Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca

Emanato con D.R. 265 del 11.03.2022 - (in vigore dal XXXVIII ciclo)

Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca

Emanato con D.R. 265 del 11.03.2022 - (in vigore dal XXXVIII ciclo)

Art. 1 – Finalità

  1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corso o Corsi) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine (d'ora in avanti Università) in attuazione del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226 (d’ora in avanti D.M. 226/2021).
  2. I corsi di dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell’offerta didattica di terzo livello dell’Università.
  3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
  4. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo e in particolare della Carta Europea dei Ricercatori, consente di:
    a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia percorsi di ricerca ovvero di innovazione;
    b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
    c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
    d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
  5. Per conseguire gli obiettivi del comma 4, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
    a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e applicata, e l’incentivazione della qualità, attraverso la promozione dell’autoformazione e del confronto costruttivo tra pari;
    b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
    c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
    d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
    e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
    f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Art. 2 – Istituzione, attivazione e accreditamento di Corsi con sede amministrativa presso l’Università

  1. Tenuto conto del soddisfacimento dei requisiti di cui alla normativa vigente nonché di eventuali criteri integrativi volti al miglioramento della qualità dei Corsi proposti dal Nucleo di valutazione e/o dalla Commissione Ricerca, preventivamente approvati dal Senato Accademico, annualmente il Rettore presenta la proposta di offerta dottorale al Senato accademico, che valuta ed esprime un parere sull’istituzione, sull’attivazione o sulla disattivazione dei Corsi, sentito il Nucleo di valutazione. Il Consiglio di amministrazione delibera sull’istituzione, sull’attivazione o sulla disattivazione dei Corsi e sul relativo piano di assegnazione delle risorse (borse di studio; budget dottorandi; maggiorazione borse per periodo all’estero) per l’anno accademico di riferimento.
  2. L’offerta dottorale annuale (ciclo) è composta da:
    a) Corsi di nuova istituzione, la cui attivazione è subordinata ad accreditamento ministeriale,
    b) Corsi già accreditati, fermo restando la verifica ministeriale periodica sul mantenimento dei requisiti di accreditamento.
  3. La richiesta di istituzione di un nuovo Corso o di avvio di un nuovo ciclo di un Corso già accreditato è presentata, secondo le modalità e nei termini indicati dal Senato Accademico, dal Dipartimento che si propone quale sede amministrativa, eventualmente anche congiuntamente con altri Dipartimenti.
  4. Gli adempimenti relativi ai Corsi di nuova istituzione sono posti in essere dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa fino alla costituzione del Collegio dei Docenti e alla nomina del Coordinatore. Il Dipartimento sede amministrativa del corso predispone un piano finanziario di sostenibilità del Corso e ogni anno, in sede di bilancio di previsione, prevede le risorse necessarie da destinare al funzionamento dello stesso.

Art. 3 – Corsi di dottorato in forma associata

  1. L’Università favorisce e sostiene la formazione dottorale anche tramite Corsi realizzati in forma associata secondo le disposizioni di cui agli artt. 3 “soggetti che possono chiedere l’accreditamento”, 10 “dottorato industriale” e 11 “dottorato di interesse nazionale” del D.M. 226/2021.
  2. Con riferimento ai Corsi di cui al comma 1, l’Università definisce i rapporti con i soggetti associati anche di Paesi diversi mediante la stipula di apposite convenzioni o la costituzione di consorzi, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

Art. 4 – Durata dei Corsi e progetto formativo

  1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 relativamente al coordinamento con le scuole di specializzazione mediche. La durata è definita in sede di istituzione del Corso e può essere prorogata in base alle disposizioni dell’art. 20.
  2. Il progetto formativo del dottorando consiste:
    a) nello sviluppo, sotto la guida del Supervisore, di un programma di ricerca individuale riferito ad un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il Corso;
    b) nella frequenza di attività didattiche di livello dottorale complementari alla ricerca non inferiori a 20 CFU, secondo le indicazioni del Collegio. Il riconoscimento dei CFU, acquisibili frequentando insegnamenti e altre attività formative, è effettuato dal Collegio dei Docenti che autorizza la frequenza e ne valuta gli esiti.
  3. Il Collegio dei Docenti approva per ciascun dottorando il programma di ricerca individuale e le attività didattiche, prevedendo ordinariamente anche lo svolgimento di attività di ricerca e formazione presso istituzioni di elevata qualificazione all’estero.
  4. Le attività didattiche, che possono essere organizzate anche in comune tra più Corsi, devono comprendere a supporto dell’attività di ricerca e per delineare l’identità professionale dei futuri dottori di ricerca: attività di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
  5. Il progetto formativo comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno quantificato in 1.720 ore annuali.

Art. 5 – Organi dei Corsi

  1. Sono organi obbligatori:
    a) il Coordinatore del Corso;
    b) il Collegio dei Docenti.
  2. È facoltativa l’istituzione di un ulteriore organo denominato Consiglio dei Docenti.
  3. In sede di istituzione del Corso, il Collegio dei Docenti e, se previsto, il Consiglio dei Docenti sono convocati dal Direttore di Dipartimento.

Art. 6 – Coordinatore

  1. Il Coordinatore presiede e coordina le attività del Collegio dei Docenti e del Consiglio dei Docenti e dà esecuzione alle relative deliberazioni. Egli è responsabile del funzionamento complessivo del Corso e delle attività formative in esso previste e ne cura l’efficace svolgimento.
  2. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno aventi i requisiti previsti dal D.M. 226/2021. Per la eleggibilità deve essere rispettato il requisito di cui all’art. 59 dello Statuto dell’Università.
  3. Il Coordinatore rimane in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
  4. Il Coordinatore può nominare, tra i professori o ricercatori di ruolo appartenenti al Collegio, un Vice Coordinatore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio sino all’insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede associata, il Vice Coordinatore va individuato, di regola, tra i professori afferenti all’Università di Udine.

Art. 7 – Collegio dei Docenti

  1. Il Collegio dei Docenti ha la responsabilità scientifica, didattica e organizzativa del Corso. Svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi nella ricerca scientifica, sovrintende alla progettazione e alla realizzazione delle attività didattiche di pertinenza del Corso e adempie a tutti i compiti necessari per garantirne il buon funzionamento e l’elevato profilo scientifico.
  2. Il Collegio assolve i seguenti compiti:
    a) definisce gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso;
    b) approva la relazione annuale, predisposta dal Coordinatore, da sottoporre al Nucleo di valutazione dell’Università;
    c) gestisce i fondi messi a disposizione per il funzionamento dello stesso;
    d) nomina i docenti che entrano a far parte del Consiglio dei Docenti;
    e) definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli nonché per la loro ponderazione;
    f) designa i componenti della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione;
    g) definisce gli standard di qualità e per la valutazione della ricerca dei dottorandi;
    h) nomina per ciascun dottorando un Supervisore ed eventualmente uno o più Co-Supervisori ai sensi dell’art. 10;
    i) approva il piano di ricerca individuale dei dottorandi, sentito il parere del Supervisore e dell’eventuale co-Supervisore;
    j) pianifica e sovrintende alla buona realizzazione del progetto formativo dei dottorandi;
    k) delibera l’ammissione/non ammissione all’anno successivo e l’ammissione/non ammissione alla pre-valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
    l) autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato (anche retribuita) degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché di didattica integrativa nei limiti definiti dalla normativa vigente;
    m) delibera, su specifica richiesta e previa istruttoria, in merito alla compatibilità, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 3, tra attività extra progetto formativo che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato e l’impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto dal Corso, rilasciando all’interessato specifica autorizzazione con efficacia temporalmente limitata all’anno accademico in corso al momento della deliberazione, di cui si darà conto nella relazione sullo stato del Corso di cui all’art. 11;
    n) delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché del differimento dell’inizio delle attività e della durata complessiva del corso di cui art. 25;
    o) delibera in merito alla concessione della proroga dei termini di consegna della tesi e del corso di cui all’art. 20;
    p) delibera rilasciando all’interessato specifica autorizzazione con efficacia temporalmente limitata all’anno accademico in corso al momento della deliberazione, di cui si darà conto nella relazione sullo stato del Corso di cui all’art. 11:

- in merito alla compatibilità, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 3, con la frequenza congiunta di tirocini formativi attivi o, comunque denominati, di corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento o, in generale, di percorsi formativi che richiedono una frequenza obbligatoria fatte salve le incompatibilità di cui all’art. 22, comma 8;

- in ottemperanza all’art. 25 nel caso di frequenza di una Scuola di specializzazione medica;

q) approva, per quanto di competenza, le convenzioni di co-tutela di tesi di dottorandi;
r) delibera, anche in corso d’anno, l’esclusione dal proseguimento dal Corso;
s) nomina i valutatori delle tesi di dottorato di cui all’art. 17, comma 3, e propone i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale di cui all’art. 18;
t) delibera, su istanza del dottorando, la proposta di rilascio da parte dell’Università di certificazioni previste da organismi internazionali, qualora ne vengano rispettati i requisiti;
u) svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

3. Possono essere componenti del Collegio dei Docenti: professori o ricercatori presso università ed enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri, nonché esperti esterni. La composizione del Collegio deve rispettate le proporzioni tra le diverse componenti come definita dal D.M. 226/2021.
I componenti del Collegio dei Docenti devono essere in possesso di elevata e documentata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti disciplinari del Corso, come definita dal D.M. 226/2021 e possedere i requisiti di qualità indicati dal MUR e/o dall’Università.

4. In ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti del Corso deve essere composto da almeno 12 membri. La composizione del Collegio dei Docenti non deve in ogni caso superare le 30 unità, derogabile esclusivamente su proposta del Dipartimento sede amministrativa, previo parere del Nucleo di Valutazione, del Senato Accademico e con decisione del Consiglio di Amministrazione.
5. Le domande di partecipazione al Collegio dei Docenti sono presentate, in fase istitutiva del Corso, al Direttore del Dipartimento proponente. Per i Corsi già istituiti, le domande sono presentate al Coordinatore. La nuova composizione del Collegio è determinata annualmente dal Collegio stesso, con delibera assunta a maggioranza dei componenti. In assenza di tale delibera essa viene assunta dal Consiglio di Dipartimento.

6. È consentita l’appartenenza a due Collegi dei Docenti solo nel caso in cui uno sia riferito ad un Corso organizzato in forma associata.
7. Fatta salva la priorità dell’insegnamento nei corsi di laurea e di laurea magistrale, l’attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale o di supervisione della tesi, svolta e certificata dai professori e dai ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato, concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali previsti dall’art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 8 – Riunioni del Collegio dei Docenti

  1. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno tre volte all’anno. È data la possibilità per i componenti di partecipare alle sedute tramite videoconferenza. Delle sedute del Collegio è redatto un verbale, che viene trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione per i conseguenti adempimenti.
  2. È data facoltà al Collegio dei Docenti di riunirsi, per via telematica, laddove ritenuto opportuno dal Coordinatore.
  3. La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti è obbligatoria. I Componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, fatta eccezione per i giustificati motivi di cui all’art. 55 dello Statuto, decadono dalla carica. Tale disposizione non si applica ai docenti afferenti a università estere.
  4. Alle sedute del Collegio dei Docenti, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, sono convocati anche due rappresentanti dei dottorandi. I rappresentanti sono eletti ogni due anni dagli studenti del Corso. Le elezioni vengono indette dal Coordinatore del Corso. In caso di decadenza o rinuncia di un rappresentante, subentra il dottorando che segue nella relativa graduatoria elettorale; qualora non risulti alcun candidato in graduatoria si procede a nuove votazioni; nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio dei Docenti rimane validamente costituito.
  5. Il Collegio dei Docenti può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle eventuali modifiche o integrazioni alla composizione dello stesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti.
  6. Al Collegio Docenti si applicano le disposizioni comuni, statutarie e regolamentari dell’Ateneo, in merito al funzionamento degli organi collegiali.

Art. 9 – Il Consiglio dei Docenti

  1. Il Consiglio dei Docenti è costituito dai componenti del Collegio dei Docenti e da professori e ricercatori universitari di ruolo nell’Università o strutturati presso altre università italiane o straniere o da ricercatori di enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri, o esperti esterni nominati dal Collegio dei Docenti.
  2. Il Consiglio dei Docenti ha finalità consultive nell’ambito della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico in coerenza con gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso.

Art. 10 – Supervisore

  1. A ciascun dottorando è assegnato un Supervisore ed eventualmente uno o più Co-Supervisori, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso.
    Almeno uno fra il Supervisore o i Co-Supervisori deve essere di provenienza accademica e almeno uno deve appartenere al Collegio.
  2. Il Supervisore, in collaborazione con eventualmente il/i Co-Supervisore/i, segue il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo fino al completamento della stesura della tesi di dottorato.
  3. Il Supervisore, in collaborazione eventualmente con il/i Co-Supervisore/i, informa il Collegio dei Docenti, con cadenza annuale ed ogni qualvolta gli venga richiesto dal Collegio o lo ritenga opportuno, in merito allo stato della realizzazione da parte del dottorando del progetto formativo.
  4. Il Supervisore e il/i Co Supervisore/i devono rispettare le disposizioni del Codice Etico dell’Ateneo e le linee guida approvate in merito al percorso dottorale da parte del Senato Accademico.

Art. 11 – Valutazione dei Corsi

  1. Periodicamente nei termini e con le modalità definite dal Senato Accademico, il Dipartimento, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, trasmette al Nucleo di valutazione dell’Università una relazione sullo stato di ciascun Corso di cui è sede amministrativa. Se richiesto la relazione dovrà essere corredata, in coerenza con gli obiettivi dell’Ateneo, dall’individuazione delle azioni di miglioramento dello stesso anche alla luce degli esiti dell’accreditamento ministeriale e delle valutazioni espresse dall’ANVUR, dal MUR e dal medesimo Nucleo di valutazione.
  2. Il Nucleo di valutazione valuta periodicamente il buon funzionamento dei Corsi e il mantenimento di idonei requisiti di qualità, anche alla luce degli indicatori predisposti dall’ANVUR e dal MUR.
  3. La valutazione è finalizzata a supportare l’Ateneo nell’attività di monitoraggio qualitativo dei corsi al fine di progettare e gestire la propria offerta dottorale e nell’assegnazione delle risorse.

Art. 12 – Titoli di ammissione ai Corsi

  1. Possono accedere al Corso, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che sono in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando o entro il termine di iscrizione al Corso, fissato convenzionalmente alla data di avvio del Corso.
  2. La data di avvio dei Corsi è il 1 novembre fatta salva diversa indicazione riportata nel bando.
  3. Relativamente ai titoli acquisiti all’estero, la Commissione per l’esame di ammissione valuta l’idoneità del titolo ai soli fini dell’iscrizione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 13 – Ammissione ai Corsi e compatibilità

  1. L’ammissione ai Corsi avviene tramite una selezione a evidenza pubblica, indetta almeno una volta l’anno.
    Il bando può prevedere dei posti senza borsa e con borsa nel rispetto della normativa vigente.
  1. Il bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato almeno per 30 giorni all’albo ufficiale dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.
  2. Per le procedure selettive dei Corsi di “Dottorato Industriale” e di “Interesse Nazionale” si applicano inoltre le disposizioni previste di cui agli art. 10 e 11 del D.M. 226/2021.
  3. Il bando può riservare una quota di posti, prevedendo eventualmente modalità differenziate nella procedura di ammissione e graduatorie separate:
    a) a studenti laureati in Università estere;
    b) a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
    c) nell’ambito dei dottorati industriali ex D.M. 226/2021 art. 10, ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione.
  4. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono inoltre iscriversi ai Corsi:

- i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell’ambito di accordi o programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali a cui l’Università partecipa in veste di coordinatore o partner di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato;

-gli studenti iscritti a Corsi di dottorato presso università o enti di ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con l’Università accordi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in regime di “co-tutela”.

  1. L’iscrizione dei soggetti di cui al comma 5 avviene previo parere favorevole del Collegio dei docenti del Corso interessato, fatta salva la verifica del possesso dei titoli di ammissione del candidato previsti dall’articolo 12.
  2. Fatta salva la disciplina specifica sul Dottorato Industriale di cui all’art. 10 del D.M. 226/2021, al lavoratore dipendente pubblico o privato ammesso ad un corso di dottorato di ricerca a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1, il quale non ottenga dal suo datore di lavoro il collocamento in aspettativa o in congedo per svolgere il percorso di dottorato, è consentito iscriversi al Corso di dottorato solo previa rinuncia alla borsa di studio erogata dall’Università ai sensi dell’art. 24, comma 5, e a seguito del parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito alla compatibilità dell’attività lavorativa con il corso di dottorato ai sensi della lettera m) del comma 2 dell’art. 7.
  3. Nel caso in cui il dottorando diventi dipendente pubblico o privato durante lo svolgimento del dottorato di ricerca, il Collegio dei Docenti provvede a deliberarne l’esclusione dal Corso con gli effetti di cui all’art. 21, comma 3, fatte salve le seguenti ipotesi:
    a) che il dottorando rinunci alla borsa di studio erogata dall’Università ai sensi dell’art. 24, comma 5, e che vi sia il parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito alla compatibilità dell’attività lavorativa con il corso di dottorato ai sensi della lettera m) del comma 2 dell’art. 7;
    b) che il dottorando sia collocato in aspettativa o in congedo dal suo datore di lavoro fino alla fine del corso di dottorato.
  4. In ogni caso la borsa di studio erogata dall’Università non è cumulabile con l’assegno o altro emolumento eventualmente percepito dal dottorando dipendente pubblico o privato in ragione del collocamento in aspettativa o in congedo.
  5. I dottorandi possono svolgere attività di lavoro autonomo retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo, previa richiesta di autorizzazione al Collegio dei Docenti che delibera ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera m) e di cui si darà conto nella relazione periodica sullo stato del corso di cui all’art. 11.

Art. 14 – Commissione per l’esame di ammissione al Corso

  1. La Commissione per l’esame di ammissione al Corso è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti ovvero, in mancanza, su proposta del Coordinatore o del Direttore di Dipartimento.
  2. La Commissione è composta da tre a nove membri, di cui almeno due devono essere docenti universitari di ruolo. I componenti sono scelti, nel rispetto ove possibile dell’equilibrio di genere, tra:
    a) professori e ricercatori universitari dell’Università, di altre università italiane o straniere;
    b) primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
    c) esperti di comprovata qualificazione.
  3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
  4. La Commissione conclude i lavori nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Immatricolazioni

  1. I candidati in posizione utile in graduatoria devono presentare domanda di immatricolazione e relativa documentazione entro i termini e con le modalità definite nel bando di ammissione.
  2. Fermo restando l’obbligo del perfezionamento dell’immatricolazione, possono essere concessi ai candidati eventuali differimenti dell’inizio della frequenza, previa istanza motivata e documentata e parere favorevole del Collegio dei Docenti.
  3. In caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse è possibile procedere con lo scorrimento delle graduatorie degli idonei e la relativa immatricolazione, entro la data di avvio del Corso fatta salva diversa deliberazione del Collegio Docenti interessato.

Art. 16 – Iscrizioni agli anni successivi e ammissione alla fase di valutazione della tesi e all’esame finale

  1. Il dottorando dovrà iscriversi agli anni successivi e all’esame finale con le modalità e nei termini che verranno comunicati dagli uffici competenti.
  2. L’iscrizione del dottorando è subordinata alla valutazione positiva del Collegio dei Docenti in merito alle attività svolte in ottemperanza del progetto formativo di cui all’art. 4, comma 2.
  3. L’ammissione del dottorando all’iter valutativo della tesi e pertanto all’esame finale è subordinata alla valutazione positiva del Collegio dei Docenti in merito alle attività svolte in ottemperanza del progetto formativo di cui all’art. 4, comma 2 e alla tesi stessa.

Art. 17 – Esame finale e conseguimento del titolo

  1. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato dal Rettore a seguito del superamento dell’esame finale. Il Diploma finale è corredato da un documento (Diploma Supplement) che certifica le attività formative svolte.
  2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi è consegnata entro la durata legale del Corso, fatto salvo quanto previsto all’articolo 20. La tesi, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle eventuali pubblicazioni realizzate e sulle attività svolte nel corso del dottorato.
  3. La tesi deve essere esaminata da almeno due valutatori di elevata qualificazione, nominati dal Collegio dei Docenti.
  4. I valutatori, di cui almeno un docente universitario, devono essere esterni al Collegio dei Docenti, all’Università e ai soggetti associati, e non devono essere stati coinvolti nell’attività di ricerca del dottorando. I valutatori esprimono entro 30 giorni dal ricevimento della tesi un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione all’esame finale o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie integrazioni o correzioni. In caso di rinvio, trascorso il periodo di sei mesi la tesi è nuovamente inviata ai valutatori che possono proporre l’ammissione o la non ammissione all’esame finale. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
  5. L’ammissione all’esame finale è subordinata al deposito della tesi nell’Archivio istituzionale ad accesso aperto che assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
  6. Le tesi di dottorato sono pubblicate integralmente in accesso libero, al massimo entro 18 mesi dalla discussione in caso di richiesta di embargo per motivi legati alla tutela della proprietà intellettuale e limitatamente ai casi dalla stessa previsti, secondo la volontà espressa dal dottorando e dal Supervisore o dal/dai Co-Supervisori. L’Università provvederà inoltre al deposito delle tesi di dottorato nella banca dati ministeriale così come previsto dalla normativa vigente.
  7. Gli esami per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono, innanzi ad una Commissione per l’esame, in periodi definiti periodicamente dal Senato Accademico.
  8. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
  9. L'esame finale non può essere ripetuto.
  10. Nel caso in cui il Corso sia stato disattivato deve comunque essere garantito agli iscritti il conseguimento del titolo.

Art. 18 – Commissione per l’esame finale

  1. La Commissione per l’esame finale è nominata con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti, o, in mancanza, su proposta del Coordinatore o del Direttore di Dipartimento. La proposta di nomina della Commissione deve avvenire in tempo utile per garantire un ordinato svolgimento dell’esame finale.
  2. La Commissione è composta da tre a sette membri, scelti nel rispetto ove possibile dell’equilibrio di genere tra:
    a) professori e ricercatori universitari dell’Università, di altre università italiane o straniere;
    b) primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
    c) esperti di comprovata qualificazione.
  3. Almeno due terzi devono appartenere alle categorie di cui al comma 2 lett. a) e almeno due terzi dei componenti devono essere esterni all’Università e ai soggetti associati. Ove il Collegio dei Docenti ne ravvisi la necessità, può richiedere la nomina contemporanea di più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
  4. La Commissione per l’esame finale nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
  5. I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite videoconferenza.
  6. Anche nel caso in cui la Commissione sia riunita in tutto o in parte in presenza, il dottorando può svolgere l’esame finale in videoconferenza, sulla base di istanza motivata e documentata, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti.
  7. In presenza di situazioni emergenziali che impediscono lo svolgimento dell’esame finale in presenza, l’Università degli studi di Udine si riserva di svolgere gli esami finali in videoconferenza per tutti i dottorandi.

Art. 19 – Sospensione del percorso formativo e di ricerca

  1. Il Collegio dei Docenti concede, su richiesta adeguatamente documentata del dottorando, una sospensione del corso per le seguenti comprovate ragioni, incompatibili con l’impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto:
    a) congedo per maternità;
    b) gravi motivi di salute;
    c) gravi motivi di famiglia;
    d) congedo parentale;
    e) servizio militare obbligatorio (qualora previsto nel Paese di origine del candidato);
    f) frequenza di tirocini formativi attivi o, comunque denominati, di corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento o, in generale, di percorsi formativi che richiedono una frequenza obbligatoria, nel caso del mancato rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 7, comma 2, lett. p).
  2. I periodi relativi alle sospensioni della frequenza dovranno essere recuperati alla fine del ciclo.
  3. Il dottorando con borsa di studio erogata dall’Università, che fruisce di sospensioni, riceverà comunque la borsa per un periodo pari alla sola durata legale del corso, fatto salvo quanto previsto all’art. 20 c. 2.
  4. Cumulativamente i periodi di sospensione della frequenza del corso di dottorato non potranno superare sei mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.

Art. 20 – Proroga dei termini di consegna della tesi e del corso

  1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata legale del Corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi dei termini di consegna della tesi, senza ulteriori oneri finanziari per l’Ateneo.
  2. Una proroga della durata del Corso per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, concessa a un dottorando dal Collegio dei Docenti, entro il termine legale del corso, per motivate esigenze scientifiche, individuando il fondo su cui far gravare gli oneri conseguenti alla estensione della durata della borsa di studio.
  3. I periodi di proroga di cui al presente articolo e di sospensione di cui all’art. 19 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 21 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

  1. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all’anno successivo o all’esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.
  2. Il Collegio dei Docenti, in qualsiasi momento, può deliberare l'esclusione del dottorando dal Corso in caso di:
    a) giudizio negativo sull'attività svolta nell’ambito del progetto formativo di cui all’art. 4, comma 2;
    b) assenza prolungata, non approvata dal Collegio dei Docenti;
    c) mancato superamento delle valutazioni previste a fine anno;
    d) svolgimento di attività extra progetto formativo non autorizzate preventivamente dal Collegio dei Docenti ai sensi dell’art. 22, comma 3.
  3. La mancata ammissione all’iter valutativo della tesi e pertanto all’esame finale da parte del Collegio dei Docenti è causa di esclusione dal Corso.
  4. L’esclusione dal Corso comporta l’interruzione dell’erogazione della borsa, per chi ne fruisce, a partire dalla data di esclusione. L’esclusione è disposta con decreto rettorale notificato all’interessato.
  5. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia. La rinuncia è irrevocabile e comporta l’interruzione dell’erogazione della borsa di studio.

Art. 22 – Diritti e doveri dei dottorandi

  1. In coerenza con i valori e i principi guida stabiliti dallo Statuto dell’Università e per la realizzazione del proprio progetto formativo il dottorando ha diritto ad accedere alle strutture accademiche ed a fruire dei servizi previsti per gli studenti dell’Università, dovendo operare con onestà, integrità e responsabilità, nel rispetto della collettività e della reputazione dell’istituzione di cui fa temporaneamente parte.
  2. L’ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, quantificato dall’art. 5, comma 5, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica ai sensi dell’art. 25.
  3. Attività extra progetto formativo possono essere motivatamente autorizzate ai sensi degli artt. 7, comma 2, lettera m), e 13, commi da 7 a 10, dal Collegio dei Docenti purché consentano di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, non siano in conflitto d’interessi con l’Università e siano svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando lo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche previste dall’art. 4. Di queste attività verrà darà conto nella relazione periodica sullo stato del corso di cui all’art. 11.
  4. I dottorandi hanno l’obbligo di ottemperare al progetto formativo di cui all’art. 4 e di:
    a)sostenere le previste verifiche;
    b)presentare al Collegio dei Docenti una relazione annuale sull’avanzamento della ricerca ed una finale;
    c)chiedere l’autorizzazione, ai sensi del comma 3, per lo svolgimento di attività extra progetto formativo, presentando la documentazione ritenuta necessaria dal Collegio Docenti, eventualmente anche in autocertificazione;
    d)rispettare le politiche dell’Università sull’accesso aperto;
    e)rispettare le disposizioni del Codice Etico dell’Ateneo e delle linee guida approvate in merito al percorso dottorale da parte del Senato Accademico.
  5. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e di formazione in Italia e all’estero, previo nulla osta del Supervisore e del Coordinatore. Per periodi complessivamente superiori a sei mesi è richiesta l’approvazione del Collegio Docenti. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all’Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche con le modalità definite dal Collegio dei Docenti.
  6. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato (anche retribuita) degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite delle 40 ore è abrogato.
  7. I dottorandi di area medica, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio possono partecipare, a domanda, all’attività clinica-assistenziale presso soggetti terzi. In tal caso sarà richiesto il possesso dell’abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.
  8. L'iscrizione a un Corso è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altre università o istituti o enti di ricerca italiani e stranieri, fatte salve le co-tutele, e a corsi di laurea e di laurea magistrale, a master universitari di primo e di secondo livello e a scuole di specializzazione fatto salvo quanto previsto all’art. 25.
  9. Ai dottorandi si applica quanto previsto dalla normativa in materia di Diritto allo Studio.
  10. A ciascun dottorando è assicurato un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa definito con decreto ministeriale. Tale disposizione non si applica ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell’ambito di specifici programmi di mobilità.
  11. I dottorandi hanno l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell’interessato, dal Collegio dei Docenti, sentito il Supervisore.
  12. Qualora in virtù della loro permanenza nelle strutture dell’Università, i dottorandi vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all’Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l’Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni, in qualsiasi forma esse siano, orale, scritta, grafica, elettronica o digitale, come strettamente confidenziali.
  13. Il dottorando è tenuto a comunicare eventuali situazioni che possano compromettere il regolare svolgimento del programma formativo o di ricerca di cui all’art. 4 c. 2, al fine di permettere al Collegio dei Docenti di valutare eventuali sospensioni di cui all’art. 19.

Art. 23 – Contributo per l'accesso e la frequenza

  1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza, nella misura determinata annualmente dall’Università nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24 – Borse di studio

  1. Le borse di dottorato hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate di anno in anno per un periodo massimo pari alla durata legale del Corso e dell’eventuale proroga di cui all’art. 20 c. 2, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, come verificato dal Collegio dei Docenti.
  2. L’importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura del 50% per un periodo complessivo definito da bando e comunque non superiore a 12 mesi per attività di ricerca all’estero; tale periodo può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela e dottorati in forma associata. L’incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi non inferiori a 30 giorni.
  3. Chi ha già fruito di una borsa di dottorato nell’ambito del sistema universitario italiano, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
  4. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
  5. Il dottorando titolare di borsa di dottorato, previa comunicazione motivata al Collegio dei Docenti, può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa senza decadere dal Corso.
  6. Al fine di favorire l’internazionalizzazione dei Corsi, ai dottorandi stranieri provenienti dall’estero possono essere erogati contributi a sostegno dei costi di residenzialità, secondo i parametri stabiliti dall’Università.
  7. L’Università può deliberare l’assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l’attività di ricerca.

Art. 25 – Coordinamento dei Corsi di dottorato con i corsi di specializzazione medica

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 8, è ammessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
    a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
    b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
  2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, è possibile presentare istanza di riduzione della durata del percorso dottorale.
    L’istanza è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell’accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento dell’istanza, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
  3. Norme di dettaglio possono essere definite nel bando di ammissione al corso di dottorato.

Art. 26 – Proprietà dei risultati e diritto di autore

  1. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell’ambito del dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell’Università resta in capo all’Università o a soggetti terzi con i quali l’Università ha siglato o siglerà specifici accordi.
  2. L’Università riconosce ai dottorandi inventori il diritto morale alla paternità dell’invenzione e, in caso di commercializzazione, un’eventuale equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento interno in materia di brevetti.
  3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nel Regolamento dell’Università in materia di brevetti.

Art. 27 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

  1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con riferimento al XXXVIII ciclo e seguenti.
  2. Per i dottorandi iscritti fino al XXXVII ciclo continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto rettorale 22 settembre 2021 n. 808, fatta salva l’applicazione delle disposizioni degli artt. 19, 20 e 24 del presente regolamento.
  3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi con sede amministrativa presso altro Ateneo a cui l’Università partecipa quale sede associata.