Da studente a insegnante
24 CFU D.M. 616/2017 PER ACCESSO CONCORSO - link alla nuova sezione del sito
La Segreteria Formazione Insegnanti NON risponde in merito alla valutazione/verifica dei titoli di accesso all'insegnamento ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali o alle graduatorie di istituto (supplenze). Queste tematiche, a differenza dell'organizzazione dei percorsi formativi gestiti dalle Università (tra questi ad oggi il Percorso Formativo 24 CFU), non sono di competenza degli Atenei. Si consiglia di consultare la normativa e i documenti ufficiali ministeriali. Di seguito in questa pagina è riportato un sunto delle modalità di accesso e il riferimento alla normativa che può essere scaricata o visionata.
Accesso all'Insegnamento
L’insegnamento è un settore in continua evoluzione, la cui normativa è stata costantemente modificata e aggiornata. Negli ultimi quindici anni le modalità di formazione e di reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado sono quindi cambiate in maniera sostanziale. Unico requisito stabile e ricorrente è essere in possesso della laurea quadriennale/quinquennale per il “vecchio ordinamento” ovvero specialistica o magistrale [1], cui si aggiunge ora, in seguito anche alla pubblicazione della Legge 107/2015 (detta sulla “Buona Scuola”) [2] il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 19/2016 (che comprende e revisiona i DD.MM. 39/98 e 22/2005) integrato dal D.M. 259/2017 LINK ALLA SEZIONE DEL SITO DEDICATA AI REQUISITI DI ACCESSO [3] .
L’accesso all’insegnamento avviene per Classe di concorso (d’ora in avanti CdC) e a ciascuna di esse corrisponde una “materia” di insegnamento impartita nelle scuole [4].
Ai requisiti minimi previsti dei decreti sopra indicati, si aggiungono i 24 CFU previsti dal D.M 616/2017. Secondo la normativa vigente i 24 CFU sono validi se conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
[1] Ad eccezione delle classi di concorso per i docenti tecnico pratici per le quali l’accesso è possibile con il diploma di scuola secondaria di II grado e del diploma ISEF per l’insegnamento nell’area delle scienze motorie.
[2] L. 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 162 del 15 luglio 2015.
[3] http://www.istruzione.it/urp/titoli_accesso.html
[4] Es. A-26 (ex A047) – Matematica
Reclutamento dei docenti
La Legge 29 giugno 2022 n° 79 contiene la riforma del reclutamento docenti per l'applicazione della quale è attesa l'emanazione dei decreti attuativi. Sostanzialmente la norma istituisce un percorso abilitante di 60 CFU gestito dalle Università. A regime, si tratterà dell’unico modo consentito agli aspiranti di conseguire l’abilitazione.
In fase transitoria sarà data ai candidati dei concorsi a cattedra la possibilità di accedere con i 24 CFU DM 616/2017 purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022) fino al 31 dicembre 2024.
Le procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti della scuola sono riportate alla pagina https://www.miur.gov.it/concorsi-personale-docente
Gli atenei sono in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi per l'eventuale attivazione dei percorsi.
Info e aggiornamenti alla pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alla-legge-di-riforma-della-formazione-e-del-reclutamento-dei-docenti
Come diventare insegnante di sostegno
Per ottenere la specializzazione è necessario soddisfare i requisiti di accesso per accedere alle selezioni per la specializzazione su sostegno (rif bando), superare le selezioni e conseguire la specializzazione su sostegno, frequentare il corso e ottenere il titolo finale.
Il percorso di specializzazione è distinto per ordine/grado di scuola. Prevede un percorso universitario di 60 CFU a frequenza obbligatoria con relativo tirocinio. Il percorso deve durare per legge minimo 8 mesi con minimo 5 mesi di tirocinio.
Una volta specializzati è necessario, per ottenere il "ruolo" partecipare e superare tutte le prove del concorso “a cattedra” risultando in posizione utile in graduatoria e superare positivamente l’anno prova per confermare il ruolo.
LINK ALLA PAGINA DEDICATA AL PERCORSO FORMATIVO SUL SOSTEGNO
Cosa è cambiato dal 2015
A differenza di quanto accaduto dal 2000 al 2015, quando si sono susseguiti percorsi come SSIS, COBASLID, DIDATTICA DELLA MUSICA, L-143, TFA E PAS, non sarà più necessario conseguire l'abilitazione con un percorso “Universitario”. Sarà “sufficiente” vincere un concorso a cattedra. Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente dalla “Buona Scuola” i vincitori di concorso non accederanno più al percorso triennale/biennale di formazione e tirocinio denominato FIT, bensì ad un unico anno di formazione e prova denominato "percorso annuale di formazione iniziale e prova" che dovrà essere superato positivamente. A seguito del superamento il candidato ottiene sia l’abilitazione che il posto di ruolo.
Il concorso sarà nazionale su base regionale quindi un candidato potrà scegliere una sola regione in cui concorrere per una sola classe di concorso per ogni grado di istruzione oltre che per il sostegno e, se risultasse vincitore, entrerà in ruolo nella regione scelta per il concorso. I posti saranno banditi sulla base del fabbisogno, quindi è possibile che per qualche CdC non venga bandito alcun posto.
In fase transitoria chi ha 3 anni di servizio beneficerà della riserva del 10% dei posti (oltre che per i posti ordinari). Chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso in cui vuole concorrere, sarà esonerato dal requisito dei 24 CFU solo per il primo concorso.
Requisiti di accesso: competenza
Nel corso del II ciclo di TFA la competenza in relazione alla valutazione dei titoli di accesso e della somministrazione del test è stata assegnata agli Uffici Scolastici Regionali (D.M. 312/2014 http://www.istruzione.it/allegati/2014/Bando_TFA_II_Ciclo.pdf). I candidati che in tale occasione superarono i test ministeriali hanno scelto successivamente l'ateneo dove sostenere le ulteriori prove e frequentare il TFA. Alle Università è stata quindi tolta la responsabilità sul controllo dei requisiti di accesso ai corsi, pertanto gli uffici possono fornire unicamente un parere informale e privo di alcun valore. Si invitano quindi gli interessati ad una lettura della normativa e ad un autonomo calcolo dei CFU necessari consultando il d.P.R. 19/2016. Si raccomanda agli studenti interessati all’accesso all’insegnamento, o comunque a coloro che non escludano a priori questa possibilità lavorativa, di accertarsi di acquisire i crediti previsti dalla normativa, eventualmente utilizzando i crediti a scelta dello studente o anche mediante corsi liberi in sovrannumero, facendo riferimento al D.P.R. 19/2016. Ad oggi [1] il semplice possesso dei requisiti di legge consente l’accesso alle “supplenze”, indipendentemente dal possesso dell’abilitazione, attraverso le graduatorie di III fascia o di Istituto e le domande di messa a disposizione (MAD) [2]. Riscontriamo quotidianamente diversi casi di persone che si ritrovano, ad anni dalla laurea, a dover sostenere qualche esame mancante; è importante quindi che gli iscritti siano a conoscenza di questi aspetti e provvedano in itinere al completamento del proprio piano di studi con esami che possano consentire questa possibilità lavorativa. La normativa relativa ai titoli di accesso all'insegnamento è consultabile sul portale Miur al link http://www.istruzione.it/urp/titoli_accesso.shtml
[1] Novembre 2016
[2] http://www.istruzione.it/urp/reclutamento.shtml. La domanda di messa a disposizione è un'istanza informale viene inviata dagli aspiranti insegnanti ai Dirigenti Scolastici per la nomina diretta. Contiene, oltre a dati personali e recapiti anche la CdC per la quale si ha titolo ad insegnare, l'università e la data in cui è stato conseguito il titolo. http://www.istruzionepadova.it/risorse/insegnare/Domanda_Docenti_messa-a-disposizione-per-supplenza.pdf
Modalità di conseguimento dell'abilitazione fino al 2015
Nel corso degli anni l’abilitazione all’insegnamento si è conseguita attraverso:
- la partecipazione ai concorsi, banditi “regolarmente” dal Ministero, fino all’anno 1999, il cui requisito di accesso era unicamente la laurea. L’abilitazione veniva conseguita superando tutte le prove del concorso e collocandosi in graduatoria tra gli idonei (quindi aver superato tutte le prove);
- il diploma rilasciato dalle SSIS (Scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria) istituite nel 1999. Un percorso universitario biennale, a numero chiuso, al quale si accedeva con i requisiti previsti dal D.M. 39/98 e successivamente anche del D.M. 22/2005. Per l’accesso alla SSIS si dovevano superare delle prove di selezione, anche per più classi di concorso e si potevano conseguire, attraverso contemporanea iscrizione o semestri aggiuntivi, più abilitazioni, purché nella stessa Area( Es. Matematica / Fisica / Matematica applicata oppure due lingue straniere diverse ecc.). L’ultimo anno di attivazione della SSIS è stato l’a.a. 2007/2008;
- Il ‘concorsone’ del 2012: si tratta di un concorso pubblico per la copertura di posti vacanti su tutti gli ordini di scuola ed era rivolto ai soggetti già in possesso di abilitazione all’insegnamento o che avessero conseguito la laurea del vecchio ordinamento a durata quadriennale, quinquennale o di sei anni. Per i laureati non abilitati, diversamente dai concorsi precedenti, dove era sufficiente essersi collocati tra gli idonei in graduatoria, il ‘concorsone’ del 2012 abilitava solo coloro che stipulavano un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in base alla posizione in graduatoria e alla chiamata dall’USR;
Il TFA o Tirocinio Formativo Attivo, un corso di durata annuale, ad accesso programmato istituito nel 2012 e nel 2014 ai sensi del DM 249/2010
percorsi abilitanti “una tantum”: nel corso degli anni il Ministero ha previsto diverse “sanatorie” per il personale docente in possesso dei requisiti di legge per l’accesso all’insegnamento ma privo di abilitazione. Inizialmente venivano banditi dei concorsi riservati, successivamente sono stati istituiti dei corsi abilitanti speciali (L. 143/03 e dal D.M. 85/2005). I più recenti sono stati i PAS – Percorsi abilitanti speciali, riservati al personale che aveva maturato almeno 3 anni di servizio nel periodo tra la disattivazione della SSIS nel 2007 e l’attivazione del TFA nel 2012.
- Anche se non rientra tra i titoli abilitanti è doveroso citare il ‘Concorsone’ del 2016, istituito dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, che si presenta come una procedura concorsuale su base regionale per coprire il fabbisogno di insegnanti nei diversi ordini di scuola nel triennio 2016/2018. Requisito di accesso è il possesso dell’abilitazione all’insegnamento.