Dichiarazione di compiuto tirocinio

Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 qualora il tirocinio sia iniziato a partire dal 16 agosto 2012, perde efficacia decorsi 5 anni dal suo compimento (art. 6 comma 12). E' considerato valido il tirocinio non ancora scaduto al momento della presentazione della domanda di ammissione all'Esame di Stato; qualora il tirocinio sia iniziato anteriormente al 16 agosto 2012 non è soggetto a scadenza. Tutte le informazioni relative al tirocinio si richiedono all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di competenza.