Regolamento per attribuzione delle risorse di cui all'art. 29, comma 19 della legge n. 240/2010

Emanato con D.R. n. 302 del 28.07.2014

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19, della legge 30.12.2010, n.240, nel rispetto dei criteri fissati dal D.I. 21 luglio 2011 n. 314 e dal D.M. 26.7.2013 n. 665, con riferimento alle risorse assegnato all’ateneo:

 

a)                  per l’anno 2011 (D.I. n. 314 del 21.7.2011)

b)                  per l’anno 2012 (D.M. n. 665 del 26.7.2013)

c)                  per l’anno 2013 (D.M. n. 665 del 26.7.2013)

 

 

Art. 2

Destinatari e ripartizione delle risorse

 

  1. Sono soggetti ammissibili all’incentivo di cui all’articolo 1 i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento che avrebbero maturato  nell'anno  2011, nell’anno 2012 oppure nell’anno 2013  la  progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Possono partecipare alla procedura anche coloro che, dall’anno di maturazione del requisito di partecipazione, abbiano cambiato qualifica o non siano più in servizio presso l’Università di Udine.
  2. Sono ammessi alla procedura i candidati i quali, nel triennio di riferimento:

a)      abbiano produzione scientifica;

b)               abbiano assolto i compiti didattici istituzionali loro affidati (nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato con sede o del circuito di Udine, scuole di specializzazione e corsi della scuola superiore), in relazione allo stato giuridico e alle disposizioni impartite dagli organi di governo, che siano autocertificati sulla base dei registri delle lezioni già presentati e vistati dal responsabile della struttura didattica o, comunque, già oggetto di verifica da parte dei competenti uffici;

c)               abbiano presentato la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010.

  1. Le assegnazioni ministeriali sono ripartite per ruoli in misura proporzionale alla consistenza numerica dei potenziali destinatari. Le risorse sono distribuite, fino ad esaurimento, in misura uguale tra tutti i candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezione di cui all’art. 3, nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui al comma 1, per l’anno 2011 e del sessanta per cento per gli anni 2012 e 2013.

 

 

Art.3

Procedura di selezione

  1. Le procedure di selezione avvengono tramite emanazione di bandi per la valutazione comparativa dei candidati, distinte per anno di maturazione della progressione biennale, per ruolo e per fascia. La valutazione comparativa dei candidati avviene sulla base delle attività svolte nel triennio immediatamente precedente alla data di maturazione della classe. Per quanto riguarda le attività di cui al comma 1, lettere a) e c) dell’art.5, il periodo considerato concerne i tre anni accademici precedenti a quello di maturazione della classe. Per la ricerca, il triennio è dato dai tre anni solari interi anteriori all’anno di maturazione della classe.

Nel caso in cui il triennio di valutazione comprenda periodi di congedo o aspettativa, esclusi quelli ottenuti per motivi di studio o ricerca, il punteggio complessivo attribuibile al candidato, fermi restando i valori massimi di cui agli articoli seguenti, è rideterminato moltiplicandolo per un coefficiente di normalizzazione (C). Il coefficiente di normalizzazione è dato dalla seguente formula:

C = T/(T-n), dove T indica il periodo oggetto di valutazione (36 mesi) e n indica il totale in mesi dei periodi di congedo o aspettativa usufruiti nel triennio.

 

  1. Il bando prevede:

a)                l’ammontare dell’assegnazione ministeriale per l’anno di riferimento e la distribuzione per fasce cosi come decisa dal consiglio di amministrazione;

b)               i requisiti per l’ammissibilità della partecipazione, ai sensi del D.I. 21 luglio 2011 n. 314 e del D.M. 26.7.2013 n. 665;

c)               le modalità e il termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, di presentazione della domanda corredata dalla relazione di cui al successivo comma 3;

d)               i criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, di cui all’art. 5;

e)               le modalità di attribuzione del beneficio economico.

  1. I professori e i ricercatori che intendono partecipare alla selezione, presentano apposita domanda utilizzando il modello disponibile sul sito di Ateneo, e allegano una relazione triennale – redatta in conformità al modello disponibile sul sito di Ateneo - sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio definito nel comma 1, indicando:

-         gli elementi oggetto di valutazione di cui all’art. 5;

-         gli eventi di carriera ritenuti significativi nel periodo (ad es. congedi per motivi di studio, aspettative per incarichi dirigenziali, passaggi di ruolo, opzione per il regime a tempo pieno/definito, mobilità verso altre sedi universitarie, ecc.);

-         eventuali assenze superiori al mese, non motivate per servizio.

  1. L’attribuzione del beneficio avviene previa valutazione comparativa dei candidati, da parte di apposita commissione, secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti nel successivo articolo 5, anche tenuto conto degli eventi di carriera e delle assenze di cui al comma precedente.
  2. La commissione, nel rispetto dei criteri di merito, stila una graduatoria per ogni ruolo che è approvata con decreto rettorale e pubblicata sul sito web dell’ateneo.

 

Art.4

Commissione

 

  1. E’ nominata un’unica commissione per le valutazioni comparative di cui al presente regolamento.
  2. La commissione deputata ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati è composta da tre professori ordinari, esterni all’ateneo, dei quali almeno uno di ciascun genere e almeno uno appartenente ai settori non bibliometrici, che non siano potenziali destinatari del beneficio economico di cui all’art.1.
  3. I commissari sono nominati dal rettore, con apposito decreto.

 

Art.5

Criteri di selezione

 

  1. La commissione effettua la valutazione comparativa, attribuendo ai candidati il punteggio sulla base dei seguenti elementi:

 

a) ATTIVITA’ DIDATTICA

Per i professori di I e II fascia:

 

 

ATTIVITA’

PUNTEGGIO

1. Media delle valutazioni degli studenti (voce “livello di soddisfazione globale del corso”) dei corsi tenuti in uno stesso anno accademico compreso nel triennio di riferimento pari o superiore a sei

 

3 punti per anno accademico

2. Ore di didattica effettivamente svolte, in corsi non retribuiti, nell’ambito di corsi di laurea o di laurea magistrale o di corsi delle scuole di specializzazione, oltre al carico didattico istituzionale

da 1 a 20:

6 punti

da 21 a 40:

12 punti

da 41 a 60:

18 punti

oltre 60:
26 punti

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER ATTIVITA’ DIDATTICA

35

 

Per i ricercatori:

 

 

ATTIVITA’

PUNTEGGIO

1. Media delle valutazioni degli studenti (voce “livello di soddisfazione globale del corso”) dei corsi tenuti in uno stesso anno accademico compreso nel triennio di riferimento pari o superiore a sei

 

3 punti per anno accademico

2. Ore di didattica non retribuita effettivamente svolte, in qualità di professore aggregato, nell’ambito di corsi di laurea o di laurea magistrale o di corsi delle scuole di specializzazione

da 1 a 20:

5 punti

da 21 a 40:

10 punti

da 41 a 60:

15 punti

oltre 60:

21 punti

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER ATTIVITA’ DIDATTICA

30

 

 

b) ATTIVITA’ DI RICERCA

 

 

Per tale attività vengono attribuiti fino ad un massimo di 35 punti per i professori di I fascia, di 40 punti per i professori di II fascia e di 50 punti per i ricercatori, così ripartiti:

 

b.1)  Si attribuirà un punteggio massimo pari a 25 punti per i professori di I fascia, 30 punti per i professori di II fascia e 40 punti per i ricercatori in merito alla produzione scientifica maturata nel corso del triennio di riferimento. Tale produzione viene valutata sulla base dei criteri adottati a livello internazionale, avendo come riferimento, ai fini della graduatoria di merito, le mediane, normalizzate al triennio, per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario e Professore Associato pubblicate per ciascun settore concorsuale dall’ANVUR (disponibili sul sito: HYPERLINK"http://www.anvur.org/?q=asn-documenti" http://www.anvur.org/?q=asn-documenti). Per consentire il confronto della produttività nell’ambito di insiemi omogenei, la produzione scientifica sarà collocata ed analizzata in riferimento al settore concorsuale di appartenenza del candidato (o al settore scientifico-disciplinare in caso di mediane diversificate nell’ambito dello stesso settore concorsuale). Per la valutazione della produzione scientifica dei Ricercatori (sia dei settori bibliometrici, sia dei non bibliometrici) saranno applicate come riferimento le mediane, normalizzate al triennio, utilizzate per i docenti di II fascia.

 

I punteggi saranno attribuiti in base a due soli indicatori:

  • per i settori bibliometrici, numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate a stampa nel triennio di riferimento normalizzato ad un decennio e numero di citazioni ricevute dai lavori citati, sino alla data di pubblicazione del bando per la procedura di ripartizione delle risorse per l’anno di riferimento, normalizzato ad un triennio;
  • per i settori non bibliometrici, numero di libri dotati di ISBN a stampa nel triennio di riferimento normalizzato ad un decennio, e numero di articoli su rivista dotata di ISSN e capitoli di libro dotati di ISBN a stampa nel triennio di riferimento, normalizzato ad un decennio.

Le modalità di attribuzione del punteggio ai professori di I e II fascia, distinte per settori concorsuali bibliometrici e non bibliometrici, sono specificate nell’allegato al presente regolamento. I valori di riferimento relativi ai due indicatori citati dovranno essere autocertificati da ciascun candidato (per i settori bibliometrici, utilizzando gli stessi database di riferimento dell’ANVUR (ISI Web of Knowledge – Scopus), assumendo i dati più favorevoli e saranno rapportati alle mediane per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario e Professore Associato pubblicate per il settore concorsuale di appartenenza del candidato. Per i ricercatori dei settori concorsuali bibliometrici saranno applicabili gli stessi criteri, avendo come riferimento le mediane per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore di II fascia.

 

b. 2) Un punteggio di 10 punti verrà attribuito ad ogni candidato che sia stato, nel triennio di riferimento, coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale; 7 punti ad ogni candidato che sia stato o responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza almeno nazionale; 5 punti per la semplice partecipazione ai progetti di ricerca delle tipologie indicate.

Per la voce b.2 il punteggio massimo attribuibile è 10 punti.

 

 

c) ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

 

Sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti ai professori di I fascia, di 25 punti ai professori di II fascia e di 20 punti ai ricercatori, in base alla seguente tabella.

Gli incarichi di cui al presente punto c) sono quelli conferiti a titolo gratuito (salvo gettone di presenza) con atto o con delibera degli organi monocratici o collegiali competenti alla designazione.

 

INCARICO

PUNTEGGIO PER ANNO ACCADEMICO

1)      delegato del Rettore

10

2)      preside vicario di facoltà

4

3)      direttore vicario di dipartimento

4

4)      componente (non retribuito) di organo collegiale di Ateneo, esclusi i membri di diritto

8

 

5)      componente di commissione di ateneo

5

6)      componente della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento, esclusi i componenti di diritto

3

7)      componente commissione didattica di corso di laurea

3

8)      presidente/coordinatore di corso di studio

10

9)      coordinatore di dottorati di ricerca

6

10)    direttore di master

5

11)    coordinatore scambi “Erasmus”

1 punto per ogni accordo fino ad un massimo di 3

12)    direttore corsi di perfezionamento

3

13)    direttore di scuole di specializzazione

5

14)    componente, anche aggregato, di commissione per gli esami di Stato

5

 

2. A parità di punteggio ottenuto, sarà data preferenza al candidato con minore anzianità di servizio nel ruolo posseduto al momento della maturazione della classe; in caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato anagraficamente più giovane.

 

 

ALLEGATO

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO

 

 

Si attribuirà un punteggio massimo pari a 25 punti per i professori di I fascia, 30 punti per i professori di II fascia e 40 punti per i ricercatori in merito alla produzione scientifica maturata nel corso del triennio di riferimento. Tale produzione viene valutata sulla base dei criteri adottati a livello internazionale, avendo come riferimento, ai fini della graduatoria di merito, le mediane, normalizzate al triennio, per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario e Professore Associato pubblicate per ciascun settore concorsuale dall’ANVUR (disponibili sul sito: HYPERLINK"http://www.anvur.org/?q=asn-documenti" http://www.anvur.org/?q=asn-documenti). Per consentire il confronto della produttività nell’ambito di insiemi omogenei, la produzione scientifica sarà collocata ed analizzata in riferimento al settore concorsuale di appartenenza del candidato (o al settore scientifico-disciplinare in caso di mediane diversificate nell’ambito dello stesso settore concorsuale). Per la valutazione della produzione scientifica dei Ricercatori (sia dei settori bibliometrici, sia dei non bibliometrici) saranno applicate come riferimento le mediane, normalizzate al triennio, utilizzate per i docenti di II fascia.

 

 

1) Per i settori concorsuali bibliometrici sarà seguita la seguente procedura:

 

Saranno attribuiti fino a 25 punti alla produzione scientifica maturata da professori o 30 per i ricercatori in base a due soli indicatori: (1) Na = numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate a stampa nel triennio di riferimento normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato ×10/3); (2) Nc = numero di citazioni ricevute dai lavori di cui al punto (1) sino alla data di pubblicazione del bando per la procedura di ripartizione delle risorse per l’anno 2011, normalizzato ad un triennio (il valore andrà moltiplicato ×1/3). I due valori Na ed Nc dovranno essere autocertificati da ciascun avente diritto che intende partecipare alla selezione per la ripartizione delle risorse per l’anno di maturazione della classe, calcolati utilizzando gli stessi database di riferimento dell’ANVUR (ISI Web of Knowledge – Scopus), assumendo i dati più favorevoli, e saranno rapportati alle mediane per il settore concorsuale nel quale è incardinato il docente. Tenuto conto che la valutazione sarà realizzata, nell’ambito di ciascuna area, in termini comparativi all’interno di ciascun ruolo o fascia, anche per i Ricercatori dei settori concorsuali bibliometrici sono applicabili gli stessi criteri, avendo come riferimento le mediane per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato.

L’indicatore di produttività PR1 sarà determinato come somme dei rapporti: PR1 = Na/mediana ANVUR per numero di articoli normalizzati + Nc/mediana ANVUR per numero di citazioni normalizzate. In base al valore di PR1 sarà possibile definire un punteggio nell’ambito della singola area in base alle seguenti espressioni:

- per i professori di I fascia: punti da assegnare = 20×PR1/2, sotto la condizione che punti max = 25

- per i professori di II fascia: punti da assegnare = 24×PR1/2, sotto la condizione che punti max = 30

- per i ricercatori: punti da assegnare = 32xPR1/2, sotto la condizione che punti max = 40.

 

 

2) Per i settori concorsuali non bibliometrici sarà seguita la seguente procedura:

 

Saranno attribuiti fino a 25 punti alla produzione scientifica maturata da professori o 30 per i ricercatori in base a due soli indicatori: (1) Nl = numero di libri dotati di ISBN a stampa nel triennio di riferimento normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato ×10/3); (2) Nr = numero di articoli su rivista dotata di ISSN e capitoli di libro dotati di ISBN a stampa nel triennio di riferimento, normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato ×10/3). I due valori Nl ed Nr dovranno essere autocertificati da ciascun avente diritto che intende partecipare alla selezione per la ripartizione delle risorse per l’anno di maturazione della classe, e saranno rapportati alle mediane per il settore concorsuale nel quale è incardinato il docente. Tenuto conto che la valutazione sarà realizzata, nell’ambito di ciascuna area, in termini comparativi all’interno di ciascun ruolo o fascia, anche per i Ricercatori dei settori concorsuali non bibliometrici sono applicabili gli stessi criteri, avendo come riferimento le mediane per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato.

L’indicatore di produttività PR1 sarà determinato come somme dei rapporti: PR1 = Nl/mediana ANVUR numero di libri dotati di ISBN normalizzati + Nr/mediana ANVUR numero di articoli su rivista e capitoli di libro dotati di ISBN normalizzati. In base al valore di PR1 sarà possibile definire un punteggio nell’ambito della singola area in base alla seguente espressione:

- per i professori di I fascia: punti da assegnare = 20×PR1/2, sotto la condizione che punti max = 25

- per i professori di II fascia: punti da assegnare = 24×PR1/2, sotto la condizione che punti max = 30

- per i ricercatori: punti da assegnare = 32xPR1/2, sotto la condizione che punti max = 40.

 

 

Per i settori in transizione dal sistema non bibliometrico al sistema bibliometrico si terrà conto delle indicazioni fornite in merito dal MIUR (cfr. HYPERLINK “http://www.anvur.org/…/tabella_2_mediane_candidati_abilitazione_po_bib" “http://www.anvur.org/…/tabella_2_mediane_candidati_abilitazione_pa_bib" ed inoltre delle indicazioni fornite nella nota circolare MIUR Prot. n. 754 dell’11.01.2013).

 

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