Tutorato

Capo I
Istituzione del Tutorato

Art. 1 - Istituzione

1. Il tutorato è istituito ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata Università, ed è disciplinato dalle norme del presente Regolamento.
2. Il Regolamento definisce caratteristiche, obiettivi, contenuti e modalità di funzionamento del tutorato previsto dall'art. 13 della Legge 341/1990.
3. Il tutorato è offerto agli studenti iscritti, in corso e fuori corso e la sua fruizione è comunque libera e facoltativa.

Art. 2 - Finalità

1. Ai sensi dell'art. 13, comma secondo, della Legge 341/1990, il tutorato è finalizzato ad orientare e ad assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.
2. Il tutorato persegue pertanto i seguenti obiettivi:
a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso di studi;
b) migliorare la qualità delle condizioni di apprendimento da parte degli studenti;
c) ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso e, più in generale, migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni didattiche;
d) contribuire a rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione al processo di formazione e alla vita universitaria.

Art. 3 - Servizi e organismi

1. I Consigli di Facoltà sono responsabili dell’organizzazione e del funzionamento dei singoli servizi di tutorato.
2. I servizi di tutorato sono:
a) erogati dai diversi soggetti individuati nel successivo Capo II;
b) gestiti e programmati dai Consigli di Facoltà, conformemente al piano generale di attività tutoriali, di cui al Capo III;
c) integrati da servizi di supporto forniti da tutti gli uffici e i servizi dell'Università, e in particolare dal Centro Orientamento e Tutorato dell'Amministrazione Centrale, di cui all'art. 9, dal Centro di Comunicazione e Stampa, dalla Ripartizione Didattica;
d) coordinati dai seguenti organismi:
- Commissione Interna per il Tutorato e l'Orientamento (CITO) costituita dal Consiglio di Facoltà;
- Commissione d'Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento (CATO) costituita da docenti rappresentanti tutte le Facoltà, come specificato nel Capo III.

Art. 4 - Contenuti

1. I diversi soggetti, di cui al Capo II, dell’attività di tutorato adempiono alle seguenti funzioni nei confronti degli studenti:
a) indirizzare verso la persona, l’organo accademico, la struttura didattica, l’ufficio amministrativo, l’ente esterno all’Università, ivi comprese le organizzazioni ed associazioni studentesche ai sensi di cui all’art. 11 dello Statuto di Autonomia, più idonei alla soluzione dei problemi legati alla vita universitaria e alle opportunità esistenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, del tempo libero e di ogni altra attività utile alla formazione umana, culturale e professionale;
b) orientare sull’organizzazione logistica, burocratica e amministrativa dell’Università e sugli strumenti del diritto allo studio;
c) informare sull’ordinamento didattico dei corsi di studio, sui servizi, sull’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’attività didattica e sulle opportunità esistenti in ambito universitario ed extrauniversitario per migliorare il percorso curricolare e favorire l'inserimento dello studente nel processo formativo;
d) orientare nella predisposizione dei piani di studio, sia a livello individuale, sia attraverso i corsi di orientamento istituiti ai sensi dell’art. 6 della L. n. 341/1990, anche ai fini delle opportune modifiche ed integrazioni dei piani stessi, sulla base dei risultati conseguiti dall’interessato e delle sue meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze;
e) assistere nell’attività di studio e in particolare: aiutare a sviluppare capacità di organizzare, percorrere e correggere un itinerario formativo; aiutare ad acquisire un metodo di studio efficace; fornire consigli utili per la preparazione agli esami di profitto; aiutare ad affrontare e superare le difficoltà di apprendimento, e favorire in ogni modo la proficua frequenza dei corsi;
f) assistere lo studente nella scelta dell'area disciplinare in cui svolgere la tesi di laurea o di diploma al fine di valorizzarne le competenze, le attitudini e gli interessi.

Capo II
Soggetti e compiti

Art. 5 - Soggetti

1. L’azione tutoriale è esercitata dai soggetti di cui ai successivi commi per quanto attiene alle funzioni finali e ai servizi, e dalle Commissioni previste dal Capo III per quanto attiene alle funzioni strumentali e di coordinamento.
2. Le funzioni ed i servizi di tutorato sono svolti da:
a) i tutori;
b) gli eventuali organismi istituiti dai Consigli di Facoltà;
c) i collaboratori;
d) il Centro per l'Orientamento e il Tutorato (CORT);
e) gli uffici e i centri di servizio operanti presso l’Amministrazione centrale per l'attività di supporto all'azione tutoriale.

Art. 6 - Tutori

1. I tutori si identificano nei docenti e nei ricercatori, cui compete l'obbligo di guidare il processo di formazione culturale degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, e dall'art. 13 della L. 341/1990.
2. Ad ogni tutore o gruppo di tutori è affidato per ciascun anno accademico un nucleo costituito da uno o più studenti conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Facoltà nel piano annuale di tutorato di cui all'art. 12 del presente Regolamento. Il tutore assume l'impegno di svolgere l'azione tutoriale secondo le modalità d'azione definite dal Consiglio di Facoltà.
3. Il tutore riferisce periodicamente sui risultati della propria azione tutoriale al Consiglio di Facoltà.

Art. 7 - Esonero dall’attività di tutorato

1. Il Rettore, con proprio decreto, previo parere favorevole delle Facoltà interessate, può esonerare dall’attività di tutorato, a richiesta, esclusivamente i docenti cui sia concessa la riduzione del carico didattico.

Art. 8 - Organismi istituiti dai Consigli di Facoltà

1. Gli organismi eventualmente istituiti dai Consigli di Facoltà ai sensi dell'art. 27 comma 5 dello Statuto di Autonomia, in relazione allo svolgimento di determinate attività didattico - istituzionali (esame dei piani di studio, pratiche studenti, organizzazione didattica, orientamento, laboratori didattici, ecc.), esercitano le funzioni di orientamento e tutorato strettamente connesse alle attività rientranti nella propria sfera di competenza, in collaborazione con i singoli tutori e nel rispetto dei criteri di coordinamento stabiliti dalla competente Commissione Interna per il Tutorato e l'Orientamento (CITO).

Art. 9 - Centro per l’Orientamento e il Tutorato (CORT)

1. Presso l’Amministrazione centrale opera il Centro per l’Orientamento e il Tutorato con il compito di:
a) rappresentare uno sportello per le informazioni riguardanti l’organizzazione logistica, burocratica, amministrativa dell’Ateneo, sugli strumenti del diritto allo studio, sulle associazioni studentesche, ricreative, sportive, di laureati e sugli sbocchi professionali;
b) garantire i servizi di segreteria della Commissione d’Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento (CATO);
c) assicurare il necessario supporto alle attività di orientamento e di tutorato delle strutture didattiche.
2. Il Centro rappresenta una struttura di staff del Rettorato ed è affidato alla supervisione del Delegato al tutorato.

Art. 10 - Collaboratori

1. Con delibera del Consiglio di Facoltà competente, i tutori possono essere coadiuvati, non sostituiti, per attività di supporto, da collaboratori al tutorato, sia in forma individuale, mediante utilizzazione di studenti con rapporto di collaborazione part-time, sia in forma collettiva od associata, mediante accordi o convenzioni con associazioni studentesche o gruppi organizzati di studenti, sia da neo laureati o cultori della materia, i quali prestino la loro collaborazione a titolo gratuito o a titolo oneroso su fondi della Facoltà.
2. Gli eventuali altri soggetti impegnati in attività di tutorato adempiono alle funzioni loro assegnate dal Consiglio di Facoltà e precisate nei regolamenti di cui all'art. 11 della L. 341/1990, comma 2.

Art. 11 - Collaborazione istituzionale

1. Al fine di concorrere alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie, i servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti attraverso le commissioni per il tutorato e l'orientamento insediate nell’Ateneo.

Capo III
Funzioni strumentali e di coordinamento

Art. 12 - Compiti organizzativi delle Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà adempie ai seguenti compiti:
a) nomina la Commissione Interna per il Tutorato e l'Orientamento (CITO) entro il mese di aprile di ogni anno;
b) determina, entro il mese di luglio di ogni anno, su proposta della Commissione Interna per il Tutorato e l'Orientamento (CITO), il piano annuale di tutorato e ne attiva i servizi. In particolare:
- definisce e programma le attività di tutorato e la trasmette alla Commissione d'Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento (CATO);
- determina le diverse offerte didattiche (seminari, ecc.) da attivare in collegamento con il programma di cui sopra;
- individua tutti i soggetti coinvolti nei servizi, attribuisce gli incarichi di propria competenza e richiede i servizi esterni alla Facoltà che si rendano necessari;
- enuncia le modalità di funzionamento dei servizi e provvede a disciplinarne le attività, in conformità al presente regolamento e al regolamento didattico di ateneo;
c) definisce le modalità organizzative dei servizi di tutorato entro il 15 settembre di ogni anno.
2. Tra le modalità possono rientrare:
a) l'individuazione di strumenti conoscitivi per rilevare informazioni sulle caratteristiche degli studenti, sulle loro esigenze, sui loro problemi e sui risultati delle attività tutoriali (test, questionari, schede di valutazione);
b) gli incontri collettivi tenuti da docenti con studenti, per presentare il corso di laurea, le sue caratteristiche, nonché per favorire l’acquisizione delle metodologie di base tipiche degli studi universitari;
c) i colloqui degli studenti con i tutori;
d) i servizi e gli incontri tenuti da docenti per le scelte relative al piano di studio e alla tesi di laurea;
e) i servizi di supporto tecnico all’attività di studio e di elaborazione delle tesi;
f) le attività e le iniziative culturali atte a perseguire le finalità di cui all’art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
g) i corsi di orientamento istituiti ai fini dell'elaborazione dei piani di studio.
3. Il Consiglio di Facoltà, sulla base della relazione annuale sul tutorato presentata dalla Commissione Interna per il Tutorato e l'Orientamento (CITO):
a) verifica, entro il mese di aprile, la funzionalità e l'efficacia dei servizi di tutorato al fine di migliorarne lo standard qualitativo nel successivo anno accademico;
b) trasmette, entro aprile, le sue valutazioni e le sue eventuali proposte alla Commissione d'Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento (CATO) affinché siano utilizzate per migliorare il livello globale di intervento dell'ateneo in materia.

Art. 13 - Commissione Interna di Facoltà per il Tutorato e l'Orientamento (CITO)

1. La Commissione Interna di Facoltà per il Tutorato e l'Orientamento opera in conformità al piano generale di attività tutoriali approvato dal Senato Accademico.
2. La Commissione interna:
a) collabora con la Commissione d'Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento (CATO) per la definizione del Piano Generale di Attività Tutoriali;
b) elabora, entro il mese di luglio, le proposte di programma annuale per il tutorato, ne segue l’attuazione e ne valuta i risultati, presentando al Preside di Facoltà una relazione annuale parziale entro il mese di marzo ed una definitiva entro il mese di luglio dell'anno successivo;
c) propone alla Facoltà l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del piano generale di attività tutoriali approvato dal Senato Accademico;
d) coordina l'attività dei tutori e degli altri soggetti dei servizi di tutorato;
e) indice annualmente almeno due riunioni generali dei tutori al fine di organizzare i rapporti con i medesimi e di acquisire da essi ogni utile elemento conoscitivo sui risultati dell’esperienza compiuta;
f) cura i rapporti con gli uffici e i servizi universitari, con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti che collaborano con i servizi di tutorato;
g) controlla che l'attività dei servizi si svolga nel rispetto delle modalità prefissate dal Consiglio di Facoltà e nell'osservanza della relativa disciplina.
3. La Commissione Interna è costituita da almeno due professori, un ricercatore e due studenti nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di singola struttura didattica secondo quanto previsto dall'art. 17, comma secondo, dello Statuto d'Autonomia.
4. La Commissione Interna nella sua prima riunione nomina al suo interno un Presidente che diventa membro della Commissione d'Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento (CATO) di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.

Art. 14 - Commissione d'Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento (CATO)

1. La Commissione d'Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento è nominata dal Rettore con proprio decreto entro il mese di maggio di ogni anno.
2. La Commissione:
a) propone le linee generali di intervento in materia di orientamento e di tutorato, da sottoporre all'esame del Senato Accademico;
b) elabora il Piano Generale di Attività tutoriali e di orientamento pre, intra e post universitario, da sottoporre entro il mese di giugno di ogni anno all’approvazione del Senato Accademico;
c) assume funzioni di coordinamento delle attività di tutti i servizi di tutorato, di analisi delle esigenze specifiche e delle soluzioni elaborate e sperimentate in periferia;
d) propone, promuove e valuta la sperimentazione e la diffusione di interventi innovativi e di nuove modalità organizzative in materia di tutorato quali, ad esempio, l'istituzionalizzazione di centri di incontro fra studenti anziani e studenti immatricolati e gli accordi di cooperazione fra i servizi di tutorato e le associazioni studentesche o i gruppi organizzati di studenti;
e) valuta l'efficacia di ciascun Piano Generale di attività tutoriali e di orientamento in relazione alle diverse modalità di attuazione.
3. La Commissione è composta da:
a) dal Rettore o da un suo Delegato,
b) dai Delegati del Rettore per la didattica e per l’orientamento e il tutorato,
c) dai Presidenti delle Commissioni Interne di Facoltà o propri delegati e da un altro membro per ogni Facoltà,
d) dal responsabile del Centro di Orientamento e Tutorato (CORT) con funzioni di segretario verbalizzante;
e) da due rappresentanti del Consiglio degli Studenti.
4. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno su convocazione del Rettore o del suo Delegato o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La Commissione individua i criteri per l’istituzione e l’aggiornamento di un archivio centralizzato di documentazione sui servizi di tutorato.


Capo IV
Norme comuni, finali e transitorie



Art. 15 - Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Udine.

Art. 16 - Revisione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento ha carattere sperimentale. Esso verrà rivisto alla luce delle esperienze verificate nelle singole Facoltà, allo scadere di un biennio di applicazione.

Art. 17 - Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno di Ateneo ai sensi dell’art. 64, comma quinto, dello Statuto di Autonomia.

Art. 18 - Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i Consigli di Facoltà attivano i servizi di tutorato e nominano le relative Commissioni entro due mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la Commissione d'Ateneo per il Tutorato e l'Orientamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento, è nominata con decreto del Rettore entro lo stesso termine previsto dal precedente comma.