Riconoscimento dottorati di ricerca conseguiti all’estero

Prima di intraprendere la procedura di riconoscimento del titolo di dottorato conseguito all’estero è importante sapere che è possibile chiedere:

  1. il riconoscimento ai fini del conseguimento del titolo italiano (equipollenza), mediante una procedura di valutazione del dottorato estero finalizzata a ottenere un corrispondente titolo finale italiano di terzo ciclo, con valore legale nel nostro sistema;

  2. il riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale (equivalenza), ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001. L’equivalenza di un titolo di studio estero permette di partecipare a un concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano e senza seguire la procedura per ottenere il riconoscimento accademico. La procedura di equivalenza è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento (www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1).

Con riferimento al riconoscimento ai fini del conseguimento del titolo italiano (equipollenza), la valutazione viene effettuata dall'Università degli Studi di Udine in armonia con le “Linee Guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia” emanate da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (https://www.cimea.it/) con il documento n. 137 di luglio 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Il riconoscimento  accademico prevede la verifica dettagliata della corrispondenza di livello e contenuti tra titolo estero e titolo italiano. 

L'Università può effettuare riconoscimenti solo per i titoli di dottorato di ricerca che rilascia e che siano giunti al termine del primo ciclo di attivazione.

La valutazione di un dottorato estero ai fini dell’ottenimento del titolo di Dottorato di Ricerca può produrre i seguenti risultati:
- il rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
- il diniego al riconoscimento del titolo estero nel caso di “differenza sostanziale”.

A fini della valutazione il rilascio diretto del titolo italiano di Dottorato di Ricerca, il titolo estero dovrà sempre rispettare tutte le seguenti caratteristiche:
- essere titolo ufficiale di terzo ciclo di dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale, accreditata e/o riconosciuta del sistema estero;
- conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- presentare i medesimi elementi del titolo italiano corrispondente in termini disciplinari, natura di ricerca, durata (minima di tre anni) e modalità di ottenimento;
- deve esistere presso l’Ateneo un corso di Dottorato di Ricerca comparabile con il dottorato estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Tali requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sia per i titoli rilasciati nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

1. L'Università degli Studi di Udine può effettuare riconoscimenti solo per i titoli di dottorato di ricerca che rilascia e che siano giunti al termine del primo ciclo di attivazione.
2. L’interessato compila e presenta l’istanza on line, disponibile al sito https://pica.cineca.it/uniud/, allegando la documentazione di cui al paragrafo “Documentazione richiesta”.
3. L’Area Servizi per la Ricerca - Ufficio Formazione per la Ricerca effettua la verifica amministrativa sull’istanza entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione. L’Area Servizi per la Ricerca - Ufficio Formazione per la Ricerca può richiedere integrazioni alla documentazione presentata; la richiesta congela il termine della verifica fino al ricevimento della documentazione richiesta che dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni dalla richiesta di integrazione.
La verifica amministrativa riguarderà: l’ufficialità e la denominazione del titolo, lo status e la natura dell’istituzione che ha rilasciato il titolo e dell’istituzione che ha amministrato gli studi, se differente; la natura, il livello e la durata minima di 3 anni del corso; la modalità e il titolo di accesso agli studi dottorali.
4. Al termine della verifica amministrativa, l’Area Servizi per la Ricerca - Ufficio Formazione per la Ricerca invia la documentazione al Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca per il quale è stato richiesto il riconoscimento accademico, che dovrà fornire il proprio parere (positivo uguale rilascio; negativo uguale diniego) entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.
La valutazione del Collegio dei Docenti tiene conto del contenuto della tesi e del percorso di formazione e di ricerca svolto (anche in termini di modalità di erogazione) e della sua coerenza con il dottorato di ricerca per il quale si richiede il riconoscimento.
È facoltà del Collegio richiedere ulteriore documentazione. La richiesta congela il termine della verifica fino al ricevimento della documentazione, che dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni.
5. Il riconoscimento accademico del titolo, previo parere del Collegio dei docenti, verrà deliberato dal Senato Accademico. L’esito della procedura di riconoscimento sarà formalizzato con Decreto Rettorale.

1. Documento di identità in corso di validità (passaporto, per cittadini extra UE);
2. Autocertificazione del titolo italiano o copia del titolo estero di secondo ciclo che ha consentito l’accesso al corso di dottorato estero. Il titolo estero dovrà essere accompagnato da traduzione ufficiale in italiano o in inglese, se non già rilasciato in una di queste lingue;
3. Copia del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna o di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework – EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera. Il titolo estero dovrà essere corredato da:
- traduzione ufficiale in Italiano o in Inglese, se non già rilasciato in una di queste lingue;
- legalizzazione o timbro Postilla dell’Aja per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l’Università (salvo esenzioni). La legalizzazione o timbro Postilla dell’Aja può essere sostituita da attestato di verifica rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA).
4. Con riferimento al titolo di dottorato estero di cui al punto 3) dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:
- attestato di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o Dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico o consolare italiana all’estero competente per il territorio presso il quale ha sede l’Istituzione estera, dalla quale risulti espressamente: la durata legale minima del corso di dottorato frequentato come prevista dall’ordinamento universitario estero (almeno triennale) e la natura giuridica dell’Istituzione estera con evidenza della capacità della stessa a rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale;
- attestato/certificazione rilasciata in lingua inglese (o, se in altra lingua, accompagnata da traduzione in inglese o italiano) dalla competente istituzione della formazione superiore estera dalla quale risultino: la denominazione e il numero di anni (o mesi) di durata del corso di dottorato (ove possibile, con il dettaglio delle sedi e dei laboratori frequentati), la data della prima iscrizione, gli anni accademici di successiva iscrizione, la data del conseguimento del titolo, la valutazione finale (ed eventualmente la scala di valutazione adottata), gli elementi e le attività (didattica e ricerca) del dottorato svolte al fine del conseguimento del titolo di studio finale (ed eventualmente la natura del percorso, accademico/ricerca o professionalizzante). In alternativa può essere inviato il Diploma Supplement qualora contenga i dati salienti del percorso dottorale svolto (come sopra indicati).
5. Copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell’indirizzo web della repository dell’Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l’accesso per la verifica della corrispondenza. La tesi deve essere accompagnata da idonea traduzione in lingua italiana o inglese qualora non sia già redatta in queste lingue. Costituisce un’eccezione la tesi redatta in francese, spagnolo e tedesco che, in sede di presentazione dell’istanza di riconoscimento, potrà essere accompagnata da un abstract esteso in italiano/inglese. La traduzione integrale della tesi in italiano/inglese dovrà essere presentata successivamente solo se richiesta del Collegio dei Docenti del dottorato interessato.
6. Curriculum vitae/studiorum in italiano o in inglese nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti.

Euro 350 più imposta di bollo da pagare tramite la procedura di presentazione della domanda.