Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per la gestione del fondo economale

Emanato con D.R. n. 69 del 11.02.2019

Titolo 1 – Disposizioni generali

Art. 1- Ambito di applicazione e principi

Il presente Regolamento contiene principalmente disposizioni integrative di dettaglio rispetto alla normativa vigente.

Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle concessioni di lavori e servizi al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 (di seguito per semplicità anche solo “Codice”) con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 36.

Entro le soglie comunitarie e per quanto compatibili le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno anche agli affidamenti di cui all’art. 63 e di cui alla parte III del Codice.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni lavori e servizi, oggetto del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 (efficacia, tempestività, economicità e correttezza dei processi di acquisizione applicando criteri di proporzionalità e, ove necessario, rotazione nella declinazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità), 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) del Codice. Possono, altresì, essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del Codice.

Eventuali diverse disposizioni del finanziatore potranno essere adottate solo qualora siano condizione necessaria per l’ottenimento del finanziamento e non siano in contrasto con le norme di legge.

 
Art. 2 – Organi di governo dei processi di affidamento

Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture e le concessioni di lavori e servizi si conformano alle determinazioni e indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Entro i limiti stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, il Consiglio di Amministrazione può definire limiti di oggetto e di spesa per il Direttore Generale, i dirigenti o equiparati.

Il Direttore Generale, i dirigenti o equiparati possono delegare i propri poteri di spesa a dirigenti e funzionari organicamente dipendenti.

Il Direttore Generale è l’organo di vertice amministrativo che rilascia eventuali autorizzazioni all’esecuzione di procedure alternative di acquisizione nei casi previsti dalle norme

 
Art. 3 – Responsabile Unico del Procedimento di acquisizione o concessione (RUP) e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) o Direttore dei Lavori (DL)


I RUP sono individuati con provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente preposto.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, tale individuazione può avvenire nell’ambito di un provvedimento organizzativo. In ogni caso il RUP dovrà essere in possesso dei requisiti definiti dall’ANAC in relazione al disposto dell’art. 31 comma 5 del Codice.

Il controllo di esecuzione del contratto è svolto dal RUP nei casi in cui non è nominato un DEC o un DL.

I casi in cui può essere nominato un DEC, i casi di coincidenza e di incompatibilità degli incarichi di RUP, DEC, Progettista e DL sono disciplinate dalle linee guida ANAC.

 
Art. 4 – Programmazione degli affidamenti

L’obbligo di programmazione degli affidamenti è definito dall’art. 21 del Codice. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono programmati considerando l’intero fabbisogno dell’Ente.

Ogni struttura titolare di budget entro il 30 settembre di ogni anno invia le proposte d’acquisizione di importo pari o superiore a Euro 40.000 all’ufficio competente per la programmazione.

Art. 5 – Codice Identificativo Gara (CIG)

Il RUP acquisisce un CIG per ogni acquisizione e concessione di lavori, beni e servizi ad esclusione degli acquisti economali e degli affidamenti in-house.

Il CIG viene acquisito per il valore dell’affidamento di cui al successivo articolo.

Nel caso di accordo quadro sottoscritto con un operatore economico è possibile usare il CIG dell’accordo quadro per l’affidamento degli appalti specifici.

Nel caso di accordo quadro con più operatori economici può essere acquisto un CIG derivato che si riferisce al complesso dei presunti appalti specifici conferiti all’operatore economico firmatario.

Art. 6 – Valore dell’affidamento

Ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'affidamento deve tenersi conto di tutte le opzioni previste nel contratto.

Nel computo del valore complessivo dell’affidamento non rientrano le variazioni contenute nel 20% dell’importo originario riferibili ai casi disciplinati dall’art. 106 c. 12 del Codice.

Il valore complessivo dell’affidamento è l’ammontare di riferimento per la valutazione del superamento dei limiti e delle soglie definite dagli artt. 35 e 36 del Codice.

Art. 7 – Costo della manodopera e oneri per la sicurezza

Nella definizione degli affidamenti di lavori e servizi di natura non intellettuale di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro dovrà essere stimato, in modo semplificato o indiretto, il costo della manodopera, da inserire negli atti di gara.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro le offerte dovranno riportare l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali nonché, salvo il caso di servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera, il costo della manodopera. In tali casi il RUP dovrà verificare, prima dell’aggiudicazione, che il costo della manodopera rispetti quanto previsto all’art. 97, c.5, lett. d) del Codice.

Art. 8 – Criteri ambientali minimi (CAM)

Per tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture e le concessioni di lavori e servizi dovranno essere applicati i Criteri Ambientali Minimi come previsto dall’art. 34 del Codice.

Per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000 il rispetto dei CAM può essere autocertificato dal fornitore.

Art. 9 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e autocertificazione del possesso requisiti

Negli affidamenti sotto soglia comunitaria non è necessario richiedere il DGUE agli operatori economici.

L’autocertificazione sul possesso dei requisiti può assumere anche forma sintetica con generica attestazione del possesso di tutti i requisiti previsti, purché gli operatori economici concorrenti si impegnino a fornire, in caso di aggiudicazione o a semplice richiesta, nel termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante, tutti i dati e documenti necessari all’effettuazione delle relative verifiche.

Art. 10 – Analisi preliminari di mercato

Al fine di individuare le soluzioni possibili per soddisfare un’esigenza e il relativo valore economico di massima, il RUP può svolgere delle analisi preliminari di mercato in modo informale contattando almeno 2 operatori economici. Tra gli operatori economici contattati ci può essere l’operatore economico uscente che abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.

Art. 11 – Avvisi di indagine di mercato

Al fine di individuare alternative praticabili di mercato, soggetti da invitare nelle procedure negoziate, condizioni contrattuali o verificare ipotesi di unicità dei fornitori, il RUP può pubblicare sul profilo committente avvisi di indagine di mercato rivolte a tutti gli operatori economici interessati.

I risultati di tali indagini di mercato potranno essere usati per la motivazione di eventuali affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 + IVA o a fornitore unico purché nell’avviso siano indicati almeno: le caratteristiche dei lavori, beni e dei servizi che si intendono acquistare; l’importo massimo stimato dell’affidamento; gli eventuali criteri per la selezione delle proposte.

Art. 12 – Acquisizione tramite convenzione Consip o altri strumenti di acquisto predisposti da Consip

L’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, deve avvenire tramite adesione alle convenzioni CONSIP qualora esistenti. 

Per le acquisizioni di importo inferiore a 40.000,00 Euro il RUP può limitarsi ad utilizzare le attestazioni eventualmente fornite dal richiedente l’acquisto in relazione all’attività istruttoria svolta per accertare il possibile utilizzo delle convenzioni CONSIP.

Per le acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino alla soglia comunitaria, il RUP può avvalersi dell’attività istruttoria eventualmente posta in essere dal richiedente l’acquisto.

Art. 13 - Cauzioni provvisorie e definitive

Nelle procedure di affidamento di beni e servizi sotto soglia comunitaria, e nelle procedure di affidamento di lavori e concessioni di pari valore, può non essere richiesta la cauzione provvisoria ai partecipanti, senza necessità di motivazione.

La cauzione definitiva non è normalmente richiesta negli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 comma 11 del Codice.

Per affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e fino alle soglie comunitarie, e per gli affidamenti di lavori di pari importo che prevedano solo pagamenti successivi alla consegna/erogazione e collaudo/verifica del bene/servizio oggetto dell’appalto, nonché negli altri casi previsti dall’art. 103 comma 11 del Codice, il RUP può non richiedere la cauzione definitiva, purché sia esplicitato nel contratto d’appalto ordine di fornitura che:

a. l’Università si riserva di non procedere al pagamento dell’intero ammontare fintantoché l’opera, il bene o il servizio non siano stati correttamente resi o non siano stati raggiunti accordi tra le parti per la soluzione delle controversie in corso,

b. in caso di inadempimenti non risolti il corrispettivo pattuito sarà riconosciuto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

Art. 14 - Criteri di valutazione delle offerte

Negli acquisti sotto soglia si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

È possibile applicare il criterio del minor prezzo nei casi previsti dall’art. 95 comma 4 del Codice. Rientrano quindi:

a. qualsiasi affidamento fino a Euro 40.000,00;

b. gli affidamenti di lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000

c. gli affidamenti di lavori di importo fino a Euro 2.000.000,00 Euro quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo,

d. gli affidamenti di beni e servizi caratterizzati da elevata ripetitività senza notevole contenuto tecnologico/innovativo oppure con caratteristiche standardizzate ovvero le cui condizioni sono definite dal mercato che appartengono alle seguenti categorie merceologiche: materiale informatico, materiale di consumo (es. carta, cancelleria, toner), attrezzi, vestiario tecnico e di sicurezza, materiale elettrico, materiale edile, forniture agricole, smaltimento dei rifiuti, assicurazioni, trasporti, servizi di telecomunicazione, forniture energetiche, ogni altro bene o servizio standard (non modificabile a richiesta o definiti da norme), con condizioni definite dal mercato o con elevata ripetitività di richiesta.

È possibile applicare il criterio del prezzo o costo fisso come previsto dell'art. 95 comma 7 del Codice nei casi in cui l’acquisizione è preceduta da un'adeguata indagine di mercato oppure qualora si possa fare riferimento a prezzi unitari praticati in appalti analoghi affidati a seguito di confronto concorrenziale ovvero quando si prendano a riferimento i prezzi medi di rilevazioni nazionali. Nel caso di servizi l'analisi di mercato o il riferimento ai prezzi di appalti analoghi possono essere sostituiti da un quadro economico analitico che preveda il tempo necessario per eseguire il servizio, la qualifica minima degli addetti, il costo orario del personale addetto desunto da tabelle di costo aziendale calcolate a partire dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro applicabili, un margine del 10% per costi generali e utile d'impresa.

Art. 15 - Commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice è nominata solo nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio del prezzo/costo fisso.

La nomina della commissione giudicatrice non è necessaria in presenza di una sola offerta o nel caso di attribuzione automatica di punteggio.

La commissione giudicatrice è normalmente composta da 3 componenti dipendenti dell'Ente.

L'incarico di commissario non è declinabile dal dipendente se non per ragioni previste dall'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, si ricorrerà a funzionari di altre Amministrazioni esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice può riunirsi in modalità telematica tramite un collegamento audio e video riservato e bidirezionale che consenta la visione dei documenti da valutare.

Art. 16 - Verifica delle offerte anomale

Le verifiche di anomalia dell'offerta non si applicano in modo sistematico negli affidamenti sotto soglia, ma solo nel caso di fondato dubbio.

Gli indici di anomalia previsti per le procedure sopra soglia possono essere usati dal RUP a giustificazione dell'avvio della procedura di verifica.

Art. 17 - Stipula dei contratti

I contratti relativi a accordi quadro, appalti e concessioni sotto soglia, seguenti ad una procedura negoziata o ad un affidamento diretto, sono normalmente stipulati sotto forma di scambio di corrispondenza commerciale.

Art. 18 - Estensione o riduzione degli affidamenti sotto soglia

Per ulteriori analoghe esigenze, previo impegno delle risorse finanziarie, può essere disposta l’estensione degli affidamenti entro il limite del 20% del loro valore. Analogamente nel caso di riduzione delle esigenze.

Art. 19 – Ritenute 0,50% sui pagamenti progressivi negli affidamenti sotto soglia

Negli affidamenti per l’acquisizione di:

  • beni e servizi per importi fino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice,
  • lavori per importi inferiori a 1.000.000,00 di Euro,

non si applica la ritenuta dello 0,50% sui pagamenti progressivi.

Negli altri casi la ritenuta può essere sostituita con un incremento di pari valore della cauzione definitiva da svincolarsi solo a conclusione delle prestazioni.

Art.  20 - Procedure, sedute pubbliche e sorteggi

Le procedure selettive per gli affidamenti sotto soglia verranno condotte normalmente con l’utilizzo di strumenti telematici.

Le sedute pubbliche e i sorteggi potranno avere luogo in forma telematica con presenza solo virtuale degli interessati.

Titolo 2 – Disposizioni specifiche riguardanti le procedure negoziate sotto soglia

Art. 21 – Ambito di applicazione e fasi delle procedure negoziate sotto soglia

Ai fini del presente Regolamento le procedure negoziate sotto soglia sono tutte quelle riferibili all’art. 36 comma 2 lettere b) e c) del Codice. Tali procedure si sostanziano in un procedimento formale di selezione che prevede le seguenti fasi essenziali:

1)    il provvedimento di avvio,

2)    l’invito a formulare offerte,

3)    la valutazione delle offerte,

4)    la verifica del possesso dei requisiti autocertificati dei concorrenti per i quali è stata formulata la proposta di affidamento,

5)    il provvedimento di aggiudicazione,

6)    la pubblicazione e comunicazione degli esiti,

7)    la redazione e sottoscrizione del contratto per scambio di corrispondenza.

Art. 22 – Individuazione dei soggetti da invitare

L’Ente potrà svolgere una procedura negoziata di affidamento invitando:

  1. tutti gli operatori economici che abbiano fatto domanda in risposta ad a un avviso pubblicato sul profilo committente finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse all’invito alla selezione;
  2. tutti i potenziali operatori economici iscritti ad una categoria di un albo fornitori;
  3. solo gli operatori economici che risultano estratti a sorte da un insieme di candidati in risposta ad apposito avviso per manifestazione di interesse pubblicato sul profilo committente;
  4. solo gli operatori economici che risultano estratti a sorte tra gli iscritti ad una categoria di un albo fornitori;
  5. solo i primi operatori economici che risultano da una graduatoria di offerte pubblicate su un mercato elettronico per gli stessi prodotti o per prodotti simili a quelli da acquisire;
  6. tutti gli operatori economici che abbiano partecipato alla definizione dei contenuti dei capitolati tecnici o speciali in risposta ad un avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo committente, purché tale avviso contenga esplicitamente questa eventualità;
  7. gli operatori economici individuati con una combinazione di modalità precedenti;
  8. gli operatori economici individuati con altre modalità analoghe alle precedenti;

L’invito a operatori economici determinati può essere sostituito dalla pubblicazione sul profilo committente di un apposito avviso o bando rivolto a tutti gli operatori economici che contenga tutte le necessarie indicazioni per formulare l’offerta.

Nei casi di cui ai punti a) b) e f) del primo comma non è necessario che gli invitati siano in numero pari o superiore a quelli previsti dall’art. 36 del Codice.

I meccanismi di rotazione degli inviti e degli affidamenti non si applicano qualora tutti gli operatori economici abbiano le medesime possibilità iniziali di partecipare alle procedure selettive. Di tali pari opportunità verrà dato conto nei provvedimenti di avvio delle procedure selettive. Il meccanismo di sorteggio proposto dal MEPA o da altro mercato elettronico qualificato che prevede il reinserimento ad ogni estrazione degli operatori economici già estratti nell’elenco dei potenziali estraibili non richiede l’applicazione dei meccanismi di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

L’invito a formulare candidature e offerte può essere territorialmente limitata agli operatori economici della regione Friuli Venezia Giulia qualora gli oneri di trasporto o di spostamento degli addetti incidano significativamente sui costi o nei casi in cui i tempi di intervento richiesti siano tali da ragionevolmente escludere la possibilità di intervento di operatori economici al di fuori dell’ambito territoriale regionale. Di tale limitazione è dato conto nei provvedimenti di avvio delle procedure selettive.

Art. 23 - Soggetti valutatori nelle procedure negoziate sotto soglia

Le offerte degli operatori economici in applicazione del criterio del minor prezzo sono valutate da un seggio di gara composto di norma dal RUP assistito da 2 testimoni.

Nel caso di valutazione delle offerte in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o di prezzo/costo fisso le operazioni di analisi delle offerte si svolgeranno nei seguenti modi alternativi:

1. Una commissione giudicatrice valuterà le offerte dal punto di vista tecnico-qualitativo, mentre tutte le altre operazioni di gara saranno svolte da un seggio composto di norma dal RUP eventualmente assistito da 2 testimoni.

2. Una commissione di gara provvederà a svolgere tutte le fasi di verifica della documentazione e valutazione delle offerte eventualmente assistita dal RUP o da suo collaboratore.

Art. 24 - Verifiche sull’aggiudicatario

Le verifiche dei requisiti di ordine generale sull’aggiudicatario sono di norma effettuate con il sistema AVCPASS gestito da ANAC o attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE) di cui all’articolo 81 del D.Lgs. 50/2016.

Se tali sistemi non consentissero il completamento delle verifiche necessarie queste verranno integrate con richieste via PEC ai soggetti pubblici detentori delle informazioni.

Decorsi 30 giorni dall'inoltro della richiesta ai soggetti pubblici senza aver ottenuto risposta, si potrà procedere con la sottoscrizione del contratto.

Nel caso di risposte dei soggetti pubblici postume alla sottoscrizione da cui emergessero difetti nei requisiti, si procederà:

a.       alla risoluzione del contratto;

b.       al pagamento di un corrispettivo per il valore delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

c.       all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale predeterminata del 10% del valore della parte certa del contratto;

In presenza di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, si potrà procedere ad un avvio anticipato dell'affidamento a seguito delle sole verifiche telematiche con riscontro immediato eseguibili con i sistemi AVCPASS o BDOE purché l'Operatore Economico accetti di eseguire le prestazioni.

Nel caso di avvio anticipato e accertamento postumo del difetto dei requisiti, si procederà:

a.       alla revoca dell’affidamento

b.       al pagamento del corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

c.       all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale predeterminata del 10% del valore della parte certa del contratto;

Nel caso di operatori economici con sede in uno stato estero si procederà alla richiesta di autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario che saranno verificati esclusivamente tramite banche dati BDOE o E-CERTIS. Nel caso di operatori economici unici con sede in uno stato estero, di indispensabilità del bene o servizio e di impossibilità di ottenere quanto previsto dal periodo precedente, sarà sufficiente dimostrare di aver fatto quanto possibile per ottenere la documentazione prevista.

Le verifiche eseguite su un operatore economico possono essere utilizzate per selezioni diverse, entro i termini di efficacia di ciascun documento, anche se eseguite da un'altra stazione appaltante.

Titolo 3 – Disposizioni specifiche riguardanti gli affidamenti diretti

Art. 25 – Ambito di applicazione e fasi degli affidamenti diretti

Ai fini del presente regolamento le procedure di affidamento diretto sono tutte le quelle riferibili all’art. 36 comma 2 lettere a) del Codice.

Tali procedure si sostanziano in un procedimento informale di valutazione che prevede le seguenti fasi essenziali:

1) l’invito a formulare proposte o la raccolta di proposte pubblicate dagli operatori economici;

2) la comparazione delle proposte ove possibile;

3) il provvedimento di affidamento o altro atto o insieme di atti equivalenti;

4) la verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall’aggiudicatario secondo le modalità minime di seguito stabilite;

5) la redazione e sottoscrizione del contratto o dell’ordine di fornitura con scambio di corrispondenza.

Art. 26 – Assolvimento dell’onere di motivazione degli affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti devono essere motivati sinteticamente. La motivazione è di norma supportata da un’indagine di mercato che metta a confronto alternative possibili, se esistenti, oppure da condizioni tecniche ed economiche praticate in precedenti o analoghi affidamenti dalla stazione appaltante o da altre stazioni appaltanti.

Art. 27 – Indagini di mercato negli affidamenti diretti

Le indagini di mercato per gli affidamenti diretti possono consistere in una richiesta di proposta tecnico/economica rivolta a:

a. tutti gli operatori economici che abbiano fatto domanda in risposta ad a un avviso pubblicato sul profilo committente finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse all’invito alla selezione;

b. tutti gli operatori economici iscritti ad una categoria merceologica di un albo fornitori;

c. solo gli operatori economici che risultano estratti a sorte da un insieme di candidati in risposta ad apposito invito pubblicato sul profilo committente;

d. solo gli operatori economici che risultano estratti a sorte tra gli iscritti ad una categoria di un albo fornitori;

e. solo i primi operatori economici che risultano da una graduatoria di offerte pubblicate su un mercato elettronico per gli stessi prodotti o per prodotti simili a quelli da acquisire;

f. tutti gli operatori economici che abbiano partecipato alla definizione dei contenuti dei capitolati tecnici o speciali in risposta ad un avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo committente, purché tale avviso contenga esplicitamente questa eventualità;

g. agli operatori economici individuati con una combinazione di modalità precedenti;

h. agli operatori economici individuati con altre modalità analoghe alle precedenti;

L’invito a operatori economici determinati può essere sostituito dalla pubblicazione sul profilo committente di un apposito avviso rivolto a tutti gli operatori economici che contenga tutte le necessarie indicazioni per formulare la proposta tecnico/economica.

L’indagine di mercato può esaurirsi nella sola comparazione delle proposte presenti in un mercato elettronico o nella trattativa diretta con il miglior offerente di un prodotto analogo in un mercato elettronico.

L’invito a formulare una proposta può consistere in una richiesta di preventivo a operatori economici noti nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione. Per la rotazione degli inviti e degli affidamenti si fa rinvio a quanto disposto al precedente art. 22.

Nelle indagini di mercato devono essere consultati, qualora esistenti, almeno:

a. 2 operatori economici per affidamenti diretti di importo inferiore a 20.000 Euro;

b. 3 operatori economici per affidamenti diretti di importo pari o superiore a 20.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro.

Nei casi di cui ai punti a) b) e f) del primo comma non è necessario che gli invitati siano in numero pari o superiore al numero minimo qui stabilito.

Nelle indagini di mercato per affidamenti diretti non è necessario separare i contenuti tecnici ed economici della proposta nei casi in cui si intenda valutare sia la qualità che il prezzo.

L’indagine di mercato degli affidamenti diretti può essere territorialmente limitata agli operatori economici della regione Friuli Venezia Giulia qualora gli oneri di trasporto o di spostamento degli addetti non siano trascurabili o nei casi in cui i tempi di intervento richiesti siano tali da ragionevolmente escludere la possibilità di intervento di operatori economici al di fuori dell’ambito territoriale regionale.

Art. 28 – Soggetti valutatori negli affidamenti diretti

Le proposte degli operatori economici sono di norma valutate dal RUP.

Nel caso di valutazione delle proposte in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo/costo fisso il RUP può farsi assistere dal richiedente l’acquisto e/o da soggetti interni all’Ente competenti ad analizzare gli aspetti qualitativi della proposta.

Art. 29 - Verifiche sull’affidatario

Per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, in assenza di uno strumento telematico completo a carattere nazionale e di rapida e facile consultazione, al fine di contenere tempi e costi degli affidamenti di minore entità, le verifiche sugli affidatari prima della sottoscrizione del contratto o dell’inoltro dell’ordine di fornitura sono eseguite con le seguenti modalità:

1. per i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice:

a. nel caso di affidamenti effettuati tramite il MEPA o altro mercato elettronico saranno sufficienti le verifiche effettuate dal gestore del mercato all’atto dell’iscrizione o del rinnovo dell’iscrizione dell’operatore;

b. nel caso di affidamenti al di fuori del MEPA o altro mercato elettronico di importo inferiore a 20.000 Euro dovranno essere richiesti il DURC e le annotazioni riservate sugli operatori economici gestite dall’A.N.A.C.;

c. nel caso di affidamenti al di fuori del MEPA o altro mercato elettronico di importo pari o superiore a 20.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro dovranno essere richiesti il DURC, le annotazioni riservate sugli operatori economici gestite dall’A.N.A.C. e i dati estraibili da VerifichePA delle Camere di Commercio per l’esclusione relativa alle situazioni di cui all’art 80 comma 5 lettera b) del Codice (stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo);

2. per i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziarie, nonché di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del Codice, eventualmente richiesti dalla stazione appaltante e autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario, dovranno essere acquisiti i relativi documenti a comprova per un campione significativo di affidamenti;

In relazione alle risorse amministrative disponibili potranno essere effettuati a posteriori ulteriori controlli a campione sul possesso dei requisiti autocertificati dagli operatori economici.

Nel caso di operatore economico residente all’estero o di unicità dell’operatore economico si fa riferimento a quanto disposto all’art. 24.

Nel caso di operatori economici con sede in uno stato estero si procederà alla sola richiesta di autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario. Nel caso di operatori economici unici con sede in uno stato estero, di indispensabilità del bene o servizio e di impossibilità di ottenere quanto previsto dal periodo precedente, sarà sufficiente dimostrare di aver fatto quanto possibile per ottenere la documentazione prevista.

Ogni affidamento diretto dovrà contenere una clausola in cui l’Ente si riserva, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di:

a. risolvere il contratto;

b. pagare un corrispettivo per il valore delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

c. incamerare la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicare una penale predeterminata del 10% del valore della parte certa del contratto;

Le verifiche eseguite su un operatore economico possono essere utilizzate per selezioni diverse, entro i termini di efficacia di ciascun documento, anche se eseguite da un'altra stazione appaltante.

Titolo 4 – Disposizioni specifiche riguardanti gli acquisti, pagamenti e rimborsi economali

Art. 30 - Caratteristiche degli acquisti, pagamenti e rimborsi economali

Gli acquisti, pagamenti e rimborsi economali si caratterizzano per:

a. sopperire ad esigenze impreviste, urgenti o per le quali non vi sono modalità alternative

b. essere tipizzate

c. essere di non rilevante entità

d. essere gestire da un agente contabile

e. essere registrate in apposito registro

f. prevedere il pagamento anche in contanti

g. essere documentate

Art. 31 - Fondo economale

Per gli acquisti, i pagamenti e i rimborsi economali è costituito un apposito fondo affidato in gestione ad un agente contabile eventualmente coadiuvato da un sub agente con compiti esecutivi.

Art. 32 esigenze sottese agli acquisti, pagamenti e rimborsi economali

Gli acquisti economali sono possibili a fronte di esigenze impreviste o urgenti. Gli acquisti economali possono essere utilizzati qualora il rapporto tra il maggior costo aziendale della procedura di acquisizione non economale e il costo del bene pregiudichi i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. I pagamenti e rimborsi economali possono essere utilizzati nei casi in cui gli strumenti di pagamento ordinari non siano accettati dal beneficiario o qualora sia più economico o conveniente per l'Amministrazione.

Art. 33 - Tipologia degli acquisti, pagamenti e rimborsi economali

Il Consiglio di Amministrazione definirà eventuali limitazioni o deroghe delle spese economali in funzione della tipologia di acquisti, pagamenti e rimborsi.

Art. 34 - Importi degli acquisti, pagamenti e rimborsi economali

Il limite massimo degli acquisti, pagamenti e rimborsi economali coincide con il limite normativo delle spese in contanti. Entro tale limite il Consiglio di Amministrazione stabilirà e adeguerà il limite massimo per l’Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà definire casi in cui i pagamenti e i rimborsi possono eccezionalmente derogare tali limiti.

Gli importi degli acquisti, pagamenti e rimborsi non possono essere artificiosamente frazionati per eludere tali limiti.

Art. 35 - Compiti e funzioni dell’agente contabile

L’Amministrazione con apposito atto individua gli agenti contabili e attribuisce loro la gestione dei relativi fondi economali. Tali agenti sono responsabili della gestione dei fondi economali loro affidati e devono eseguire gli acquisti, effettuare i pagamenti o erogare i rimborsi nel rispetto delle presenti disposizioni regolamentari.

Degli acquisti, pagamenti e rimborsi gli agenti contabili devono tenere cronologica e analitica registrazione.

Gli agenti contabili sono tenuti alla resa dei conti annuale nei modi e nei termini stabiliti con apposito atto dall’Amministrazione.

Art. 36 - Strumenti utilizzati per i pagamenti connessi alla gestione del fondo economale

Il fondo rappresenta una gestione unitaria. L’unitarietà della gestione è garantita dalle registrazioni dei movimenti del fondo. 

Gli strumenti di pagamento con cui può essere utilizzato il fondo sono tutti quelli tecnicamente adottabili.

Le giacenze di cassa possono essere conservate in apposito conto corrente intestato all’Amministrazione cui l’agente contabile, gestore del fondo, è autorizzato a operare.

L’agente può farsi rilasciare strumenti di pagamento elettronici, anche a lui intestati, purché tali strumenti consentano l’immediato e costante riscontro dei movimenti e saldi.

Art. 37 - Documentazione dei pagamenti

Le registrazioni dei singoli pagamenti inerenti la gestione del fondo devono essere supportate da documenti.

Tale documentazione può consistere in:

a. scontrino fiscale integrato con dichiarazione del fornitore o del richiedente il rimborso

b. scontrino fiscale parlante intestato all’amministrazione

c. ricevuta fiscale intestata all’amministrazione

d. fattura intestata all’amministrazione

e. richiesta di rimborso per spesa sostenuta in nome proprio, ma per conto dell’Amministrazione su specifico incarico o autorizzazione del responsabile della struttura titolare del budget di spesa

f. ricevuta o notula di avvenuto pagamento ove le norme non prevedano forme specifiche

g. estratti conto dei sistemi di pagamento elettronici da cui si evinca la tipologia di spesa, l’importo e il beneficiario

h. altri documenti analoghi ove non sia possibile ottenere quelli sopra previsti

Sono da preferire i documenti intestati all’Ente. La registrazione di pagamenti comprovate da documenti non intestati o non intestati all’Ente dovrà essere giustificata dal limitato importo delle spese o dall’impossibilità di ottenere un documento intestato all’Ente.

TITOLO 5 - Valore e modifiche del presente regolamento

Art. 38 - Modifiche o integrazioni al presente regolamento

I contenuti del presente regolamento che si riferiscono a importi, termini ed elencazioni di fattispecie possono essere modificati o integrati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può intervenire con proprio atto per integrare o chiare i contenuti del presente regolamento.

Art. 39 - Adozione transitoria di modifiche o integrazioni

Il Direttore Generale, nelle more delle modifiche al presente regolamento, può adottare atti temporanei che decadranno con l'adozione della modifica al regolamento.