Sgravi fiscali per Start-up innovative

Le imprese esercitate in Italia, in forma di società di capitali, anche cooperative, con qualifica di start-up o PMI innovativa (regolarmente iscritte alla rispettiva sezione speciale del Registro Imprese) beneficiano di vantaggi fiscali e civilistici.

 

Requisiti Start-up Innovativa

  • è costituita e svolge attività d’impresa da meno di 3 anni;
  • il valore della produzione annua non supera i 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, né ha distribuito utili;
  • le azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, né su una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • ha per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  • non deriva da fusione, scissione societaria o da cessione di azienda;
  • soddisfa almeno uno dei tre seguenti requisiti:
  1. sostiene spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore della produzione;
  2. impiega forza lavoro costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da persone in possesso di laurea magistrale;
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto (privativa industriale), oppure titolare di software registrato presso la SIAE, afferente all'oggetto sociale e all’attività di impresa.

(novità introdotte dalla Legge n. 193 del 16/12/2024 e Legge n. 162 del 28/10/2024)

Requisiti aggiuntivi dopo il terzo anno:
E’ consentita la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese fino ad un massimo di cinque anni a condizione che la start-up soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
1.       Incremento delle spese in R&S.: incremento al 25 % delle spese in ricerca e sviluppo.
2.       Contratto con la Pubblica Amministrazione: Stipulazione di almeno un contratto con una pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 158 del codice dei contratti pubblici.
3.       Incremento dei Ricavi o dell’Occupazione:
Incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa (VOCE A1 DEL CONTO ECONOMICO) O DELL’OCCUPAZIONE SUPERIORE AL 50 % DAL 2° AL 3° ANNO.
4.       Costituzione di una riserva patrimoniale superiore a € 50.000, ottenuta tramite finanziamento convertendo o aumento di Costituzione capitale a sovrapprezzo con investitori terzi (business angel, incubatori certificati, equity crowdfunding, etc.) ”di minoranza” e incremento al 20% delle spese in ricerca e sviluppo.
5.       Brevetto: ottenimento di almeno un brevetto.

Requisiti aggiunti dopo il 5° anno (al massimo fino al 9°):
Il termine di cinque anni di permanenza nella sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, fino ad un massimo di 4 anni, a condizione che la start up raggiunga almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Aumento di Capitale a sovraprezzo: Aumento di capitale superiore a 1 milione di euro da parte di organismo di investimento collettivo del risparmio (per ogni periodo di estensione).
2. Incremento di Ricavi. Incremento annuo superiore al 100 % dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa (voce A1 del conto economico).

  • esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;
  • esclusione dalla disciplina delle società di comodo;
  • esonero dal pagamento di diritti camerali e bolli;
  • modalità di attivazione semplificata, gratuita e diretta del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI);
  • disciplina societaria flessibile: deroga alla riduzione del capitale e deroga alla regolamentazione delle quote in s.r.l.: dal 27/03/2024 le quote aventi valore e diritti uguali, possono essere emesse in forma scritturale, in conformità con l’art. 83-bis del T.U.F. Per quanto riguarda la gestione del Libro Soci:
    • quote in forma scritturale: la società deve aggiornare il libro soci, in conformità con l’art. 83-undecies del T.U.F.
    • Altre quote: la società deve indicare nel libro soci (per ciascuna categoria) il nome dei soci, la partecipazione di ciascuno, i versamenti effettuati e le variazioni.
  • agevolazioni nella disciplina del lavoro;
  • stock option e work for equity;
  • esonero dalla disciplina ordinaria della liquidazione giudiziale.
    • l’ultimo bilancio è certificato da un revisore legale;
    • le azioni non sono quotate su un mercato regolamentato;
    • soddisfa almeno due dei tre seguenti requisiti:
      • sostiene spese in ricerca, sviluppo e innovazione almeno pari al 3% del maggiore tra costo e valore della produzione;
      • impiega dipendenti o collaboratori per almeno 1/5 della forza lavoro complessiva con titolo di ricercatore, dottorato di ricerca o dottorando, oppure per almeno 1/3 in possesso di laurea magistrale;
      • è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto (privativa industriale), oppure titolare di software registrato presso la SIAE, afferente all'oggetto sociale e all’attività di impresa.

      Le persone fisiche che investono nel capitale possono fruire in alternativa di: 
      - (in regime «de minimis») di una detrazione IRPEF pari 65% (a decorrere dal 01/01/2025 per le sole start up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento) della somma investita, non superiore a 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta, a condizione che la partecipazione sia mantenuta per almeno tre anni, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. L’investimento non deve produrre una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto della detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente ovvero anche attraverso una direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.
      (art. 2 della L. 28/10/2024 n. 162): Per gli investimenti effettuati in start-up innovative per i quali è riconosciuta una  detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18/10/2012, n. 179,  ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24/01/2015, n. 3,   qualora  la detrazione sia di ammontare  superiore  all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta  utilizzabile  nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte  dovute  o  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.  Con la Risoluzione AdE n. 30/E del 28/04/2025 è stato introdotto il codice tributo 7076). 
      (art. 29 commi da 1 a 3 e comma 7- bis del D.L. 18/10/2012 n. 179) incentivi all'investimento nel capitale, con detrazione IRPEF pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro. L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.  L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo;
      - i soggetti IRES, diversi dalle start up innovative, che investono nel capitale possono fruire ai sensi dell’art. 29 commi 4 e 5 del D.L. 18/10/2012 n 179:
      o     deduzione pari al 30 % della somma investita nel capitale sociale ed eventuale sovraprezzo. L’investimento può avvenire direttamente o tramite OICR che investono prevalentemente in start-up. L’importo massimo deducibile è di euro 1.800.000,00 per ciascun periodo d’imposta. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

      Le agevolazioni di cui all’art. 29 commi da 1 a 7 del D.L. 18/10/2012 n. 179 sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8. Le suddette agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.

      ·      esenzione fiscale, in via temporanea, delle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese innovative; nonché delle plusvalenze reinvestite in start-up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo;
      ·      possibilità per le imprese innovative di raccogliere capitali tramite campagne di equity crowdfunding.

         

      Modalità di collaborazione con Uniud

       

      Ultimo aggiornamento: 30/06/2025
      (in collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine)