Classificazione studenti cittadini UE e non UE ai fini dell'accesso ai corsi universitari

Ai fini dell'accesso ai corsi universitari sono “Cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non-UE equiparati” coloro che sono in possesso di:

  • cittadinanza di uno Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o di uno di questi Paesi: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino;
  • doppia cittadinanza di cui una dell’Unione Europea;
  • cittadinanza di un Paese non-UE, ma in possesso di uno dei seguenti permessi di soggiorno, rilasciati dal Governo Italiano:
    - permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 39, comma 5 d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per investitori (art. 39, comma 5 d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per motivi familiari (art. 39, comma 5 d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per asilo politico (art. 39, comma 5 d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - protezione sussidiaria (art. 39, comma 5 d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per motivi religiosi (art. 39, comma 5 d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per casi speciali (art.18, 18 bis e 22 comma 12-quater del d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per calamità (art. 20 bis del d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per atti di particolare valore civile (art. 42 bis del d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per protezione speciale (art. 32, comma 3, del d.lgs 28 gennaio 2008, n. 25);
    - carta di soggiorno per cittadini del Regno Unito
  • cittadinanza di un Paese non-UE, ma regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria conseguito in Italia, che dà accesso al corso di studio prescelto (studenti non-UE equiparati);
  • cittadinanza di un Paese non-UE, hai conseguito in Italia il titolo di studio che dà accesso al corso di studio prescelto e sei titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio valido;
  • cittadinanza di un Paese non-UE e iscritto a un corso di studio di una università italiana, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio valido in caso di domanda di trasferimento o di passaggio per l’A.A. successivo;
  • cittadinanza di un Paese non-UE titolare di permesso di soggiorno per studio, purchè regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno (circolare Min.Int. prot.n.0004377 del 5 luglio 2010);
  • personale o familiare di personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia e in possesso di Carta di Identità Diplomatica emessa dal MAECI.

Ai fini dell'accesso ai corsi universitari sono “cittadini non-UE residenti all'estero":

  • i cittadini di un Paese non-UE residenti fuori dall’Italia o comunque privi dei requisiti per essere equiparato ai cittadini UE. 
  • i cittadini del Regno Unito residenti fuori dall’Italia.

Se non rientri nelle casistiche sopraelencate consulta https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali e contatta l'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali.