Richiesta certificati abilitazione all'insegnamento

Totale eliminazione dei certificati nei rapporti cittadino-pubblica amministrazione

Dal 1° gennaio 2012 è vietato alle pubbliche amministrazioni richiedere certificati ai cittadini e pertanto i certificati di laurea / abilitazione, rilasciati dalle Università non possono essere consegnati alle Scuole pubbliche. Il cittadino è OBBLIGATO ad autocertificare il possesso del titolo, sarà poi l'Ente che accetta tale dichiarazione a inviare richiesta di conferma all'Università.
Facendo riferimento alla normativa vigente, per l'accesso al pubblico impiego e alle procedure concorsuali è sufficiente ricorrere all'autocertificazione (fac simile)

Il rilascio delle certificazioni relative ai Corsi di abilitazione all'insegnamento (TFA, PAS, SSIS; l.143, Percorsi di formazione iniziale) è subordinato alla verifica da parte dell'Ateneo del pagamento di una tassa regionale da versarsi all’Opera Universitaria cui fa capo l'Ateneo dove è stato conseguito il titolo di laurea (ai sensi dell’art. 190 del Regio Decreto n° 1592 del 31 agosto 1933 (confermato dall’art. 4 della Legge 8.12.1956 n. 1378 e dall’art. 20, settimo comma, del D.M. 9.9.1957 e successive modificazione ed integrazioni e della Legge Regionale 29 ottobre 1996, n. 43.) I certificati non possono essere consegnati ad altra pubblica amministrazione.

I certificati possono essere richiesti via email, allegando la quietanza di versamento della tassa post abilitazione (o opportuna dichiarazione relativa all'esonero per la Regione di riferimento) oltre a copia del documento di identità, inviando un'email a formazioneinsegnanti@uniud.it

Per il rilascio di certificati di specializzazione per i corsi di Sostegno, è sufficiente inviare un'email di richiesta - accompagnata dalla scansione di un documento di identità e riportante l'indirizzo postale dove trasmettere l'originale. Copia elettronica sarà inviata a stretto giro a mezzo email. Tali percorsi non essendo abilitazioni all'insegnamento, bensì specializzazioni, non sono soggetti a tale versamento.

Dopo l’esame di Stato è previsto il pagamento, una tantum, della tassa regionale - il cui importo è stabilito dalle singole Regioni - cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 190 del R.D. 1592 dd. 31.08.1933). Per i soli laureati all’Università degli Studi di Udine detta tassa corrisponde a € 160,00 da versare ad “ARDIS - Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio” esclusivamente mediante il Sistema "pagoPA" al seguente link: https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedeud selezionando dal menù “Servizio” la voce "Tassa di abilitazione professionale - TAP".
La ricevuta del versamento eseguito dovrà essere fatta pervenire alla segreteria Formazione Insegnanti ed Educatori formazioneinsegnanti@uniud.it . Se la ricevuta di versamento non verrà consegnata, l’Università non potrà rilasciare alcuna certificazione o dichiarazione relativa all’avvenuta abilitazione.
ATTENZIONE: Coloro che hanno conseguito la laurea in altro Ateneo NON dovranno effettuare il versamento a favore dell'ARDiS di Udine ma dovranno contattare la propria Università per richiedere l’importo, gli estremi e le modalità di pagamento di detta tassa. La ricevuta del versamento andrà poi consegnata alla segreteria dell'Università dove si è sostenuto e superato l'esame di abilitazione. Si segnala che i laureati nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Toscana sono esonerati da tale versamento in quanto tali regioni hanno soppresso questa tassa. 

Le richieste di certificati / conferma di autocertificazione vanno trasmesse a:
Università degli Studi di Udine
ADID - Segreteria Formazione Insegnanti
via Margreth 3, 33100 UDINE
fax 0432/249851
formazioneinsegnanti@uniud.it
amce@postacert.uniud.it

Gli abilitati che necessitano la conferma dei dati relativi al conseguimento del titolo, al fine di procedere con l'autocertificazione possono accedere al portale Esse3 con le credenziali già in possesso (è possibile recuperare la password dal portale di accesso https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do

Per la richiesta della pergamena è OBBLIGATORIO essere in regola con il versamento della tassa post abilitazione (ad eccezione degli specializzati sul Sostegno)
La richiesta per il rilascio della pergamena di abilitazione/specializzazione, qualora non fosse stata fatta con apposita istanza al momento della presentazione dei documenti per conseguire il titolo, potrà essere formalizzata in qualsiasi momento.
E’ necessario provvedere a:
- Pagamento del contributo ammontante a € 52,00
- Compilazione del modulo trasmesso da pergamene@uniud.it
- N° 2 marche da bollo da € 16,00

PROCEDURA : per avviare l’iter è necessario inviare una email a per la generazione del bollettino di pagamento dell’contributo da 52€ e che sarà inviato a mezzo posta elettronica, allegando la ricevuta di versamento della tassa post abilitazione.
Una volta effettuato il pagamento la ricevuta va trasmessa a  e a . Una volta acquisito dall’ufficio Pergamene,sarà trasmesso il modulo da compilare dando indicazioni per il ritiro della pergamena.
La pergamena potrà essere ritirata personalmente dall'abilitato/specializzato o da un delegato (munito di delega e fotocopia fronte-retro di un documento d'identità del delegante) presso l’Area per i Servizi agli Studenti di Via Gemona, 92 a Udine, dopo aver fissato un appuntamento. Sarà necessario presentarsi con la modulistica compilata e le due marche da bollo da € 16,00. 

Ai sensi del DM 85 del 2005, istitutivo dei Corsi Abilitanti Speciali, il quale prevede all'articolo 5 commi 2 e 3 che:
«2.- A conclusione dei lavori le commissioni giudicatrici compilano l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per posti di ruolo, classe di concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno superato l'esame finale ed hanno conseguito l'abilitazione o l'idoneità, con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale complessivo conseguito.
3.- Detto elenco è inviato al competente Direttore regionale per l'approvazione e la pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e della sede dell'Università o dell'Accademia di belle arti, in cui si sono tenuti i corsi. Il Direttore Regionale curerà, altresì, la diffusione dell'elenco in parola attraverso il proprio sito Internet.»
Pertanto l'Università' DEGLI Studi di Udine NON PUO' RILASCIARE CERTIFICATI ATTESTANTI IL SUPERAMENTO DELL'ESAME FINALE: TALE COMPETENZA SPETTA ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Ufficio/modulistica/
L'utenza deve comunque procedere con l'autocertificazione del titolo conseguito qualora tale docuimento debba essere consegnato ad una pubblica amministrazione. Il rilascio dei certificati da parte dell'USR è comunque subordinato al versamento della tassa post abilitazione.

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