Disposizioni sulla contemporanea iscrizione a due corsi universitari - Università degli Studi di Udine

ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO DALL’A.A. 2022/23

In data 29 luglio 2022 è stato emanato il Decreto Ministeriale 930/2022 che ha stabilito le condizioni per consentire l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio, prevista dalla Legge 33 del 12 aprile 2022.


Successivamente, con il Decreto Ministeriale 933/2022, è stata disciplinata la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e a uno universitario, mentre un ulteriore decreto regolerà l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio ad accesso programmato nazionale.
In virtù della normativa citata non si può procedere alla doppia iscrizione nei seguenti casi:
• i due corsi appartengono alla stessa classe di laurea
• i due corsi non si differenziano per almeno i due terzi delle attività formative
• i due corsi sono entrambi a frequenza obbligatoria, salvo che la frequenza obbligatoria sia prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio
• uno dei due corsi sia un corso di studi internazionale, o uno specifico curriculum internazionale, volti al conseguimento di un titolo doppio, multiplo o congiunto con Atenei esteri.
Già a partire dall’a.a. 2022/2023, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 930/2022, gli studenti iscritti a due corsi di studio devono compilare sul sistema Esse3 un’autocertificazione che attesta il rispetto dei vincoli normativi.
In considerazione delle verifiche da effettuare circa il rispetto delle condizioni sopra indicate, chi vuole prendere iscrizione contemporanea a due corsi di studio per l’a.a. 2023/2024 deve fare una richiesta preventiva inviando una mail a una delle Segreterie Studenti di riferimento entro il mese di luglio 2023 e/o all'Ufficio Master in caso di corsi postlaurea.
In generale, fatti salvi il requisito in ingresso e gli obblighi di frequenza, i casi delle possibili contemporanee iscrizioni sono i seguenti:

 

L/DA1

LM/DA2

LM/DA (a ciclo unico)

Scuola di specializzazione

Scuola di specializzazione medica

Master

Dottorato di ricerca

L/DA1

No

LM/DA2

No

LM/DA (a ciclo unico)

No

Scuola di specializzazione

Non disciplinato dalla legge n.33/2022

Non disciplinato dalla legge n.33/2022

(art.2, c.3 DM 930/2022)

(art.2, c.3 DM 930/2022)

Scuola di specializzazione medica

No

No

No

Non disciplinato dalla legge n.33/2022

Non disciplinato dalla legge n.33/2022

Master

(art.2, c.3 DM 930/2022)

(art.2, c.4 DM 930/2022)

Valutazione organi collegiali

Dottorato di ricerca

(art.2, c.3 DM 930/2022)

(art. 2, comma 2, DM 930/2022)

Valutazione organi collegiali

Non disciplinato dalla legge n.33/2022

Legenda:    DA1 = diploma accademico di I livello (titolo sistema AFAM)

                      DA2 = diploma accademico di II livello (titolo sistema AFAM)

 

Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti si rinvia alla pagina

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022