Prevenzione della corruzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” introduce nel nostro ordinamento una nuova declinazione delle misure di lotta alla corruzione focalizzandola sulla prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. Si tratta di un approccio coerente con gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, che delinea un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell’integrità del pubblico funzionario e dell’agire amministrativo. La normativa attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all’adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.
Link al Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Le attività di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza sono oggetto di pianificazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Ateneo.
Fino al 2021 erano ricomprese in uno specifico documento, il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Dal 2022 sono parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO, istituito dall'art. 6 del del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e sono dettagliate nella sottosezione "Anticorruzione e Trasparenza". La sottosezione è redatta in armonia con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione rispettando le linee di indirizzo definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

PIAO, sottosezione Anticorruzione e trasparenza già Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Università degli Studi di Udine, come ogni amministrazione pubblica, ha un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), figura prevista dalla legge n. 190/2012 per valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi necessari a mitigarlo.
Spetta al RPCT l’attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate (ai sensi del D.lgs. n. 33/2013).
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il dott. Mauro Volponi dirigente a tempo determinato.
Atto di nomina

Non risultano dati da pubblicare al 30/06/2024

Non risultano dati da pubblicare al 30/06/2024

Non risultano dati da pubblicare al 30/06/2024

L'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione è perseguito anche attraverso la tutela della segnalazione di illeciti.
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, è stato emanato il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Modificando la precedente disciplina (Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), il legislatore ha provveduto ad approntare un sistema di tutele maggiori per il soggetto che segnala illeciti (whistleblower).
L’Autorità Nazionale Anticorruzione per meglio chiarire la portata degli interventi normativi, ha adottato delle apposite “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali 
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Chi può segnalare
Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, è divenuta più ampia la platea dei soggetti legittimati a segnalare gli illeciti. Oltre i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, possono, quindi, effettuare una segnalazione i “dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio”; “i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato”; “i lavoratori autonomi […] nonché i titolari di un rapporto di collaborazione”; “i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi”; “i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti”; “gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto”.

Canali di segnalazione
Le segnalazioni possono essere presentate: A) mediante un canale interno; B) mediante un canale esterno, gestito dall’ANAC; C) tramite divulgazioni pubbliche; D) sporgendo denuncia all’Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile).
La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower, essendo prioritario l’utilizzo del canale interno.

Il canale di segnalazione interna dell'Università degli studi di Udine
Il principale canale di segnalazione interna per inviare segnalazioni, finalizzate a evidenziare condotte illecite in cui si configura un rischio possibile o probabile di corruzione, consente di effettuare la denuncia in forma scritta, attraverso l’accesso alla piattaforma informatica cui si accede dal seguente link https://uniud.whistleblowing.it/#/  e la compilazione di un apposito questionario, recapitato successivamente esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 

Il sistema utilizzato garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, dei facilitatori, della persona coinvolta nonché dei soggetti menzionati, per qualunque titolo, nella denuncia e assicura la riservatezza del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

In alternativa, la segnalazione può essere formulata in forma orale, prenotando un appuntamento con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT attraverso la compilazione del form:
           form per prenotazione appuntamento

E’ inoltre possibile inviare la segnalazione per posta o consegnarla a mano all'Ufficio protocollo dell'Università (Università degli Studi di Udine, via Palladio 8 - 33100 Udine).
In vista della protocollazione riservata della segnalazione, anche mediante registro dedicato, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata” (ad es. “Riservata al RPCT”).


Il canale di segnalazione esterna
Come stabilito dall’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna unicamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni: A) assenza, inattività o non conformità alle previsioni normative del canale interno di segnalazione; B) qualora il whistleblower abbia già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia ricevuto seguito; C) ove il whistleblower abbia fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna la stessa non riceverebbe un seguito efficace o determinerebbe un rischio di ritorsioni; D) allorché il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Come precisato dal successivo art. 7, l’istituzione e la gestione del canale esterno di segnalazione compete, in via esclusiva, all’ANAC.
Segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC


Misure di protezione della persona segnalante
Le misure di protezione della persona segnalante sono indicate agli artt. 16 e ss. del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 nonché sulla pagina dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: https: //www.anticorruzione.it/-whistleblowing#p6

Protezione della riservatezza del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La protezione riguarda il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. 
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Linee Guida di Ateneo per la disciplina della procedura interna per le segnalazioni di illeciti (Wistleblowing)

Informativa privacy Art. 13 GDPR

Data di aggiornamento:
04/12/2024 16:12