione. Promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.

2. L'Università ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Persegue le proprie finalità istituzionali, ispirandosi a principi di autonomia, responsabilità, laicità e pluralismo e garantendo libertà di ricerca, di insegnamento e di studio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, delle norme legislative che fanno espresso riferimento alle Università statali e delle disposizioni contenute nel Codice Etico dell’Università di Udine.

3. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate.

4. L'Università garantisce pari dignità a tutte le discipline e la libera circolazione delle idee e delle informazioni, nel rispetto della riservatezza e dei diritti soggettivi degli interessati.

5. Garantisce altresì il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell’accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonché nella stessa attività lavorativa.

6.  L'Università si organizza nelle strutture di cui al presente Statuto.

7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.

Art. 2 − Attività istituzionali

1.   L’Università persegue gli obiettivi di cui all’art. 1 mediante le modalità consentite dalla legge.

2. L’Università favorisce il processo di internazionalizzazione attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca. Collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo e agli studenti, servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. Promuove e incentiva la pratica dello sport in ambito universitario, tramite gli enti sportivi universitari che operano a livello locale, nazionale e internazionale.

TITOLO II

SOGGETTI

 

Art. 3 − Comunità universitaria

1. L'Università è una comunità di persone che concorrono a realizzarne i fini istituzionali, secondo le proprie specifiche funzioni e competenze.

2. Fanno parte della comunità universitaria i professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità, svolgendo le funzioni previste per ciascuna dalla normativa vigente, nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. L’Università promuove o istituisce servizi a sostegno della qualità della vita dei componenti la comunità universitaria.

5. L’Università può riconoscere le associazioni eventualmente istituite da componenti della comunità universitaria.

Art. 4 – Professori e ricercatori

1. Ai professori e ai ricercatori sono garantiti la libertà di insegnamento e di ricerca, nonché il diritto di accedere ai fondi per la ricerca.

2. Secondo i compiti previsti dall’ordinamento per ciascun ruolo o funzione, i professori e i ricercatori svolgono attività di ricerca, che comporta anche quella di aggiornamento scientifico, e riservano annualmente parte del loro tempo per lo svolgimento di compiti didattici, di orientamento e tutorato per gli studenti, nonché di accertamento della preparazione di questi ultimi.

3. Ai docenti di materie cliniche è garantita l’inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. Ogni professore e ogni ricercatore dell’Ateneo afferisce a un Dipartimento.

5. I professori e i ricercatori contribuiscono al funzionamento dell'Università anche partecipando agli organi collegiali e – a seconda dei diversi ruoli e incarichi – assumendo il coordinamento delle attività di ricerca e di didattica, nonché funzioni di governo e gestionali.

Art. 5 − Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto; è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi; dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e delle strutture; collabora con il Direttore Generale nell’ambito delle rispettive competenze.

2. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito degli uffici e dei servizi delle strutture cui è assegnato.

3. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 6 – Studenti

1. Sono studenti dell’Università coloro che risultano regolarmente iscritti a corsi di studio nonché a corsi di specializzazione e a dottorati di ricerca. Sono equiparati agli studenti, eccezion fatta per quanto previsto dal comma 3, gli iscritti a corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello.

2. Gli studenti scelgono l’indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, e concorrono alla valutazione dell’attività didattica e dei servizi loro offerti.

3. Partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dal presente Statuto.

4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università e dagli enti preposti alla garanzia del diritto allo studio, secondo le proprie effettive esigenze. Al fine di svolgere attività connesse con la loro formazione, hanno diritto di accedere alle strutture universitarie, ivi comprese quelle culturali, sportive e ricreative. Partecipano alle attività studentesche organizzate e liberamente coltivano i propri interessi culturali.

5. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Università prestazioni e servizi.

Art. 7 − Altri soggetti

1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l’Università, i soggetti cui venga attribuito un incarico di insegnamento, quelli a vario titolo inseriti in gruppi di ricerca e i cultori della materia sono aggregati, rispettivamente, alla struttura da cui proviene l’incarico, in cui si svolge la ricerca o cui afferisce il titolare dell’insegnamento.

2. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati tirocinanti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti negli organi accademici.

3. I soggetti che a vario titolo frequentano l'Università per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento scientifico, fruiscono dei servizi prestati dall'Università in quanto necessari ad assicurarne la presenza e la partecipazione finalizzate al conseguimento della loro formazione.

TITOLO III

ORGANI CENTRALI

Sezione I − Rettore

Art. 8 – Attribuzioni

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Università; ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell’Ateneo ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università.

2. Il Rettore:

a)               convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;

b)               emana lo Statuto e i regolamenti, nonché i decreti di nomina;

c)               propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo di Ateneo;

d)               propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell’incarico di Direttore Generale;

e)               nomina il presidente del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»;

f)                designa i componenti della Commissione di garanzia di cui al Codice Etico dell’Università e assume l’iniziativa dei procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 22, comma 4, del presente Statuto;

g)               svolge ogni altra funzione prevista dall’ordinamento universitario e dal presente Statuto e ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto a organi diversi, ivi compresa quella di surroga nei casi di necessità e urgenza;

h)               in presenza di circostanze che rendano necessario e indifferibile agire d’urgenza, assume provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. I provvedimenti vanno sottoposti a ratifica dell’organo che sarebbe stato competente ad adottarli, nel corso della prima seduta successiva. I provvedimenti perdono efficacia sin dall’inizio in caso di denegata o mancata ratifica. Gli effetti che si sono prodotti nel frattempo possono essere sanati dall’organo collegiale competente. Se ciò non avviene, di tali provvedimenti e dei loro effetti risponde il Rettore.

ART. 9 − ELEZIONE DELL’ORGANO, DURATA IN CARICA E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane che abbiano presentato la loro candidatura.

2. Qualora risulti eletto alla carica un professore appartenente ad altro Ateneo si applicano le regole appositamente previste dalla legge.

3. L'elettorato attivo è composto da:

a)    i professori di prima e di seconda fascia;

b)    i ricercatori confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato che, a tale titolo, prestino servizio presso l’Ateneo da almeno tre anni;

c)    il personale dirigente, tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che esprime un voto ponderato pari al dodici percento del numero dei votanti della componente;

d)    i componenti del Consiglio degli studenti.

4. Il Rettore resta in carica sei anni accademici e non è rieleggibile.

5. Il Rettore nomina un Pro Rettore con funzioni vicarie - che vengono esercitate in caso di sua assenza, impedimento o anticipata cessazione dalla carica - e ha la facoltà di delegare ad altri docenti di ruolo specifiche funzioni.

6. La carica di Rettore è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all’art. 57, commi 1 e 4.

7. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dei professori ordinari ed è nominato con decreto del Ministro competente.

Sezione II − Senato Accademico

ART. 10 – ATTRIBUZIONI

1. Il Senato accademico:

a)  designa, ai sensi dell’art. 18, i componenti interni del Consiglio di amministrazione;

b) designa i professori o i ricercatori componenti il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»;

c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo Statuto e, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Consiglio degli studenti, il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo nonché le rispettive modifiche;

d) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca compresi quelli di funzionamento dei Dipartimenti e delle Scuole Interdipartimentali;

e) approva il Codice Etico dell’Università e svolge le funzioni stabilite dallo stesso in relazione alle violazioni che questo prevede;

f) approva il Regolamento del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»;

g) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia: di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti, anche con riferimento all’istituzione, soppressione, attivazione, disattivazione nonché di modifica o riassetto di corsi, Dipartimenti, strutture di ricerca, didattica e Scuole Interdipartimentali e sedi; esprime pareri sul conferimento di incarico al Direttore Generale e sulla composizione del Nucleo di valutazione. Esprime altresì pareri sulle proposte di chiamata di professori e di ricercatori, avanzate dai Dipartimenti, deliberando in base al «principio della tecnica di valutazione tra pari»;

h) esprime parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo e sul documento di programmazione triennale dell’Università;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole Interdipartimentali;

l) relativamente alle Scuole Interdipartimentali, svolge le funzioni di cui agli artt. 25 e 34 del presente Statuto;

m) richiede al Dipartimento che individua come destinatario più idoneo, l’afferenza per i professori e i ricercatori che non abbiano provveduto a farlo in proprio, nei termini loro concessi, ai sensi dell’art. 33 del presente Statuto;

n) svolge le funzioni di cui all’art. 22 del presente Statuto, relativamente alla formazione del Collegio di disciplina;

o) svolge ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente o dal presente Statuto.

2. Trascorsi almeno due anni dall’inizio del mandato del Rettore, non meno dei 2/3 dei componenti il Senato può sottoporre al voto del corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore scritta, sottoscritta e motivata. Il corpo elettorale si esprime non prima di novanta giorni dall’adozione della mozione. Per la validità del voto deve esprimersi almeno la maggioranza degli aventi diritto. La mozione si considera approvata dal corpo elettorale se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, calcolata con le modalità adoperate per l’elezione del Rettore. Tra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla approvazione della mozione si dà inizio al procedimento per l’elezione di un nuovo Rettore.

ART. 11 −  COSTITUZIONE DELL’ORGANO

1. Il Senato accademico si compone di diciotto membri.

2. I componenti sono i seguenti:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) i Direttori di Dipartimento in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell’Università, in numero compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

c) almeno un rappresentante dei professori di prima fascia, eletto dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

d) almeno un rappresentante dei professori di seconda fascia, eletto dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

e) almeno un rappresentante dei ricercatori, eletto dagli appartenenti alla categoria, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

f) almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto da quest’ultimo;

g) tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo di Udine.

3. Partecipano alle sedute del Senato accademico, senza diritto di voto, il Pro Rettore e il Direttore Generale.

4. Qualora il numero dei Dipartimenti sia compreso tra 6 e 10, tutti i Direttori di Dipartimento entrano a far parte del Senato accademico. Qualora il numero dei Dipartimenti sia inferiore a 10 e pari o superiore a 6, ogni posto residuo rispetto alla numerosità massima di cui al comma 2, lettera b), è attribuito, nell’ordine, a incremento delle componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), e), f) partendo dalla lettera f) e a salire sino alla lettera c). Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a 10 o inferiore a 6, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, mediante modifica dello Statuto.

5. Nel caso in cui un componente di cui alla lettera b) si trovasse in situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente o dallo Statuto, all’esito della procedura di cui all’art. 57, comma 10, verrà sostituito da un rappresentante eletto dai componenti del Consiglio del Dipartimento di afferenza.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 4, i componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 2 eletti in seguito alla consultazione degli appartenenti alla rispettiva fascia o categoria, sono i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che appartengano ad area scientifico-disciplinare diversa.

7. All’atto del voto per le elezioni di cui alle lettere da c) a g) del comma 2, può essere espressa un’unica preferenza. Nell’ipotesi di cui al comma 4 e nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti, una seconda preferenza è ammessa solo nel caso in cui quest’ultima riguardi un candidato di genere diverso rispetto a quello votato con la prima, pena l’annullamento della seconda preferenza.

8. Nel caso in cui, per le elezioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) debbano essere o vengano comunque presentate liste, al fine di assicurare il concreto soddisfacimento del principio generale delle pari opportunità tra donne e uomini, per ciascuna componente deve figurare almeno il trenta percento di candidature del genere meno rappresentato, pena l’inammissibilità della lista.

ART. 12 − DURATA DELLA CARICA, MANDATI, INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

1. I componenti del Senato accademico, fatta eccezione per il Rettore, restano in carica un triennio. Il loro mandato è

rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta.

2. Per le ipotesi di ineleggibilità alla carica, si rinvia a quanto disposto dalla legge.

3. La carica di Senatore accademico è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all’art. 57, commi 2 e 4.

Sezione III − Consiglio di Amministrazione

ART. 13 – ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) svolge le funzioni di indirizzo strategico dell’Ateneo;

b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo;

c) approva il Regolamento di amministrazione e contabilità e ogni altro Regolamento non attribuito alla competenza del Senato;

d) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e quella del personale, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

e) delibera, previo parere del Senato accademico, l’istituzione, la soppressione, l’attivazione, la disattivazione nonché la modifica o il riassetto di corsi, Dipartimenti, strutture di ricerca, di didattica, Scuole Interdipartimentali e sedi;

f) approva, coerentemente con quanto disposto dal piano di sviluppo triennale d’Ateneo, le proposte di chiamata di

professori e di ricercatori avanzate dai Dipartimenti, sentito il Senato accademico;

g) svolge le funzioni di cui all’art. 22 del presente Statuto, in materia di procedimento disciplinare;

h) esprime parere obbligatorio e vincolante sullo Statuto, parere obbligatorio sul Regolamento Generale d’Ateneo, sul Regolamento Didattico di Ateneo e sul Codice Etico dell’Università, nonché sulle rispettive modifiche;

i) verifica l’avvenuta trasmissione, da parte dei competenti uffici, al Ministero competente per l’Università e al Ministero dell’Economia e delle Finanze del bilancio di previsione annuale, di quello di previsione triennale e del conto consuntivo;

l) conferisce, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, l’incarico di Direttore Generale;

m) definisce le tipologie di spesa riservate alla propria competenza e i limiti di spesa che richiedono l’autorizzazione del Consiglio stesso;

n) approva i contenuti fondamentali degli atti negoziali aventi rilevanza economica relativi a materie e valore riservati alla propria competenza;

o) designa, previo parere del Senato accademico, i componenti del Nucleo di valutazione;

p) svolge ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente o del presente Statuto.

ART. 14 − COMPOSIZIONE DELL’ORGANO

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di dieci membri.

2. I componenti dell’organo sono i seguenti:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) tre soggetti esterni ai ruoli dell’Ateneo;

c) quattro soggetti interni ai ruoli dell’Ateneo;

d) due rappresentanti degli studenti.

3. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il Pro Rettore e il Direttore Generale.

ART. 15 − REQUISITI SOGGETTIVI DELLA CARICA

1. Eccezion fatta per il Rettore e per i rappresentanti degli studenti, la cui partecipazione all’organo è stabilita ex lege, gli altri sette componenti sono soggetti italiani o stranieri, in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale –amministrativo ovvero di un’esperienza professionale di alto livello. Nel valutare le candidature, particolare attenzione deve essere dedicata, oltre che ad una piena e riconosciuta onorabilità del candidato, ad almeno uno tra i seguenti elementi: qualificazione scientifico-culturale dei candidati, esperienza maturata nella gestione di Unità organizzative, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali, esperienza maturata in campo gestionale.

2. In materia di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Consigliere di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 16 − DURATA DELLA CARICA, MANDATI E INCOMPATIBILITÀ

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il Rettore, restano in carica un quadriennio.

2. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

3. La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all’art. 57, commi 3 e 4.

ART. 17 − CANDIDATURE, COMITATO DI VALUTAZIONE E DESIGNAZIONE

1. Chi intende candidarsi alla carica di Consigliere di amministrazione per i quattro posti a disposizione degli interni ai ruoli dell’Università presenta la propria candidatura, indirizzandola al Comitato di valutazione di cui al comma 4 del presente articolo. Al Comitato deve pervenire un numero di candidature almeno triplo rispetto a quello dei posti da ricoprire. Nel caso in cui le candidature non siano sufficienti, il Rettore propone al Comitato i nominativi necessari per raggiungere la predetta soglia.

2. Il Rettore propone al Comitato, in via diretta, previo avviso pubblico, quattro nominativi di alto profilo per la copertura di posti riservati a componenti esterni, rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, tenendo conto, se possibile, del rispetto della parità di genere.

3. Ulteriori quattro nominativi per la copertura degli altri posti riservati ai componenti esterni, sono proposti al Comitato di cui al comma 4 da Comune di Udine, Comune di Gorizia, Comune di Pordenone e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tenendo conto, se possibile, del rispetto della parità di genere. In caso di mancata designazione da parte di uno o più dei predetti enti, il Comitato di cui al comma 4 del presente articolo prende in considerazione le candidature comunque pervenute.

4. Il Comitato di valutazione delle candidature, che può riunirsi anche mediante modalità telematiche, è formato da un componente del Nucleo di valutazione, esterno ai ruoli dell’Ateneo, designato dal Nucleo stesso, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e dal Presidente del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni».

5. Il Comitato, sia per i posti riservati a candidati interni che per i posti riservati a candidati esterni, esprime la propria valutazione, con motivazione sintetica, sulla presenza o meno dei requisiti prescritti dall’art. 15 del presente Statuto. Relativamente ai soli candidati per i posti riservati agli interni, predispone una relazione per il Senato accademico.

6. Nell’ipotesi in cui i candidati a componente esterno del Consiglio di amministrazione non possiedono i predetti requisiti in numero doppio dei membri da designare, spetta al Rettore sottoporre al Comitato di valutazione i nominativi necessari a raggiungere la predetta soglia.

ART. 18 – DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

1. Per i componenti interni, il Senato accademico procede alla designazione degli stessi di sua spettanza, con una o più votazioni a scrutinio segreto. Ciascun senatore può esprimere una sola preferenza. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti, purchè in numero non inferiore a quattro.

2. Nel caso in cui all’esito della prima votazione non risultino designati candidati in numero pari ai componenti di spettanza del Senato, si procederà ad un secondo scrutinio, e così via sino alla designazione di tutti i componenti.

3. In ciascuno scrutinio, qualora più candidati ottengano un numero pari di voti, purché non inferiore a quattro, e siano in numero maggiore rispetto ai componenti da designare, si applicheranno, i seguenti criteri:

a)    sarà data anzitutto preferenza al candidato del genere meno rappresentato, ove sussista tale situazione tenuto conto dei componenti già designati di spettanza del solo Senato;

b)    ove non ricorra l’ipotesi sub a), e in ogni caso per la designazione dei residui componenti, saranno preferiti i candidati con maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza;

c)    nell’ipotesi di eguale anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, sarà preferito il candidato più anziano di età.

4. I tre componenti esterni vengono designati dal Comitato di cui all’art. 17 comma 4.

5. I rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo di Udine.

6. I consiglieri designati sono nominati con decreto rettorale.

7. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini, nell’insieme delle designazioni di cui ai commi da 1 a 4, va garantito, ove possibile, che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato. Nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti, in ciascuna lista deve figurare almeno il trenta percento di candidature del genere meno rappresentato, pena l’inammissibilità della lista.

Sezione IV − Collegio dei Revisori dei conti

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo indipendente di consulenza e di controllo interno relativamente alla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tra i componenti effettivi, almeno due devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. Uno dei componenti effettivi, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, svolge le funzioni di Presidente dell’organo. Un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell’Università tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. I membri del Collegio non possono ricoprire le cariche e gli incarichi di cui all’art. 57, comma 5.

4. Tutti i componenti sono nominati con decreto rettorale.

5. Il Collegio dura in carica quattro anni. L’incarico è rinnovabile per una sola volta.

Sezione V − Nucleo di valutazione

ART. 20 – NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione è l’organo di Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative e alla verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse, della produttività della ricerca e della efficacia della didattica, nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa nazionale, dall’ANVUR, dal presente Statuto e dai Regolamenti che ad esso fanno riferimento.

3. Il Nucleo è così composto:

a) quattro componenti, esterni ai ruoli dell’Ateneo, designati tra studiosi ed esperti, anche non universitari, nel campo della valutazione;

b) due componenti designati tra i professori di ruolo dell’Ateneo che abbiano acquisito adeguata esperienza in materia di valutazione della didattica, della ricerca e della performance della pubblica amministrazione; fra essi viene designato il Coordinatore del Nucleo da parte del Rettore;

c) un componente designato tra gli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo di Udine.

4. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico. Il componente di cui alla lettera c) è designato dal Consiglio degli studenti e partecipa alle attività concernenti la valutazione della didattica e i servizi offerti agli studenti.

5. Per la fase istruttoria, il Nucleo di valutazione si struttura in tre sezioni, rispettivamente competenti per la didattica, la ricerca e la gestione amministrativa. Dei componenti esterni, due sono assegnati alla sezione ricerca e uno ciascuno alle altre due. Il rappresentante degli studenti è assegnato alla sezione didattica. Il Coordinatore è componente di tutte le sezioni. Partecipano inoltre di diritto: per la sezione didattica, un delegato del Rettore; per la sezione ricerca, un delegato del Rettore; per la sezione amministrativa, il Direttore Generale.

6. L’Università assicura al Nucleo autonomia operativa, diritto d’accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento delle sue attività, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

7. Il Nucleo di valutazione trasmette le proprie relazioni al Ministero competente per l’Università, all’ANVUR, al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico, ai Direttori di Dipartimento, al Consiglio degli studenti e agli altri organi previsti dalla legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.

8. Il Nucleo di valutazione si avvale di una apposita struttura di supporto.

9. La documentazione raccolta dalla struttura riguardante l'attività di Unità organizzative e di singoli non può essere resa pubblica senza esplicito consenso di questi ultimi, o dei responsabili delle prime, in tutti i casi in cui la pubblicizzazione dei dati non sia direttamente prevista dalla legge o, se consentita ma non imposta da questa, dal Consiglio di amministrazione.

10. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le modalità di funzionamento dell’organo sono definiti dal Regolamento Generale d’Ateneo. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all’art. 57, comma 6.

Sezione VI − Direttore generale

ART. 21 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nell’ambito delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente in materia di dirigenza della pubblica amministrazione e sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Università.

2. In particolare, il Direttore Generale adotta gli atti relativi all’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali; esercita la potestà disciplinare sul personale dirigente.

3. L’incarico di Direttore Generale, di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Rettore, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. In caso di mancato rinnovo dell’incarico al Direttore in carica, il Direttore Generale è individuato previo avviso di selezione pubblica.

5. Il Direttore Generale designa un Direttore Generale vicario, che lo sostituisce in caso di assenza, o impedimento, o anticipata cessazione, scegliendolo tra i dirigenti o i responsabili di Unità organizzativa più alti in grado. L’incarico di Direttore Generale vicario è attribuito con decreto del Rettore.

6. Il Direttore Generale fa parte del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni». Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. L’incarico è incompatibile con le cariche di cui all’art. 57, comma 7.

Sezione VII − Altri organi

ART. 22 – COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Al fine di esercitare le competenze disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, è istituito un Collegio di disciplina composto da tre professori ordinari, due professori associati, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno.

2. La nomina dei componenti spetta al Senato accademico, su proposta del Rettore. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

3. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

4. Compete al Rettore l’avvio del procedimento disciplinare. Per ogni fatto di cui venga a conoscenza e che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta in merito o alla sanzione da irrogare o alla archiviazione.

5. Il Collegio di disciplina, che opera secondo il principio del giudizio fra pari (esercitando cioè le proprie attribuzioni con componenti che rivestono una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare) nel rispetto del contraddittorio, svolge la fase istruttoria del procedimento disciplinare, seguendo la normativa statale che regolamenta il procedimento amministrativo. Uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore per il quale si ipotizza la violazione di uno o più doveri disciplinari, assistito − se lo ritiene opportuno − da un difensore di fiducia, esprime motivato parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore. Il parere, unitamente agli atti dello stesso, va trasmesso al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni da quello in cui il Collegio è stato investito della questione.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione assume, senza la rappresentanza degli

studenti, la deliberazione che chiude il procedimento. Con essa, il Consiglio o infligge la sanzione, o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non assuma alcuna decisione entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del Collegio di disciplina, il procedimento si estingue.

8. I termini di cui ai commi 6 e 7 si intendono sospesi rispettivamente fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso operazioni che ne impediscono il regolare funzionamento, in quanto preordinate alla formazione o al rinnovo, in tutto o in parte, degli stessi. Il termine di cui al comma 6 è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, dandone notifica al Consiglio di amministrazione. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

ART. 23 – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. E’ istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (di seguito C.U.G.) nella comunità universitaria.

2. Il C.U.G. assume le attribuzioni già previste dalle leggi e dai contratti collettivi per il Comitato delle pari opportunità e il Comitato sul mobbing. In particolare, il C.U.G. promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, le misure e le azioni idonee a garantire pari opportunità effettive; ha compiti di verifica, consultivi e propositivi per favorire la realizzazione di un ambiente e di condizioni di lavoro improntati al benessere organizzativo, anche mediante azioni di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; promuove, anche al di fuori della comunità universitaria, la diffusione della cultura delle pari opportunità.

3. Il C.U.G. è presieduto da un delegato del Rettore ed è costituito dal Direttore Generale o da un suo delegato, da due studenti designati dal Consiglio degli studenti, nonché da un numero di componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un numero pari al precedente di professori o ricercatori designati dal Senato accademico. A eccezione degli studenti, i soggetti designati devono possedere adeguate e comprovate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del C.U.G. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini va garantito che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato.

4. I componenti del C.U.G. restano in carica due anni accademici.

5. Le modalità di funzionamento del C.U.G. sono disciplinate da apposito Regolamento interno approvato dal Senato accademico.

ART. 24 −  CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza e di garanzia dell’autonoma partecipazione della comunità studentesca all'organizzazione dell'Ateneo. Esso ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) adotta il proprio Regolamento interno;

b) esprime, per quanto di competenza, pareri sul Regolamento Generale di Ateneo e sul Regolamento Didattico di Ateneo;

c) esprime pareri motivati sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

d) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione;

e) esprime pareri ed elabora proposte su problemi e questioni relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

f) esprime pareri ed elabora proposte al Consiglio di amministrazione relativamente alle contribuzioni poste a carico degli studenti;

g) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio e sul relativo compenso;

h) formula proposte al Consiglio di amministrazione in materia di riparto dei fondi previsti a bilancio per le attività gestite dagli studenti;

i) designa i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo, ove non diversamente previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti interni delle strutture;

l) propone al Senato accademico il Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche;

m) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) due studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento;

b) gli studenti eletti in ciascun Consiglio di Scuola Interdipartimentale;

c) gli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione;

d) gli studenti eletti nel Senato accademico;

e) gli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Erdisu;

f) un rappresentante dei dottorandi e un rappresentante degli specializzandi;

g) un rappresentante degli studenti della Scuola Superiore dell'Università.

4. Le modalità di elezione dei componenti il Consiglio che non ne facciano parte di diritto in quanto componenti di altri organi sono individuate nel Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche.

5. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente e il Vice-presidente ed elegge altresì le Commissioni di cui ritiene necessario o opportuno avvalersi, indicandone il Presidente.

6. Alle sedute del Consiglio degli studenti può partecipare un dirigente o altro soggetto appartenente al personale tecnico amministrativo, designato dall'amministrazione.

7. Il Presidente del Consiglio degli studenti è, di diritto, componente della Commissione di disciplina per gli studenti di cui al Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Il Consiglio degli studenti dura in carica un biennio.

9. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

TITOLO IV

STRUTTURE E LORO ORGANI

Sezione I − Strutture dell’Università

ART. 25 – GENERALITÀ

1. Le strutture di didattica e di ricerca dell’Università sono i Dipartimenti. Sono altresì strutture didattiche dell’Università la Scuola Superiore, istituto di eccellenza ad accesso riservato a vincitori di concorso, e il Centro Internazionale sul Plurilinguismo, istituzione scientifica costituita ex l. 9 gennaio 1991, n. 19, nonché, ove costituite, le Scuole Interdipartimentali.

2. Sono inoltre strutture dell’Università le Unità organizzative di servizio alla ricerca e alla didattica e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico. Esse sono istituite, modificate, disattivate mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3. Possono essere istituite altre strutture di ricerca e/o di didattica a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti interessati, previo parere del Senato accademico.

4. L’articolazione organizzativa delle strutture di cui al comma 2 è definita dal Direttore Generale sulla base di indirizzi del Consiglio di amministrazione.

ART. 26 – PARTECIPAZIONI

1. L’Università, al fine di realizzare i propri fini istituzionali, può costituire Consorzi, Fondazioni, Società e Associazioni, ivi compresi Centri Interuniversitari, ovvero partecipare ai predetti enti e associazioni, anche se già costituiti.

Sezione II − Dipartimenti

ART. 27 – DIPARTIMENTO

 

1. Il Dipartimento è la struttura deputata a:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica;

b) promuovere e gestire le attività didattiche e formative e, in particolare, i corsi di studio finalizzati al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente;

c) promuovere e gestire le attività rivolte all’esterno, correlate o accessorie alle attività di cui alle lettere a) e b).

2. Per la gestione delle iniziative didattiche un Dipartimento può collaborare con altri Dipartimenti nel quadro di appositi accordi, anche costituendo una Scuola Interdipartimentale ai sensi dell’art. 34.

3. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori, in numero non inferiore a quello definito per legge, inquadrati in settori scientifico-disciplinari omogenei, o comunque coerenti con le attività di ricerca o didattica del Dipartimento. A quest’ultimo sono inoltre aggregati i soggetti di cui all’art. 7, comma 1.

4. Le afferenze e le aggregazioni sono disciplinate, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Secondo modalità stabilite dall’amministrazione dell’Ateneo, al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo per il supporto e la gestione delle attività di cui al comma 1.

6. Il Dipartimento ha autonomia e responsabilità gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

7. L'identità dei Dipartimenti è definita dai settori scientifico-disciplinari riconosciuti, ove possibile e di regola, come di esclusiva pertinenza di un singolo Dipartimento e deve essere chiaramente distinta da quella degli altri Dipartimenti. Ciò non esclude che a un Dipartimento possano afferire professori e ricercatori inquadrati in settori scientifico-disciplinari di pertinenza di un diverso Dipartimento, purché in coerenza con le attività di ricerca o didattica della struttura.

ART. 28 − ORGANI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi necessari del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio di Dipartimento.

2. E’ organo facoltativo del Dipartimento:

a) La Giunta di Dipartimento.

3. Sono strutture facoltative del Dipartimento:

a) le Sezioni;

b) la Commissione ricerca di Dipartimento;

c) la Commissione didattica di Dipartimento.

4. Le modalità di istituzione dell’organo e delle strutture facoltative sono previste dai Regolamenti dei Dipartimenti, che ne definiscono i poteri, in accordo con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale. In ogni caso, sia in capo agli organi che in capo alle strutture non possono sussistere poteri di spesa, nè dotazione di personale.

ART. 29 − DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione, con riguardo alle competenze che gli sono proprie.

2. Il Direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita;

b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;

c) promuove e coordina le attività del Dipartimento;

d) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con gli altri organi dell’Ateneo;

e) propone al Direttore Generale, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, una previsione di costi e investimenti, connessi alle attività di didattica e di ricerca, per un ciclo di tre anni;

f) almeno una volta l’anno, riferisce al Consiglio di Dipartimento in merito all’utilizzo dei fondi di funzionamento del Dipartimento;

g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all’art. 57, comma 8.

4. Trascorsa almeno la metà del mandato del Direttore, non meno di 1/3 dei componenti il Consiglio di Dipartimento può sottoporre al voto del Consiglio stesso, nella sua composizione elettorale, una mozione di sfiducia al Direttore scritta, sottoscritta e motivata. Il corpo elettorale si esprime non prima di novanta giorni dalla presentazione della mozione. Per la validità del voto, deve esprimersi almeno la metà più uno degli aventi diritto. La mozione si considera approvata dal corpo elettorale se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica, si applica quanto disposto nell’articolo 61, comma 2.

6. Il Direttore può nominare un delegato alla ricerca e un delegato alla didattica.

ART. 30 − CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo collegiale di programmazione, governo e gestione delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio:

a) approva, per quanto di competenza: il Regolamento di Dipartimento e il Regolamento della Scuola o delle Scuole Interdipartimentali cui eventualmente partecipi; i Regolamenti dei corsi di studio, di dottorato di ricerca e delle altre iniziative didattiche di pertinenza; le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali; le domande di afferenza presentate da professori e ricercatori e le istanze di aggregazione di esterni; la proposta del Direttore di cui all’art. 29, comma 2, lett. e);

b) approva il piano delle ricerche e le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) approva e propone al Consiglio di amministrazione l’attivazione dei corsi di studio e di dottorato di ricerca e delle altre iniziative didattiche di pertinenza - verificando, ove previsto, la sostenibilità in relazione ai requisiti necessari ovvero esprime in merito parere vincolante alla Scuola Interdipartimentale competente, ove istituita;

d) approva le proposte formulate dai Consigli di corso di studio ed eventualmente dalla Scuola Interdipartimentale in merito agli ordinamenti e ai regolamenti didattici, alla copertura degli insegnamenti e all’organizzazione delle attività didattiche e formative, nonché eventuali proposte di istituzione di nuove iniziative didattiche;

e) detta i criteri generali per l’impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

f) definisce le materie e i compiti specifici da delegare alla Giunta di Dipartimento, ove istituita;

g) propone al Consiglio di amministrazione la programmazione e la delibera delle chiamate di professori e di ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;

h) destina le risorse per incarichi didattici e delibera su tutti gli aspetti della gestione didattica che comportano l’utilizzo di risorse;

i) esprime, per quanto di competenza, pareri sui Regolamenti generali.

3. Il Consiglio è composto da:

a) i professori afferenti al Dipartimento;

b) i ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;

d) il segretario amministrativo di Dipartimento che funge, di regola, da segretario del Consiglio;

e) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza del Dipartimento, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente e, specificamente, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo, in rapporto agli argomenti posti all’ordine del giorno.

ART. 31 – GIUNTA E COMMISSIONI DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta di Dipartimento, ove istituita, è organo con funzioni istruttorie e di gestione corrente del Dipartimento.

2. La Giunta:

a) coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni;

b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti;

c) svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento;

d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. La Giunta è costituita dal Direttore, dai delegati alla ricerca e alla didattica, qualora nominati, dal Segretario di Dipartimento e da rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento, nella misura e con le modalità indicate dal Regolamento di Dipartimento.

4. La durata del mandato coincide con quello del Direttore.

5. La Commissione ricerca di Dipartimento, ove istituita, svolge funzioni di coordinamento delle attività di ricerca condotte nel Dipartimento, formula proposte ed esercita le funzioni istruttorie individuate dal Consiglio di Dipartimento.

6. La composizione della Commissione è stabilita dal Regolamento di Dipartimento, che terrà conto della presenza o meno delle Sezioni.

7. La Commissione ricerca di Dipartimento:

a) propone l’istituzione di eventuali articolazioni organizzative di ricerca, compresi i laboratori;

b) definisce criteri per la gestione degli spazi e dei servizi comuni dedicati alla ricerca;

c) formula proposte per l’acquisizione di strumentazioni scientifiche di interesse comune;

d) svolge attività istruttoria sugli argomenti inerenti alla ricerca ed esercita ogni altra funzione individuata dal Regolamento di Dipartimento, o delegata dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di rango superiore rispetto a quello dipartimentale.

8. La Commissione didattica di Dipartimento, ove istituita, svolge funzioni di promozione, di coordinamento e di razionalizzazione dei corsi di studio di pertinenza del Dipartimento; formula proposte in ordine alla gestione dell’offerta formativa ed esercita le funzioni istruttorie individuate dal Consiglio di Dipartimento.

9. La composizione della Commissione è stabilita dal Regolamento di Dipartimento, che terrà conto della presenza o meno delle Sezioni.

   10. La Commissione didattica di Dipartimento:

a) propone al Consiglio di Dipartimento, sulla base di quanto deliberato dai Consigli di Corso di studio, il piano generale dell’offerta formativa e la programmazione didattica annuale, ivi compresa l’individuazione dei docenti di riferimento dei Corsi di studio;

b) promuove l’armonizzazione delle procedure tra i Corsi di studio;

c) formula proposte in materia di mutuazioni dei corsi di insegnamento, calendari didattici e orari delle lezioni;

d) svolge attività istruttoria sugli argomenti inerenti alla didattica ed esercita ogni altra funzione individuata dal Regolamento di Dipartimento, o delegata dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di rango superiore a quello dipartimentale.

ART. 32 – SEZIONI

1. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, aggregazioni di docenti affini per finalità scientifiche o metodi di ricerca.

2. Il Regolamento di Dipartimento prevede ogni altra disposizione necessaria per la istituzione ed il funzionamento delle Sezioni.

ART. 33 − ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DI DIPARTIMENTI

1. La proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento deve essere sottoscritta da almeno quaranta professori e ricercatori.

2. Previo parere del Senato accademico, l’eventuale istituzione e conseguente attivazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

3. Quando vengono meno i requisiti numerici di legge che ne permettono l’esistenza, è concesso un anno di tempo per il ripristino dei requisiti numerici stessi. Trascorso il predetto termine, la disattivazione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

4. I professori e i ricercatori già afferenti a un Dipartimento disattivato devono chiedere l’afferenza a un diverso Dipartimento entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di disattivazione deliberato dal Consiglio di amministrazione. Ove così non avvenga, il Senato accademico diffida formalmente e per iscritto il professore o il ricercatore inadempiente a provvedere, indicando il nuovo Dipartimento che, considerato il settore scientifico disciplinare di appartenenza, si presenta come il più adatto ad accoglierlo, nonché invitando il destinatario della diffida a esporre per iscritto eventuali ragioni ostative a una scelta nel senso ipotizzato. Nel caso in cui, trascorsi venti giorni dall’inoltro della diffida, il professore o il ricercatore non abbiano provveduto a presentare domanda alcuna, o memoria esplicativa della loro posizione, la richiesta viene effettuata − in nome e per conto del professore o del ricercatore inadempiente − dal Senato accademico.

Sezione III - Scuole interdipartimentali

ART. 34 − ISTITUZIONE DI SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI E PARTECIPAZIONE ALLE STESSE

1. È possibile istituire strutture di raccordo tra due o più Dipartimenti affini dal punto di vista disciplinare, per svolgere funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di più corsi di studio ovvero, per la struttura di Medicina, di coordinamento delle funzioni didattiche e di ricerca con quelle assistenziali assegnate ai docenti.

2. Tali strutture assumono la denominazione di «Scuole Interdipartimentali».

3. I Dipartimenti interessati deliberano l’intendimento di costituire una Scuola Interdipartimentale a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun Consiglio, indicandone la denominazione, il Dipartimento o i Dipartimenti con i quali ritengono di raggrupparsi, nonché le iniziative didattiche che la Scuola Interdipartimentale è finalizzata a coordinare.

4. L’istituzione di una Scuola Interdipartimentale è deliberata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.

5. Anche il Senato accademico, nell’esercizio delle sue competenze in materia di didattica, può proporre l’istituzione di una Scuola Interdipartimentale. Sulla proposta deliberano i Dipartimenti individuati dal Senato come potenzialmente interessati.

6. Il numero massimo, comunque non superiore a dodici, delle Scuole Interdipartimentali che possono essere istituite è stabilito dal Senato accademico, nel rispetto della proporzionalità alle dimensioni dell’Ateneo e in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare di quest’ultimo.

7. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento Generale d’Ateneo, il Senato accademico definisce i requisiti qualitativi e quantitativi per:

a) l’istituzione di una Scuola Interdipartimentale, con riferimento al numero minimo di corsi di studio che la stessa è chiamata a coordinare;

b) la partecipazione dei Dipartimenti che intendano prendervi parte, con riferimento anche al livello di coinvolgimento dei docenti afferenti a un Dipartimento nelle iniziative didattiche coordinate e al numero massimo di Scuole Interdipartimentali cui un Dipartimento può partecipare.

ART. 35 − ORGANI DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE

1. Sono organi della Scuola Interdipartimentale:

a) il Presidente del Consiglio della Scuola Interdipartimentale;

b) il Consiglio della Scuola Interdipartimentale.

ART. 36 − PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE

1. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio della Scuola Interdipartimentale;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio della Scuola Interdipartimentale;

c) rappresenta la Scuola Interdipartimentale nei rapporti con gli altri organi dell’Ateneo.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso, con esclusione dei Direttori di Dipartimento, qualora siano componenti del Senato accademico.

3. Il Presidente resta in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all’art. 57, comma 9.

ART. 37 − CONSIGLIO DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE

1. Il Consiglio della Scuola Interdipartimentale è l’organo collegiale che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle iniziative didattiche di pertinenza della Scuola Interdipartimentale.

2.  Il Consiglio:

a) propone al Consiglio di amministrazione l’attivazione delle iniziative didattiche coordinate dalla Scuola Interdipartimentale, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti interessati;

b) definisce criteri e modalità comuni per la gestione didattica e organizzativa dei corsi di pertinenza e delle relative attività di supporto;

c) coordina e gestisce eventuali attività didattiche comuni ai corsi di pertinenza, incluse quelle relative alle prove di accesso e finali;

d) verifica, coordina fra loro e approva le proposte formulate dai Consigli di corso di studio, in merito alla modifica di ordinamenti e regolamenti didattici, alle modalità di copertura di insegnamenti e all’organizzazione delle attività didattiche;

e) coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori secondo criteri di equità e nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;

f) formula proposte ai Dipartimenti competenti per la destinazione delle risorse per incarichi didattici e per la programmazione di chiamate di professori e di ricercatori in relazione alle esigenze didattiche in specifici settori scientifico-disciplinari;

g) formula proposte al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico per l’organizzazione, la razionalizzazione e la programmazione delle iniziative didattiche di pertinenza della Scuola stessa;

h) predispone e sottopone all’approvazione dei Consigli dei Dipartimenti partecipanti il Regolamento della Scuola Interdipartimentale.

3. Il Consiglio della Scuola Interdipartimentale è composto da:

a)  i Direttori dei Dipartimenti partecipanti;

b) i Coordinatori dei corsi di studio e di dottorato coordinati dalla Scuola Interdipartimentale, eletti, qualora il loro numero complessivo ecceda il limite massimo previsto dalla legge, dai professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti partecipanti;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi coordinati dalla Scuola Interdipartimentale in misura pari al quindici % dei componenti l’organo.

4. I componenti elettivi del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici e sono rinnovabili per una sola volta.

ART. 38 − DISATTIVAZIONE DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE

1. Fatto salvo il caso in cui venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti, che rende la disattivazione della Scuola Interdipartimentale automatica, il procedimento di disattivazione della struttura è eguale e contrario a uno fra quelli previsti per l’istituzione della struttura medesima.

ART. 39 − SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINA

1. È possibile istituire tra i Dipartimenti di area sanitaria una Scuola Interdipartimentale. Per quest’ultima valgono le regole generali sin qui esposte. Essa assume inoltre i compiti di elaborazione, proposta e attuazione dei progetti formativi coerenti con la missione dell’Università e delle Aziende sanitarie a essa correlate ed è coinvolta nelle attività assistenziali, secondo quanto previsto nelle intese con la Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Ove istituita la Scuola Interdipartimentale, il Consiglio della medesima, al fine di garantire l’inscindibilità tra le funzioni di didattica, ricerca e assistenza, assume, sentiti i Consigli di Dipartimento, le decisioni più idonee per il coordinamento delle predette funzioni e provvede altresì a svolgere quelle previste dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli accordi con la Regione Friuli Venezia Giulia.

3. La composizione del Consiglio della Scuola Interdipartimentale di cui all’art. 37, comma 3, è, per la Scuola Interdipartimentale di Medicina, modificata come segue:

a)  i Direttori dei Dipartimenti partecipanti;

b) i Coordinatori dei corsi di studio e/o di dottorato e/o di Scuole di specializzazione coordinati dalla struttura, i componenti delle Giunte dei Dipartimenti coinvolti, se costituite, i responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola Interdipartimentale così come individuati nel Regolamento della struttura stessa, eletti, qualora il loro numero complessivo ecceda il limite massimo previsto dalla legge, dai professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti coinvolti;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi coordinati dalla Scuola Interdipartimentale di Medicina, in   misura pari al quindici % dei componenti l’organo.

Sezione IV Commissioni paritetiche docenti - studenti

ART. 40 − COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Con riferimento a tutti i corsi di studio attivati, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti presso ogni Dipartimento o presso ogni Scuola Interdipartimentale cui pertengono i corsi stessi.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti:

a) svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) agendo in linea con le determinazioni assunte in merito dal Nucleo di valutazione di Ateneo, individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);

c) formula pareri sull’attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di corsi di studio.

3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale tra i propri componenti, in misura compresa tra due e cinque per ciascuna delle componenti, secondo quanto previsto dai Regolamenti interni delle singole strutture. Nel caso in cui nei predetti Consigli non vi siano rappresentanti degli studenti eletti in numero sufficiente, potranno essere designati anche rappresentanti

degli studenti eletti nei Consigli di corso coordinati dalla struttura.

Quantomeno ai fini dei compiti di cui al comma 2, lettere a) e b), qualora, anche applicando quanto previsto nel precedente periodo, non sia possibile costituire l’organo a causa dell’insufficienza della componente studentesca, il Presidente della Commissione inviterà il Consiglio degli studenti a designare, fra i rappresentanti eletti, tanti studenti quanti servano a consentire il funzionamento dell’organo.

4. Il Consiglio della struttura designa il Presidente della Commissione tra i professori e i ricercatori componenti la stessa.

5. I componenti della Commissione restano in carica un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.

Sezione V - Consigli di corso di studio

ART. 41 − CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

1. Il Consiglio di corso di studio svolge funzioni istruttorie in merito alla programmazione e all’organizzazione didattica di un corso di studio. Esso è istituito contestualmente all'attivazione del corso. Per comprovate esigenze organizzative è possibile l'istituzione di Consigli unificati di corsi di studio, nei quali confluiscono due o più Consigli di corso.

2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti che svolgono, nel corso, a qualunque titolo, attività didattica, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso, nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Per i corsi di area medica, il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori che svolgono nel corso attività didattica, da una rappresentanza dei docenti non universitari e degli studenti iscritti al corso, nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo e/o dal Regolamento della Scuola Interdipartimentale o del Dipartimento di pertinenza.

4. Tra i professori e i ricercatori di ruolo il Consiglio elegge, al proprio interno, il Coordinatore del corso. Quest’ultimo non può ricoprire le cariche di cui all’art. 57, comma 8. I Consigli unificati di corsi di studio eleggono, al proprio interno, il loro Coordinatore.

5. Il Consiglio di corso di studio:

a) propone alla struttura di riferimento eventuali modifiche agli ordinamenti e ai Regolamenti didattici;

b) propone alle strutture di riferimento le modalità di copertura degli insegnamenti del corso e sottopone alle stesse i relativi programmi predisposti dai singoli docenti;

c) delibera in via definitiva sulle pratiche studenti e sulle altre materie indicate nei Regolamenti;

d) svolge ogni altro compito previsto dai Regolamenti di Ateneo.

TITOLO V

RICERCA

ART. 42 − RICERCA SCIENTIFICA

1. L'attività di ricerca, compito qualificante e primario di ogni professore e ricercatore e comprensiva del necessario presupposto di un costante aggiornamento scientifico, costituisce dovere fondamentale dei predetti componenti la comunità accademica.

2. Riconoscendo che la portata della libertà della scienza è quella di consentire alla scienza stessa di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti e indirizzi univocamente e autoritativamente imposti, l'Università garantisce ai propri professori e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca, favorendone, per quanto possibile, la realizzazione.

3. L'Università crea le migliori condizioni per la realizzazione dell'attività di ricerca, fornendo ai propri professori e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata, nonché favorendo la collaborazione scientifica tra soggetti appartenenti alla comunità accademica e tra organi dell’Ateneo, facilitando la costituzione di gruppi di ricerca e promuovendo l'interscambio di studiosi con altre Università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.

4. Oltre ai professori e ai ricercatori, lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito dei gruppi di ricerca e per finalità proprie di progetti di ricerca è riservato ad altri soggetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. L’Università favorisce la formazione e l’avvio alla ricerca di giovani laureati e incentiva l’attività di supporto alla ricerca anche da parte di altri soggetti appartenenti alla comunità universitaria.

TITOLO VI

DIDATTICA

ART. 43 − ATTIVITÀ DIDATTICA

1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.

2. L'Università orienta le proprie attività didattiche in armonia con le attività di ricerca e in coerenza con le esigenze culturali, scientifiche e professionali necessarie alla formazione degli studenti.

3. L'Università, al fine di assicurare un’efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa a essa connessa.

4. L’Università favorisce la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e l’internazionalizzazione dei corsi di studio.

5. I professori e i ricercatori che svolgono attività di insegnamento pongono in essere le attività di formazione e di accertamento della preparazione degli studenti, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche cui afferiscono, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. Per rispondere a documentate esigenze didattiche, l’Università può attribuire incarichi per attività di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 44 − REGOLAMENTI DIDATTICI

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina le linee generali degli ordinamenti dei corsi di studio, dell’organizzazione della didattica e della carriera scolastica degli studenti e definisce le condizioni di mantenimento dello status di studente.

2. Ogni struttura competente è tenuta a dotarsi di un Regolamento didattico per ciascuno dei corsi di studio.

ART. 45 – TUTORATO

1. L'Università istituisce il tutorato con le finalità e le modalità di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e lo disciplina con apposito Regolamento.

TITOLO VII

PRINCIPI E CRITERI DELLA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 46 − REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

1. L’Università definisce con proprio Regolamento di amministrazione e contabilità i criteri della gestione finanziaria e contabile.

2. Detti criteri mirano ad assicurare la costante programmazione e verifica della gestione delle risorse, perseguendo obiettivi di sostenibilità delle attività, uniformità delle procedure, autonomia e responsabilità di gestione, trasparenza, stabilità ed equilibrio economico-finanziario annuale e pluriennale, secondo la pianificazione dei competenti organi di Ateneo.

ART. 47 − BILANCIO UNICO E RESPONSABILITÀ DI BILANCIO

1. Il bilancio dell’Ateneo è unico e si basa sul sistema di rilevazioni previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, secondo i principi e le norme di contabilità applicabili alle Università.

2. Nell’ambito del bilancio unico di Ateneo e nel rispetto delle competenze attribuite agli organi di governo, l’autonomia e la responsabilità decisionale in relazione all’impiego delle risorse assegnate sono riconosciute ai Dipartimenti e alle strutture individuate dal Consiglio di amministrazione sulla base di motivate scelte organizzative.

TITOLO VIII

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

ART. 48 − VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L’Università valuta le condizioni di efficacia, efficienza e qualità delle proprie strutture didattiche, scientifiche e amministrative, secondo la disciplina nazionale prevista per la valutazione e la qualità del sistema universitario.

2. A tale fine l’Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

3. I risultati della valutazione costituiscono criterio fondamentale per l’allocazione delle risorse all’interno dell’Ateneo.

TITOLO IX

MODIFICHE DELLO STATUTO, REGOLAMENTI E ALTRE FONTI DI ATENEO

ART. 49 − MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto viene modificato mediante deliberazione del Senato accademico, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch’esso espresso a maggioranza assoluta.

2. Le proposte di modifica dello Statuto vanno presentate dal Rettore, da 1/3 dei componenti il Senato accademico; da 1/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione; da 1/10 degli appartenenti a una delle componenti la comunità universitaria.

3. Proposte di modifica dello Statuto per le parti di rispettiva competenza o di rispettivo interesse, possono essere presentate dal Direttore Generale; dalla maggioranza dei componenti un Consiglio di Dipartimento o un Consiglio di una Scuola Interdipartimentale; dalla maggioranza dei componenti il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio di disciplina o il Consiglio degli studenti.

4. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno vengono esaminate in un'unica sessione nel primo semestre dell'anno successivo.

5. Nella fase di approvazione, il Senato accademico o il Rettore possono emendare e/o riunire le proposte pervenute. Il Senato può, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, respingere le proposte senza discuterle.

6. Le modifiche dello Statuto che costituiscono mero recepimento di norme di legge inderogabili sono approvate dal Senato accademico a maggioranza dei presenti, previo parere del Consiglio di amministrazione.

7. Le modifiche dello Statuto approvate dal Senato vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. In assenza di rilievi ministeriali, o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Rettore e fatte pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

9. In presenza di rilievi ministeriali, il Senato può confermare il proprio testo con la maggioranza di 3/5 dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità, o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

ART. 50 − REGOLAMENTI. APPROVAZIONE E MODIFICHE

1. I Regolamenti si distinguono in Regolamenti generali di Ateneo e Regolamenti interni di Ateneo.

2. I Regolamenti generali di Ateneo sono quelli previsti dalle leggi dello Stato nella parte in cui stabiliscono limiti agli ordinamenti autonomi delle Università. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dell’organo competente e vanno trasmessi al Ministero dell’Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si tratta:

a) del Regolamento Generale di Ateneo, cui è tra l’altro rimesso il compito di stabilire le linee di organizzazione della Scuola Superiore. Il Regolamento viene approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, del Consiglio degli studenti, entrambi resi con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

b) del Regolamento di amministrazione e contabilità che viene approvato dal Consiglio di amministrazione;

c) del Regolamento Didattico di Ateneo che viene approvato dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio degli studenti e del Consiglio di amministrazione, entrambi resi con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

3. I Regolamenti interni di Ateneo si distinguono in: Regolamenti previsti da disposizioni di legge nella parte in cui riguardano particolari aspetti delle attività universitarie; Regolamenti di attuazione, esplicitamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti generali di Ateneo; Regolamenti delle singole strutture.

a) I Regolamenti previsti da disposizioni di legge nella parte in cui riguardano particolari aspetti delle attività universitarie, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole Interdipartimentali, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e su formulazione da parte dell’organo collegiale di governo della Scuola Interdipartimentale, quando si tratti di Regolamento di competenza della stessa.

b) I Regolamenti di attuazione, esplicitamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti generali di Ateneo, sono approvati dall’organo individuato dalla fonte che li prevede, secondo le modalità ivi stabilite.

c) I Regolamenti delle singole strutture e le modifiche degli stessi sono approvati, ove non diversamente stabilito, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Per modificare i Regolamenti di cui sopra, va seguito lo stesso procedimento previsto per la loro approvazione.

5. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore.

ART. 51 − ALTRE FONTI D’ATENEO

1. Il Codice Etico dell’Università − di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010 − è adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, e disciplina, tra l’altro, la composizione e le funzioni della Commissione di garanzia già menzionata nell'art. 18 del presente Statuto.

2. Le sanzioni che possono essere comminate a chi viola quanto disposto dal Codice Etico sono le seguenti:

a) richiamo formale;

b) richiamo formale con segnalazione alla comunità universitaria dell’Ateneo;

c) esclusione dalla ripartizione dei fondi dipartimentali per un periodo fino ad un massimo di tre anni, decorrenti dal primo gennaio successivo alla deliberazione del Senato;

d) esclusione dalle cariche ricoperte su nomina del Rettore, fino a un massimo di tre anni accademici, decorrenti dall’inizio del primo anno accademico successivo alla deliberazione del Senato accademico.

3. Nelle ipotesi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico derivante dalla violazione del Codice Etico, ma anche un illecito di carattere disciplinare, prevale, ex art. 10 della legge n. 240 del 2010, la competenza degli organi deputati a decidere relativamente ai procedimenti disciplinari.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

ART. 52 − ELEZIONE A CARICHE. PARITÀ DI VOTI

1. Ove non diversamente stabilito, le elezioni degli organi si svolgono a suffragio universale e diretto.

2. L’elezione si considera valida quando partecipi alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La disposizione del presente comma non si applica per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

3. In caso di elezione di un organo individuale, a meno che il Regolamento Generale di Ateneo non disponga diversamente, risulta immediatamente eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi.

4. Nel caso in cui l’elezione avvenga «per acclamazione», è necessario che sussista l’unanimità dei voti dei presenti e dei votanti e che questi − eccezion fatta per l’eletto o per gli eletti − sottoscrivano un apposito verbale, seppure redatto in forma semplificata, a testimonianza del voto dato per alzata di mano.

5. Ove non sia diversamente disposto, per la elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato e ciascun elettore vota per non più di un terzo dei nominativi da designare.

6. La misura del quindici % prevista dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, riferita alle rappresentanze studentesche, va calcolata con arrotondamento all’unità superiore.

7. Ove, essendo uno il posto a disposizione, uno o più soggetti ottengano un numero pari di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. Nell’ipotesi di voto «per fasce», la maggiore anzianità di ruolo va riferita alla rispettiva fascia di appartenenza.

8. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto, o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

ART. 53 − RINNOVO DI CARICHE O DI INCARICHI

1. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato di un organo individuale o collegiale dell’Ateneo, le competenti strutture ne danno comunicazione all’organo individuale o al Presidente dell’organo collegiale in scadenza, nonché, a seconda dei casi, al Rettore o al Decano della struttura di riferimento, affinché provvedano a indire le elezioni per il rinnovo dei predetti organi.

2. Qualora gli organi individuali e collegiali dell’Ateneo non siano rinnovati entro la scadenza naturale del mandato, gli organi in carica agiscono − per la sola ordinaria amministrazione − in regime di prorogatio, sino a un massimo di 45 giorni dopo la scadenza stessa. Scaduto tale temine, il Rettore procede al commissariamento della struttura o della carica.

3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, vanno indette le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

ART. 54 − VICE PRESIDENZA DI ORGANI COLLEGIALI

1. Non appena eletto o nominato il Presidente di un organo collegiale, si procede, o contestualmente, o comunque nel più breve tempo possibile, all’elezione, alla nomina, o alla designazione di un Vice Presidente vicario che, ove non sia diversamente stabilito, può esercitare tutti i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, ivi compresi quelli di firma e di supplenza.

ART. 55 − COMPUTO DEL NUMERO LEGALE PER LE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI

1. Fatta eccezione per il Consiglio di amministrazione e per il Senato accademico, ove non diversamente stabilito, il numero legale per la valida costituzione di un collegio deliberante corrisponde alla metà più uno degli aventi diritto al voto, ritualmente convocati per iscritto, anche via posta elettronica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, nei termini previsti dal rispettivo Regolamento e con indicazione dell'ordine del giorno. Non vengono computati, al fine del predetto calcolo, i soggetti che seguono, a meno che non intervengano alla seduta:

a) personale in aspettativa;

b) personale in congedo o assente giustificato previo deposito di certificato medico;

c) professori e ricercatori fuori ruolo;

d) professori e ricercatori componenti di commissioni di concorso universitario regolarmente convocati per adempimenti connessi alla predetta funzione;

e) professori e ricercatori relatori o intervenienti a convegni, tavole rotonde, seminari di studio e iniziative accademiche;

f) incaricati di insegnamento esterni ai ruoli dell’Università.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, sub d), l’assenza alla seduta dell’organo collegiale si dà per giustificata e i professori e ricercatori non concorrono a formare il numero legale nel giorno della seduta dell’organo collegiale. Nel caso in cui il luogo di convocazione della commissione di concorso o le iniziative di cui al comma 1, lett. e), si svolgano a una distanza di più di cento chilometri da Udine, la giustificazione si estende al giorno prima e al giorno dopo l’evento considerato.

ART. 56 − MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI. DELIBERAZIONI E VERBALI

1. Con autorizzazione del presidente dell’organo collegiale, se tecnicamente possibile e se viene garantita la collegialità della discussione e della decisione, può essere consentita la partecipazione alle sedute in via telematica.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, gli argomenti di competenza delle varie componenti sono chiaramente indicati nell'ordine del giorno e ivi ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire - se possibile -  dalla composizione più ampia.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente o dallo Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove non diversamente stabilito, le deliberazioni si intendono immediatamente esecutive.

4. I verbali delle adunanze degli organi collegiali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, si danno, di regola, per letti dai componenti l’organo. I verbali vengono da quest’ultimo approvati nel corso della prima seduta utile dopo la loro messa a disposizione dei componenti stessi. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore. Ove non diversamente e motivatamente stabilito, i verbali sono pubblici e possono essere consultati dagli aventi diritto nel luogo ove sono custoditi e, se possibile, con modalità telematiche.

ART. 57 − CARICHE E INCARICHI: INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Il Rettore non può ricoprire l’incarico di Direttore Generale, né essere componente del Collegio dei Revisori dei conti e del Nucleo di valutazione.

2. I componenti del Senato accademico non possono ricoprire l’incarico di Direttore Generale, né la carica di componente del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, di Presidente del Consiglio di una Scuola Interdipartimentale.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire l’incarico di Direttore Generale, né la carica di componente del Senato accademico, del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione. Se esterni, non possono avere ricoperto posti di ruolo nell’Università di Udine. Non può essere designato o eletto componente del Consiglio di amministrazione un amministratore o un Consigliere di amministrazione di enti o società in situazione concorrente o di potenziale conflitto di interessi con quelli dell’Università di Udine, o di società che risultano direttamente o indirettamente finanziatrici di quest’ultima o di sue iniziative.

4. Compreso il Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico non possono, nell’Ateneo di Udine, ricoprire le cariche di Direttore o Presidente o Consigliere di amministrazione delle Scuole di specializzazione. Non possono, inoltre, ricoprire le cariche di Rettore, di Consigliere di amministrazione, di componente del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei Revisori dei conti di Università italiane statali, non statali o telematiche. E’ loro fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l’Università, nell’ANVUR o in organo dotato di competenze equivalenti a quelle di quest’ultimo. Nessun componente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico può rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato.

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non possono ricoprire la carica di Rettore, l’incarico di Direttore Generale, né quelli di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione. Essi non possono appartenere ai ruoli del personale d’Ateneo.

6. I componenti del Nucleo di valutazione non possono ricoprire la carica di Rettore, l’incarico di Direttore Generale, né quelli di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

7. Il Direttore Generale non può ricoprire la carica di Rettore, né quella di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Nucleo di valutazione.

8. I Direttori di Dipartimento non possono ricoprire la carica di Rettore, l’incarico di Direttore Generale, né quelli di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione, di Coordinatore di un corso di studio, di componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire la carica di Rettore o di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche. Non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell’ANVUR o in organo dotato di competenze equivalenti a quelle di quest’ultimo.

9. I Presidenti del Consiglio di una Scuola Interdipartimentale non possono fare parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

10. Nei casi di cui ai commi da 1 a 9, ove avvenga elezione o nomina a una carica o a un incarico incompatibili con quelli ricoperti al momento del voto o dell’elezione, o comunque si verifichi un’acclarata situazione di incompatibilità, chiunque ne venga a conoscenza informa il Rettore il quale diffida l’interessato a effettuare, entro venti giorni dal ricevimento della diffida, l’opzione tra l’una e l’altra carica. Ove l’opzione non venga esercitata, si danno per scelti la carica o l’incarico già ricoperti al momento del voto, della designazione o della nomina.

ART. 58 − DECADENZA DALLA CARICA DI SENATORE ACCADEMICO, DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Oltre a quanto previsto nell’articolo 57, i componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio degli studenti che non partecipano, senza adeguatamente giustificare le loro assenze, a più di tre sedute consecutive dell’organo di appartenenza, decadono dalla carica.

2. In ogni caso, i componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio degli studenti che non partecipano con continuità alle sedute dell’organo di appartenenza per un periodo di almeno tre mesi, senza adeguata giustificazione, decadono dalla carica.

ART. 59 − DISPOSIZIONI IN TEMA DI ELETTORATO PASSIVO

  1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che, prima della data di collocamento a riposo, possono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

ART. 60 − MANDATO DEGLI STUDENTI CHE PARTECIPANO ALLA COMPOSIZIONE DI ORGANI COLLEGIALI

 1. Il mandato degli studenti che compongono organi collegiali ha durata biennale ed è consecutivamente rinnovabile per una sola volta.

 

ART. 61 – INIZIO ANNO ACCADEMICO. DECORRENZA E DURATA DEI MANDATI

 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l’anno accademico ha inizio il primo ottobre.

2. Fatta eccezione per casi di anticipata cessazione dalla carica, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza dall’inizio dell’anno accademico. In caso di anticipata cessazione da una carica individuale, si indicono elezioni suppletive e l’eletto a esito di queste ultime resta in carica sino alla fine dell’anno accademico in corso e per l’intero successivo mandato.  In questa ipotesi, lo scorcio di mandato conta, ai fini della non rieleggibilità, se supera la metà del mandato ordinario.

 

ART. 62 − EMOLUMENTI, COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ORGANI COLLEGIALI

 1. Nessun componente del Consiglio di una Scuola Interdipartimentale, della Commissione paritetica docenti-studenti e del Collegio di disciplina può ricevere, per la sua partecipazione all’organo, forma alcuna di compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

 

ART. 63 − TERMINI PER LA FORMULAZIONE DEI PARERI PREVISTI NELLO STATUTO

1. Ove non diversamente stabilito, tutti i pareri previsti nel presente Statuto devono essere resi nel termine di quarantacinque giorni dal momento in cui vengono richiesti.

2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 venga ritenuto insufficiente dall’organo che deve rendere il parere, l’organo consultivo può fare istanza motivata all’organo di amministrazione attiva per ottenere una proroga. Questa non può, in nessun caso, essere superiore a sessanta giorni.

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, il parere si dà per acquisito e l’organo di amministrazione attiva può procedere senza ulteriore indugio.

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 64 − DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 1. Le strutture didattiche, scientifiche e amministrative in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto vengono disattivate, ove incompatibili con lo stesso, entro l’anno accademico successivo alla sua entrata in vigore, a seguito di deliberazione formale dei competenti organi di Ateneo. Le strutture didattiche previste dal precedente Statuto restano operative per le funzioni strettamente necessarie fino alla conclusione dell’ultimo anno accademico la cui programmazione è stata da loro effettuata.

2. Al fine di assicurare all’offerta formativa dell’Ateneo un’ordinata e graduale transizione ai nuovi assetti organizzativi, fino al primo anno accademico per il quale la programmazione didattica sarà effettuata dalle nuove strutture, sono attivati gli stessi corsi di studio in essere al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto, nel rispetto dei vincoli di legge e salvo motivata decisione in senso diverso degli organi di governo. Nel medesimo arco temporale, eventuali modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti dei corsi di studio proposte dalle strutture didattiche competenti sono approvate dal Nucleo di valutazione, che ne valuta la funzionalità ai fini del mantenimento o miglioramento della qualità didattica dei corsi e/o dell’efficienza del futuro quadro organizzativo. Nello stesso periodo, va in ogni caso assicurato da parte dei professori e dei ricercatori l’assolvimento del carico didattico nell’ambito dei corsi di studio in cui risultano impegnati al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto, in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vengono avviate le procedure per il progressivo rinnovo degli organi collegiali centrali dell’Università. Gli organi collegiali rimangono in carica fino alla data di insediamento dei nuovi organi.

4. In sede di prima applicazione, il Presidente del Comitato Pari Opportunità svolge le funzioni del Presidente del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni».

5. Nel limite al numero dei mandati per la elezione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico va computato anche quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

6. In sede di prima applicazione, il primo mandato dei componenti esterni del Consiglio di amministrazione nella composizione prevista dal presente Statuto ha durata triennale.

7. In sede di prima applicazione del presente Statuto, l’incarico di Direttore Generale viene attribuito dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Rettore.

8. Quando il numero dei ricercatori universitari a tempo indeterminato calerà sotto la soglia di 1/8 del numero dei ricercatori a tempo indeterminato sommato al numero dei professori di prima e seconda fascia, si procederà a rivedere il dettato dell'art. 11 e dell’art. 22.

9. I commi 4 e 5 dell’art. 12 del vigente Regolamento Generale di Ateneo sono abrogati. Nelle more dell’adozione di un nuovo testo del Regolamento stesso, essi sono sostituiti dai commi che seguono:

«... 4. Ciascun professore o ricercatore, trascorso almeno un anno dalla sua presa di servizio, può chiedere di afferire ad altro Dipartimento. Il Dipartimento di provenienza può opporsi al cambio di afferenza unicamente mediante deliberazione motivata, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La richiesta di afferenza può essere respinta dai componenti il Consiglio di destinazione unicamente mediante deliberazione motivata, assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e solo nell’ipotesi in cui colui che presenta l’istanza di trasferimento appartenga a un settore scientifico-disciplinare che non sia di pertinenza di quel Dipartimento.

6. Fatto salvo quanto disposto nel comma 4, al docente che fa istanza di trasferimento verso un Dipartimento dove è già presente il suo settore scientifico disciplinare di appartenenza, non può essere negata l’afferenza al Dipartimento stesso ...».

10. I commi 9, 10, 11, 12 del presente articolo e i commi da 1 a 3 dell’art. 18 sono da considerarsi abrogati a partire dall’entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo che recepirà il contenuto del comma 9 del presente articolo e dei commi da 1 a 3 dell’art. 18.

11. A fare data dal momento di cui al comma 10, i commi da 1 a 3 dell’art. 18 saranno sostituiti dal seguente e gli altri commi dell’articolo rinumerati di conseguenza:

«1. Per i componenti interni, il Senato accademico procede alla designazione degli stessi di sua spettanza con una o più votazioni a scrutinio segreto».

12. Le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Senato Accademico, eccezion fatta per il Rettore, si terranno, anticipando o ritardando la loro naturale scadenza, in data utile a far sì che l’organo, nella sua nuova composizione, si possa insediare entro il giorno 1° febbraio 2016.

 

ART. 65 − SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

 1. Sino a eventuale ridefinizione dell’intero sistema, continua a esistere e a operare nei modi e forme attuali l’insieme coordinato delle strutture bibliotecarie che attualmente costituisce il «Sistema Bibliotecario di Ateneo». Quest’ultimo opera a sostegno delle strutture della didattica e della ricerca con il compito di assicurare l’acquisizione, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario dell’Ateneo, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni bibliografiche.

2. Gli organi e le strutture che lo costituiscono, nonché il loro funzionamento, sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

 

ART. 66 −  DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

 1. Il presente Statuto è adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti nell’art. 2, commi 1 e 2, della stessa legge. Per tutto quello che non è diversamente stabilito dal presente Statuto, si fa rinvio alla disciplina contenuta in quest’ultima, e successive modificazioni, nonché alla normativa di attuazione dello Stato.

2. Lo Statuto dell’Università di Udine nel testo emanato con decreto rettorale 19 ottobre 2010, n. 634, è abrogato a far data dal giorno antecedente a quello di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Il presente Statuto, emanato secondo la procedura di cui all’art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore dieci giorni dopo la data del decreto rettorale di emanazione.