Permessi retribuiti

I permessi retribuiti possono essere richiesti dal personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi. Vengono concessi in base alla richiesta del dipendente; in caso di permessi fruiti a fine giornata vengono riconosciuti fino al completamento del profilo orario previsto per la medesima.

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari

Al dipendente, possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato.


Normativa

  • art. 98 CCNL 18.01.2024
  • art. 8.1 delle Disposizioni orario di lavoro e assenze dal servizio


Procedura

Il dipendente è tenuto a comunicare al responsabile della Struttura di appartenenza la richiesta di permesso entro le 24 ore precedenti, e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, per particolare urgenza e necessità. Successivamente alla fruizione, il dipendente è tenuto ad inviare il modulo all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo tramite .


Modulistica

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici


Normativa

  • art. 101 CCNL 18.01.2024
  • art. 8.1 delle Disposizioni orario di lavoro e assenze dal servizio


Procedura

Il dipendente è tenuto a comunicare al responsabile della Struttura di appartenenza la richiesta di permesso entro 3 giorni o nelle 24 ore precedenti l'inizio dell'orario di lavoro, per particolare e comprovata urgenza e necessità. Successivamente alla fruizione, il dipendente è tenuto ad inviare il modulo all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo tramite .

Quadro di sintesi della disciplina art. 101 CCNL Istruzione e ricerca 18.01.2024

    Tipologie assenza

    Rif.

    Riduce monte ore annuo?

    Decurta trattamento economico nei primi 10 giorni?

    Si conteggia ai fini del comporto?

    Come si giustifica?

    Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all'intera giornata lavorativa

    Commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16

    SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)

    NO

    SI (con le modalità di cui all'art. 101, comma 4)

    ATTESTAZIONE PRESENZA CON INDICAZIONE ORARIA 

    Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all'intera giornata lavorativa

    Commi precedenti e Comma 6

    SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa) 

    SI

    SI (con le modalità di cui all'art. 101, comma 4)

    ATTESTAZIONE PRESENZA CON INDICAZIONE ORARIA 

    Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto 

    Comma 11

    NO

    SI

    SI

    CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA

    Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse

    Comma 12

    NO

    SI

    SI

    ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA' LAVORATIVA

    Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta

    Comma 14

    NO

    SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 35, comma 14 del CCNL 16.10.2008)

    SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 35, comma 14 del CCNL 16.10.2008)

    UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA


    Modulistica

    • modulo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici 


    Permesso per partecipazione a concorsi o esami 

    A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, per un massimo di 8 giorni all’anno ed esclusivamente a giornata intera. In caso di assunzione o cessazione durante l'anno, il limite degli 8 giorni viene riproporzionato.


    Normativa

    • art. 97 CCNL 18.01.2024
    • art. 8.1 delle Disposizioni orario di lavoro e assenze dal servizio


    Procedura

    Il dipendente è tenuto a comunicare al responsabile della Struttura di appartenenza la richiesta di permesso. Successivamente alla fruizione, il dipendente è tenuto ad inviare il modulo all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo tramite .


    Modulistica

    Permessi per donazione di sangue e midollo osseo 

    Il dipendente donatore di sangue e di midollo osseo ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui ha effettuato la donazione, conservando la normale retribuzione giornaliera. Nel caso in cui la donazione non sia stata possibile, il dipendente dovrà rientrare al lavoro e gli verrà riconosciuta la fruizione di un permesso orario.


    Normativa

    • Legge 52/2001
    • art. 97 CCNL 18.01.2024
    • art. 8.1 delle Disposizioni orario di lavoro e assenze dal servizio


    Procedura

    Il dipendente è tenuto a comunicare al responsabile della Struttura di appartenenza la richiesta di permesso. Successivamente alla fruizione, il dipendente è tenuto ad inviare il modulo all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo tramite .


    Modulistica

    Permesso per matrimonio 

    Il dipendente ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione, se non comprende il giorno del matrimonio, deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Il permesso riferito al matrimonio si estende anche all'unione civile.


    Normativa

    • art. 97 CCNL 18.01.2024
    • art. 8.1 delle Disposizioni orario di lavoro e assenze dal servizio

    Procedura

    Il permesso va comunicato al proprio responsabile; il dipendente è tenuto a compilare e inviare via il modulo all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, con almeno 15 giorni di anticipo. Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a produrre autocertificazione attestante la data, il luogo del matrimonio, le generalità del coniuge e l’esatta indicazione del periodo di fruizione del permesso.

    Modulistica


    Permesso per lutto 

    Il dipendente ha diritto a 3 giornate lavorative di permesso retribuito per ogni evento luttuoso, in caso di decesso:

    • del coniuge, anche legalmente separato e della parte dell’unione civile
    • di un parente entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli di figli)
    • di affine di primo grado (suoceri, generi e nuore)
    • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
    • di un componente della propria famiglia anagrafica (che risulti nello stato di famiglia del richiedente) 

    I giorni di permesso per lutto – che consentono di interrompere anche le ferie in corso di godimento – vanno utilizzati entro 7 giorni lavorativi dal decesso del familiare, possono essere fruiti anche non consecutivamente e spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.


    Normativa

    • art. 4 Legge 53/2000
    • art. 97 CCNL 18.01.2024
    • art. 8.1 delle Disposizioni orario di lavoro e assenze dal servizio


    Procedura

    Il dipendente è tenuto a dare tempestiva comunicazione della fruizione del permesso per lutto al responsabile della Struttura di appartenenza e all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo. Successivamente il dipendente è tenuto ad inviare all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo via il modulo corredato da autocertificazione o certificato di morte.

    Modulistica

    Permesso per L. 104/92 

    Il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, può usufruire di 3 giorni oppure di 18 ore mensili di permesso.

    I permessi sono previsti anche per i dipendenti, portatori di handicap, cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità. Quest’ultimi possono usufruire di ore di permesso giornaliero in relazione al profilo orario: fino a 6 ore (2 ore), inferiore a 6 ore (1 ora) o di 3 giorni di permesso giornaliero al mese. Le due modalità di fruizione sono alternative e, pertanto, nel corso dello stesso mese non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari.

    Nel caso di assistenza ad un figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto ai permessi è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

    Normativa


    Procedura

    Il dipendente, al fine di garantire la funzionalità degli Uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.

    Nel caso di richiesta di permessi orari, il dipendente è tenuto ad inviare all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo via il modulo.


    Modulistica

    Permessi per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche per le lavoratrici gestanti

    Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.


    Normativa

    • art. 14 D.lgs. 151/2001 
    • art. 8.2 delle Disposizioni orario di lavoro e assenze dal servizio


    Procedura

    La dipendente è tenuta ad avvisare preventivamente il proprio responsabile. Successivamente la dipendente è tenuta ad inviare all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo via mail, il modulo corredato da documentazione giustificativa.

    Modulistica

    Permessi per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

    I dipendenti che rivestono la carica di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono utilizzare i permessi previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni nei modi e nei termini previsti dalle norme di legge e contrattuali vigenti.
    I permessi vanno segnalati, in entrata e in uscita dal servizio, utilizzando la causale espressamente prevista.


    Permesso per svolgimento di funzioni elettorali

    Il dipendente chiamato a svolgere funzioni elettorali ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di seggio. 

    Normativa 

    • art. 8.2 delle Disposizioni orario di lavoro e assenze dal servizio


    Procedura

    Per fruire di tale permesso, il dipendente è tenuto ad informare preventivamente il proprio responsabile e l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo via , trasmettendo la nomina a scrutatore o presidente di seggio.

    Al termine dello svolgimento delle funzioni elettorali il dipendente trasmetterà, con le stesse modalità di cui sopra, la dichiarazione rilasciata dal soggetto competente, attestante lo svolgimento delle funzioni con l’indicazione dell’ora di chiusura del seggio.

    Il riposo compensativo deve essere fruito inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali.

    Riposi compensativi - tabella riassuntiva

    Tipo di contratto

    Giornate di presenza al seggio

    Riposi compensativi

    Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì - "settimana corta")

    sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica)

    due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)

    Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni lavorativi (da lunedì a sabato)

    sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: domenica)

    una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)

     

     

    Per informazioni:

    Direzione Risorse Umane e Affari generali (DARU)
    Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
    presenze@uniud.it 
    tel. 0432/556332 – 0432/556327