Pensioni

L’Ufficio pensioni cura i processi relativi alla conclusione del rapporto di lavoro del personale docente, lettori di scambio e tecnico amministrativo. In particolare gestisce i procedimenti relativi al trattamento di quiescenza, l’implementazione e la sistemazione della posizione previdenziali nei portali INPS e la gestione delle pratiche relative al trattamento di fine servizio/rapporto del personale dipendente.

PENSIONI ORDINARIE

Il personale è collocato in quiescenza d’ufficio al raggiungimento del limite massimo di età previsto dal proprio ordinamento giuridico.

Secondo quanto previsto dal decreto legge 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013 n. 125, contiene la norma di interpretazione autentica dell’art. 24, comma 3 e comma 4, del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 (Riforma Fornero), se al limite ordinamentale non si è maturato nessun requisito utile e quindi non si ha diritto a pensione, il dipendente verrà mantenuto in servizio fino al raggiungimento del primo requisito tra:

  • requisito pensione anticipata
  • requisito pensione di vecchiaia

Limiti ordinamentali di età

Qualifica Età
Personale tecnico amministrativo e CEL 65
Professori ordinari 70
Professori associati nominati dopo l’entrata in vigore della legge 230/2005  70
Professori associati nominati prima dell'entrata in vigore della legge 230/2005 65
Professori associati con opzione per il regime della legge 230/2005 70
Ricercatori 65

   

Requisiti pensione anticipata

Sistema misto e Sistema contributivo

Uomini Donne

42 anni 10 mesi contribuzione

+ 3 mesi di finestra

41 anni 10 mesi contribuzione

+ 3 mesi di finestra

Nel sistema contributivo

Importo soglia ≥ 2,8 volte assegno sociale  

Requisiti vecchiaia Fornero

Sistema misto Sistema contributivo
67 anni + 20 anni contribuzione

67 anni + 20 anni contribuzione

(*) Nel caso in cui non vengano raggiunti i 20 anni di contribuzione, l’amministrazione può tenere in servizio il dipendente fino al compimento dei 71 anni purché abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione

La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi registra ulteriori strette:

  • l’importo minimo della pensione deve essere superiore a 3 volte l’assegno sociale inps (per donne con 1 figlio 2,8 e con 2 o più figli 2,6);
  • l’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps, sino al raggiungimento dei 67 anni;
  • avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT (oltre a quello anagrafico).

PENSIONI IN DEROGA

Quota 100

Requisiti

62 anni

38 anni di contribuzione

Maturazione requisito Entro 31.12.2021
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti
Riferimento normativo Articolo 14 decreto legge n. 4 del 2019

Quota 102

Requisiti

64 anni

38 anni di contribuzione

Maturazione requisito Entro 31.12.2022
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti
Riferimento normativo Legge di Bilancio n. 234 del 2021

 

Quota 103 – Pensione anticipata flessibile

Requisiti

62 anni

41 anni di contribuzione

Maturazione requisito Entro 31.12.2023
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti
Riferimento normativo Legge di Bilancio n. 197 del 2022

Incentivo al posticipo pensionamento – Quota 103

Riferimento normativo – Circolare INPS n. 82 del 22.09.2023
Con la legge di bilancio 2023 è stato introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile (quota 103).
I lavoratori dipendenti che, avendo maturato il requisito di quota 103, decidono di proseguire l’attività lavorativa possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico.
In questo caso il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento del contributo a carico dipendente e conseguentemente la quota viene corrisposta al lavoratore unitamente alla retribuzione.

Decorrenza
L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile maturata dal dipendente.
Nel caso in cui la richiesta di applicazione dell’incentivo venga richiesta successivamente alla prima decorrenza utile, l’obbligo di versamento contributo viene meno dal primo giorno del mese.

Durata incentivo
L’ applicazione di tale incentivo spetta al lavoratore fino al raggiungimento del requisito dell’ordinario pensionamento (pensione di vecchiaia).

Modalità operative
Il lavoratore che intende avvalersi ti tale facoltà deve darne comunicazione all’INPS attraverso gli intermediari dell’istituto (patronati). L’INPS provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per quota 103.
Il datore di lavoro procederà con gli adempimenti previsti a proprio carico solo dopo che la sede INPS comunicherà l’esito della richiesta pervenuta dal proprio dipendente.
Resterà quindi la possibilità di usufruire di un incentivo in busta paga rinunciando al prepensionamento.
Questa misura porta con sé dei pro e dei contro, ciascun interessato dovrà valutare in base alla propria situazione se sfruttare questa opportunità per garantirsi uno stipendio più ricco con conseguenze che però ricadranno sui contributi e quindi sull’importo pensionistico futuro.

Quota 103 – anno 2024

Requisiti

62 anni

41 anni di contribuzione

Maturazione requisito Entro 31.12.2024
Calcolo quote pensionistiche SISTEMA CONTRIBUTIVO – La misura dell’assegno non potrà risultare superiore a 4 volte il trattamento minimo inps
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
Riferimento normativo Legge di Bilancio n. 213 del 2023

Resta confermato anche in questo caso l’incentivo al postitico al pensionamento, cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione a suo carico.


  

Opzione donna 2020

Requisiti

58 anni

35 anni di contribuzione

Opzione al sistema contributivo per calcolo pensione

Maturazione requisito Entro 31.12.2019
Riferimento normativo Messaggio INPS n. 243 del 23.01.2020

Opzione donna 2021

Requisiti

58 anni

35 anni di contribuzione

Opzione al sistema contributivo per calcolo pensione

Maturazione requisito Entro 31.12.2020
Riferimento normativo Messaggio INPS n. 217 del 19.01.2021

Opzione donna 2022

Requisiti

58 anni

35 anni di contribuzione

Maturazione requisito Entro 31.12.2021
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti
Riferimento normativo Messaggio INPS n. 169 del 13.01.2022

   

Opzione donna 2023

Requisiti

60 anni se senza figli

59 anni se con un figlio

58 anni se con almeno 2 figli

35 anni di contribuzione

Trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • caregivers
  • invalidi ≥ 74%
  • dipendenti o licenziate da aziende con tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale
Maturazione requisito Entro 31.12.2022
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti
Riferimento normativo Circolare INPS n. 25 del 06.03.2023

Opzione donna 2024

Requisiti

61 anni se senza figli

60 anni se con un figlio

59 anni se con almeno 2 figli

35 anni di contribuzione

Trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • caregivers
  • invalidi ≥ 74%
  • dipendenti o licenziate da aziende con tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale
Maturazione requisito Entro 31.12.2023
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti
Riferimento normativo Legge di Bilancio n. 213 del 2023

APE SOCIAL

Indennità corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia

Requisiti

63 anni e 5 mesi

Trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • caregivers
  • invalidi ≥ 74%
Maturazione requisito Entro 31.12.2024
Calcolo quote pensionistiche L'assegno è calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni
Incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui
Riferimento normativo Circolare INPS n. 35 del 20.02.2024

CRISTALIZZAZIONE REQUISTO

Rimane fermo il principio che una volta acquisito il diritto alla pensione, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente.

ITER PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE

La circolare INPS Gestione Dipendenti Pubblici n. 131 del 19.11.2012 ha stabilito le nuove modalità operative per richiedere le prestazioni pensionistiche e previdenziali, precisando che l’interessato dovrà provvedere autonomamente alla presentazione della domanda di pensionamento attraverso una delle opzioni di seguito riportate:

- servizi WEB dell'INPS dotandosi dello SPID, la cui procedura è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it;

- richiesta del servizio direttamente ai Patronati (intermediari dell'Istituto).

Viste le novità apportate dalla suddetta circolare è consigliato presentare la domanda di pensionamento almeno 8 mesi prima della data di decorrenza della pensione in modo tale da poter garantire la continuità tra l’erogazione dello stipendio e della pensione.

Una volta presentata la domanda e non appena ottenuta la conferma di ricezione della domanda di pensionamento da parte dell’Istituto Previdenziale, si prega di inviarne una copia al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioni@uniud.it.

 

  

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) E DI FINE RAPPORTO (TFR)

TFS TFR

Personale assunto con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000

Personale docente (RD, RU, PA, PO)

Personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.01

  

Termini di pagamento TFS e TFR

Tipologia di pensione Differimento
Pensione di vecchiaia 12 – 15  mesi
Pensione anticipata 24 - 27 mesi
Opzione donna 24 – 27 mesi
APE SOCIAL 12 – 15 mesi (Al raggiungimento età pensionabile)
Quota 100 – 102 - 103 (anni 2023 e 2024) 12/24 mesi (In funzione di quale requisito -contributivo o anagrafico- sarebbe stato raggiunto prima se non avesse fatto ricorso a tale tipologia di uscita)



Qualora l’INPS dovesse non rispettare i suddetti termini, procederà al versamento degli interessi dovuti per il ritardato pagamento.

Modalità di pagamento delle prestazioni TFS/TFR

Secondo quanto indicato nella Circolare INPS n. 73 del 05.06.20214, per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e conseguono i requisiti pensionistici a decorrere da tale data, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio viene erogato secondo le seguenti modalità:

-> unico importo se l'ammontare complessivo lordo della prestazione è pari o inferiore a 50.000 euro;
-> due importi annuali se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo lordo annuale sarà di 50.000 euro ed il secondo importo lordo annuale sarà pari all’ammontare residuo;
-> tre importi annuali se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale lordo è pari a 50.000 euro; il secondo importo annuale lordo è pari a 50.000 euro ed il terzo importo lordo annuale è pari all’ammontare residuo.

  

CONTATTI

Ufficio Pensioni 

pensioni@uniud.it

Via Mantica, 31 (sede Maria Bambina)
33100 - Udine