Regolamento elettorale

Emanato con D.R. 144 del 11.03.2021

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina le elezioni per la carica di Rettore, per le rappresentanze del personale docente, del personale dirigente, tecnico e amministrativo nel Senato Accademico e degli studenti nei diversi organi dell’Università degli Studi di Udine e per la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. L’elezione è valida se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto, ad eccezione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per le quali non è richiesto un numero minimo di votanti.

2. Per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento si può esprimere una sola preferenza. Per le elezioni di cui alle lettere da b) ad f) dell’articolo 17 del presente Regolamento, nelle ipotesi in cui ci sia più di un posto da ricoprire, una seconda preferenza è ammessa solo nel caso in cui quest’ultima riguardi un candidato di genere diverso rispetto a quello votato con la prima, pena l’annullamento della seconda preferenza.

3. La mancata elezione dei propri rappresentanti da parte di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione dell’organo collegiale.

4. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale di ruolo che possa assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

5. I collaboratori ed esperti linguistici concorrono a comporre il corpo elettorale del personale dirigente, tecnico e amministrativo, ai fini della determinazione sia dell’elettorato attivo sia dell’elettorato passivo.

6. Le votazioni hanno luogo in modalità telematica, garantendo la segretezza e l’uguaglianza del voto e saranno effettuate secondo le disposizioni indicate nel decreto di indizione. Qualora abbiano luogo mediante accesso fisico nelle sedi appositamente designate dell’Ateneo, il Presidente del seggio è responsabile dell’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

7. Durante lo svolgimento delle elezioni è vietato esercitare qualunque forma di pressione, anche solo verbale, sugli elettori. In caso di violazione si applicano, oltre a quanto disposto dal Codice Etico, le sanzioni previste per le mancanze di carattere disciplinare. Le ipotesi di reato sono comunicate in forma scritta alla Commissione elettorale centrale per gli adempimenti del caso, da parte di qualsiasi elettore o componente del seggio.

8. Le operazioni elettorali sono aperte alla Comunità dell’Università di Udine, come definita dall’art. 3 dello Statuto.

9. L’Ateneo si impegna a dare la massima diffusione possibile all’evento elettorale in relazione all’elettorato di volta in volta coinvolto e alle diverse fasi dell’evento stesso.

Art. 3 - Pari opportunità

1. Al fine di assicurare il rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, qualora sia prevista la presentazione di liste alle elezioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione queste devono contenere almeno il 30 percento di candidature del genere meno rappresentato, pena l’inammissibilità della lista.

Art. 4 - Professori e ricercatori a tempo definito

1. Laddove risulti prevista, nel presente regolamento o nel bando di indizione, la presentazione di candidature, i professori e i ricercatori in regime di tempo definito devono depositare - contestualmente alla propria candidatura – un’opzione per il regime a tempo pieno condizionata all’elezione.

2. Nel caso di elezione di un professore o ricercatore a tempo definito, laddove non sia prevista la previa candidatura, l’eletto deve esercitare il diritto di opzione e presentare istanza di passaggio al regime di tempo pieno entro dieci giorni dalla proclamazione. In caso contrario gli subentra il primo dei non eletti.

3. Il regime di tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata della carica elettiva, pena la decadenza dalla stessa.

Art. 5 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. I casi di incompatibilità sono previsti dall’art. 57 dello Statuto.

2. Oltre alle particolari ipotesi previste dallo Statuto per singole cariche, sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici nei casi previsti dalla legge.

3. Nel caso in cui un soggetto candidato al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione, o componente di uno dei medesimi organi, sia incorso, o incorra durante il mandato in una delle sanzioni previste dall’art. 87, comma 1, nn. 2), 3), 4), 5), del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, non può essere eletto, o nominato, e, se già eletto o nominato, decade dalla carica.

4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere il pieno e riconosciuto requisito dell’onorabilità e non trovarsi, né nel momento dell’elezione, né per la durata dell’intero mandato, in alcuna delle condizioni previste dall’art. 5, comma 1, lettera c), nn. 3 e 4, del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161.

Art. 6 - Modalità delle consultazioni elettorali

1. Le consultazioni elettorali di cui all’art. 1 si svolgono mediante modalità elettroniche atte a garantire la segretezza e l’anonimato del voto nonché la sicurezza dei dati.

2. Lo scrutinio avviene telematicamente in presenza del Presidente e di almeno un componente la Commissione elettorale centrale, di cui all’art. 7. Hanno facoltà di assistere allo scrutinio i candidati e i rappresentanti di lista.

3. La designazione dei componenti interni ed esterni in seno al Consiglio di Amministrazione si svolge con le modalità di cui ai successivi artt. 14 e 15.

Art. 7 - Seggi e commissioni elettorali

1. Le elezioni dell’Ateneo di Udine si tengono con modalità elettronica secondo le indicazioni previste nel decreto di indizione.

 2. Qualora le votazioni abbiano luogo mediante accesso fisico nelle sedi appositamente designate dell’Ateneo, il Rettore costituisce uno o più seggi elettorali, per ciascuna elezione, ad eccezione di quelle da tenersi eventualmente all’interno di ciascun Dipartimento ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. a). Il Rettore nomina altresì la Commissione elettorale centrale e, per ciascun seggio, una Commissione elettorale di seggio con il compito di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni.

3. La Commissione elettorale di seggio è composta da non meno di tre e da non più di sei membri, oltre ai supplenti, scelti tra i professori, i ricercatori, il personale dirigente, tecnico e amministrativo e gli studenti, tra i quali il Rettore nomina il Presidente e il segretario.

4. La Commissione elettorale centrale è costituita da personale di ruolo, tra cui due unità dell’Ufficio competente per la gestione delle elezioni, un professore, un ricercatore, fra i quali il Rettore designa il Presidente. La Commissione è integrata, nelle elezioni studentesche, da due studenti designati dal Presidente del Consiglio degli Studenti sentito il Consiglio stesso, nel rispetto e nei limiti della rappresentatività.

5. La partecipazione alle Commissioni elettorali costituisce dovere istituzionale per il personale di ruolo scelto dal Rettore secondo il principio della rotazione e tenendo conto degli incarichi svolti e delle cariche ricoperte dal personale stesso in Ateneo.

6. Ciascuna Commissione elettorale di seggio redige un verbale delle operazioni di voto da far pervenire all’Ufficio competente per la gestione delle elezioni.

7. I risultati complessivi dello scrutinio vengono validati dalla Commissione elettorale centrale che provvede anche alla assegnazione dei seggi.

Art. 8 – Scrutinio

1. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, fatta salva l’applicazione dell’art. 11, comma 6, dello Statuto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 3, dello Statuto, a parità di preferenze, è eletto colui che ha la maggior anzianità di ruolo nella fascia di appartenenza e, a parità di anzianità di ruolo, colui che ha la maggiore anzianità anagrafica. Nelle elezioni studentesche, a parità di preferenze è eletto chi risulta iscritto a qualsiasi titolo all’Università di Udine da minor tempo, seguendo il criterio di cui all’art. 34, comma 2, lettera b).

3. La proclamazione dei risultati delle elezioni viene effettuata con atto del Rettore (o del Decano di Ateneo, in caso di elezione del Rettore), previa attestazione della regolarità delle operazioni elettorali da parte del Direttore Generale.

TITOLO II – ELEZIONI

SEZIONE I – RETTORE

Art. 9 - Indizione, elezione e candidature

1. Almeno cinque mesi prima della scadenza naturale del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari dell’Università di Udine indice le elezioni del Rettore con atto pubblicato all’Albo e nel sito web di Ateneo.

2. In caso di cessazione anticipata del mandato, il Decano provvede alle incombenze di cui al comma 1 del presente articolo entro due mesi dalla cessazione.

3. Le candidature si propongono utilizzando il modello disponibile sul sito web di Ateneo, ove sono anche pubblicate.

Art. 10 - Elettorato attivo e passivo

1. L’elettorato attivo appartiene:

a) ai professori di prima e seconda fascia;

b) ai ricercatori confermati a tempo indeterminato;

c) ai ricercatori a tempo determinato in servizio presso l’Ateneo a tale titolo da almeno tre anni;

d) al personale dirigente, tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;

e) ai componenti del Consiglio degli studenti.

2. L’elettorato passivo appartiene ai professori ordinari in servizio presso un’Università italiana che abbiano proposto la propria candidatura e secondo le modalità di cui all’art. 9.

Art. 11 - Conteggio dei voti

1. Il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato ha valore unitario se espresso dalle componenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’art. 10, mentre viene ponderato, moltiplicandolo per un coefficiente pari a 0,12, arrotondato all’unità superiore, se espresso dalla componente di cui alla lettera d) del medesimo articolo.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Avvio della procedura

1. La procedura per la designazione dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione, viene indetta ogni quattro anni con decreto rettorale pubblicato all’Albo e nel sito web di Ateneo.

Art. 13 - Componenti elettivi e designati del Consiglio di Amministrazione

1. Per la costituzione del Consiglio di Amministrazione sono:

a) designati quattro componenti interni e tre esterni ai ruoli dell’Ateneo;

b) eletti due rappresentanti degli studenti, le cui modalità di elezione sono stabilite secondo le disposizioni di cui alla Sezione IV del presente Titolo.

Art. 14 - Candidature dei componenti interni - Individuazione dei componenti esterni - Comitato di valutazione

1. Il personale interno che intenda candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione, indirizza la propria candidatura al Comitato di valutazione di cui all’art. 17, comma 4, dello Statuto. Le candidature devono pervenire in numero almeno pari al triplo dei posti da ricoprire entro il termine indicato nel bando di indizione. Se le candidature, pervenute nei termini, non sono almeno pari al triplo dei posti da ricoprire, il Rettore propone al Comitato i nominativi necessari a raggiungere la predetta soglia.

2. Il Rettore propone al Comitato, in via diretta, previo avviso pubblico, quattro nominativi di alto profilo per la copertura di posti riservati a componenti esterni, a seguito di consultazione di rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, tenendo conto, se possibile, del rispetto della parità di genere. Ulteriori quattro nominativi sono proposti al Comitato di valutazione di cui all’art. 17, comma 4, dello Statuto dal Comune di Udine, Comune di Gorizia, Comune di Pordenone e Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Il Comitato esprime la propria valutazione, con motivazione sintetica, sulla presenza o meno dei requisiti di cui all’art. 15 dello Statuto e dell’art. 5 del presente Regolamento.

4. In merito ai candidati interni, il Comitato presenta una relazione al Senato Accademico indicando coloro che possiedono i requisiti prescritti e comunica al Rettore le ragioni delle eventuali esclusioni. Qualora, a seguito della valutazione, il numero dei candidati interni risulti inferiore al doppio dei membri da designare, il Rettore sottopone al Comitato un numero di nominativi necessario a raggiungere la predetta soglia.

5. In merito ai candidati esterni, il Comitato, qualora ritenga che uno o più candidati non possieda i requisiti prescritti dall’art. 15 dello Statuto e dall’art. 5 del presente Regolamento, lo comunica al Rettore.

Art. 15 - Designazione dei componenti interni ed esterni

1. Il Senato Accademico, ricevuta la relazione di cui al precedente art. 14, comma 4, designa i componenti interni a maggioranza dei voti, purché in numero non inferiore a quattro, con una o più votazioni adottate a scrutinio segreto.

2. Le modalità di designazione, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 18, comma 3, dello Statuto, sono le seguenti:

a) ad ogni componente del Senato Accademico viene consegnata una lista recante i candidati elencati in ordine alfabetico e una scheda dove potrà essere espressa una sola preferenza;

b) ove, all’esito dello scrutinio, emerga che uno o più candidati hanno ottenuto da parte dei componenti il Senato la maggioranza di designazioni, purché non inferiore a quattro, il candidato o i candidati si intendono designati;

c) se necessario, si procederà a ulteriori scrutini fino a totale copertura dei posti disponibili;

d) nel caso di dimissioni, o cessazione dalle funzioni per altra causa, di uno dei quattro componenti «interni» del Consiglio di amministrazione, il Senato Accademico effettua una nuova designazione, con le modalità di cui sopra;

e) in questa ipotesi, si muove dalla rosa originaria dei candidati, espunti i nominativi dei già designati, del componente dimissionario o comunque impedito, e di coloro che, nel momento della nuova designazione in surroga, desiderino ritirare la propria candidatura. I nominativi dei candidati rimanenti vengono sottoposti a una nuova verifica da parte dell’organo di cui all’art. 17 dello Statuto, onde accerti se la situazione è rimasta immutata rispetto alla sua primigenia valutazione;

f) ex art. 17, comma 1, dello Statuto, il numero di candidature deve essere almeno triplo rispetto a quello del posto o dei posti da ricoprire.

3. I componenti esterni sono designati dal Comitato di valutazione di cui all’art. 17, comma 4, dello Statuto.

4. I componenti esterni ed interni sono nominati con decreto rettorale.

SEZIONE III – SENATO ACCADEMICO

Art. 16 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per le rappresentanze di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell’art. 17 del presente Regolamento in Senato Accademico vengono indette ogni tre anni dal Rettore con decreto pubblicato all’Albo e nel sito web di Ateneo almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni.

2. Le eventuali elezioni per i sostituti dei Direttori di Dipartimento di cui alla lettera a) dell’art. 17 del presente Regolamento vengono indette all’occorrenza dal Decano dei professori ordinari in ciascun Dipartimento interessato.

Art. 17 - Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico, oltre al Rettore, è composto da:

a) i Direttori di Dipartimento o eventuali loro sostituti da eleggersi in caso di incompatibilità prevista dall’art. 11, comma 5, dello Statuto;

b) almeno un rappresentante dei professori di prima fascia;

c) almeno un rappresentante dei professori di seconda fascia;

d) almeno un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato;

e) almeno un rappresentante del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

f)  tre rappresentanti degli studenti.

2. Resta fermo quanto disposto dall’art. 11, comma 4, dello Statuto.

Art. 18 - Elettorato passivo e attivo del personale

1. L’elettorato passivo appartiene ai professori, ai ricercatori di ruolo a tempo pieno, al personale dirigente, tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

2. Il regime di tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata della carica elettiva, pena la decadenza dalla stessa.

3. Per le eventuali elezioni dei sostituti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), da tenersi presso ciascun Dipartimento:

a) l’elettorato passivo appartiene a tutti i professori presenti in ciascuno dei Dipartimenti dell’Ateneo;

b) l’elettorato attivo appartiene, in ciascun Dipartimento, ai componenti del Consiglio.

4. Per le elezioni dei rappresentanti di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), l’elettorato passivo e attivo appartiene a tutti i professori di prima fascia delle diverse aree scientifico-disciplinari.

5. Per le elezioni dei rappresentanti di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), l’elettorato passivo e attivo appartiene a tutti i professori di seconda fascia delle diverse aree scientifico-disciplinari.

6. Per le elezioni dei rappresentanti di cui all’art. 17, comma 1, lett. d):

a)  l’elettorato passivo appartiene a tutti i ricercatori a tempo indeterminato delle diverse aree scientifico-disciplinari;

b)  l’elettorato attivo appartiene a tutti i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato in servizio a tale titolo da più di tre anni presso l’Ateneo e gli assistenti di ruolo ad esaurimento.

7. Per l’elezione dei rappresentanti di cui all’art. 17, comma 1, lett. e), l’elettorato passivo e attivo appartiene a tutto il personale dirigente, tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

Art. 19 - Rappresentanza dei professori e dei ricercatori delle diverse aree scientifico-disciplinari

1. Le aree scientifico-disciplinari ai fini dell’elezione della rappresentanza in Senato Accademico delle componenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), c) e d) si identificano nelle tre macro Aree individuate dal CUN nel proprio parere dd. 04.11.2009 e così denominate:

a) Scienze della vita

b) Scienze e tecnologie formali e sperimentali

c) Scienze umane, politiche e sociali.

2. In ciascuna area confluiscono i settori di cui all’allegato 1.

3. Ciascun elettore, all’interno della propria componente, può votare un candidato appartenente ad una qualsiasi area.

4. Nel caso contemplato all’art. 11, comma 4 dello Statuto, il secondo seggio è attribuito al candidato più votato appartenente ad un’area diversa rispetto all’area di appartenenza del primo eletto.

SEZIONE IV – ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 - Generalità

1. Nella presente Sezione i corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale e dottorato di ricerca sono denominati «corsi di studio».

2. Gli studenti che intendono candidarsi devono dichiarare il godimento dei diritti politici.

3. Le cariche di componente del Comitato degli Studenti dell’Agenzia Regionale per il diritto allo Studio - ARDiS, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università sono tra loro incompatibili. Lo studente che risulta eletto in due o più organi è tenuto a esercitare l'opzione per l’uno o per l’altro organo, notificandola al Rettore entro dieci giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione, si intende scelta la carica per cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità la decisione compete al Rettore.

Art. 21 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi accademici dell’Università degli studi di Udine sono indette ogni due anni dal Rettore, con decreto pubblicato all’Albo e sul sito web di Ateneo e diffuso mediante le modalità ritenute più idonee almeno quaranta giorni prima della data fissata per l’inizio delle votazioni.

2. Il decreto rettorale indica:

a) le rappresentanze per le quali si vota e il numero dei rappresentanti da eleggere;

b) i requisiti richiesti per l’esercizio del diritto di voto;

c) le modalità di presentazione delle liste e i requisiti richiesti per l’elettorato passivo;

d) il calendario delle votazioni.

Art. 22 - Elettorato attivo e passivo

1. Con le limitazioni di cui al comma 2, l’elettorato attivo e passivo appartiene a tutti gli studenti dell’Università di Udine, compresi gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di specializzazione, in regola con le tasse universitarie.

2. In particolare, l’elettorato attivo e passivo appartiene:

a) per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato degli Studenti, dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS, agli studenti iscritti a tutti i corsi di studio e alle Scuole di specializzazione;

b) per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli delle Scuole interdipartimentali, agli studenti iscritti a tutti i corsi di studio e alle Scuole di specializzazione di pertinenza della rispettiva struttura;

c) per il Consiglio di corso di studio, agli studenti iscritti ai singoli corsi di studio, anche in caso di confluenza di un Consiglio in un altro o di unificazione di più Consigli di corsi di studio;

d) per il Consiglio della Scuola Superiore, agli allievi della stessa;

e) per il Consiglio delle Scuole di specializzazione, agli iscritti alle singole Scuole;

f) per il Consiglio degli Studenti, agli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca.

3. Sono ineleggibili gli studenti iscritti a un corso di studio con la qualifica di fuoricorso da più di un anno e/o che abbiano già ricoperto per due mandati consecutivi la carica per la quale presentano la loro candidatura.

Art. 23 - Determinazione del numero degli studenti eleggibili in ciascun organo

1. Sono da eleggere:

a) in Senato Accademico, tre studenti;

b) nel Consiglio di Amministrazione dell’Università, due studenti;

c) nel Comitato degli Studenti dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS, tre studenti;

d) nel Consiglio degli studenti, un rappresentante degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e un rappresentante degli iscritti alle Scuole di specializzazione;

e) nel Consiglio della Scuola interdipartimentale, un numero di rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% degli altri componenti il Consiglio e comunque in numero non inferiore a tre;

f) in Consiglio di Dipartimento, un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei componenti il Consiglio e comunque in numero non inferiore a tre;

g) nel Consiglio del corso di studio, anche unificato, un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei componenti il Consiglio e comunque in numero non inferiore a tre;

h) nel Consiglio della Scuola Superiore, due allievi della Scuola;

i) nel Consiglio della Scuola di specializzazione, due studenti iscritti alla Scuola.

Art. 24 - Elenchi elettorali

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, sono consultabili nel sito web di Ateneo prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni.

2. Ai fini dell’art. 22, comma 1, si considera in regola con le tasse universitarie lo studente che abbia provveduto a effettuare il pagamento delle tasse dovute entro il giorno delle elezioni.

Art. 25 - Candidature e presentazione delle liste

1. Entro le ore 12.00 del ventesimo giorno precedente l’inizio delle votazioni, vengono trasmesse mediante procedura on line le liste dei candidati alla rappresentanza in ciascun organo, contraddistinte da una denominazione o sigla. Il numero di candidati per ciascuna lista non può essere superiore al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, o al triplo nel caso delle elezioni per il Senato Accademico, per il Consiglio d’Amministrazione dell’Università e per il Comitato degli Studenti dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS.

2. Nessun candidato può essere incluso in più liste per le elezioni delle rappresentanze nello stesso organo.

3. Ogni lista viene presentata da uno dei candidati che ne diviene “presentatore” e rappresentante ufficiale: egli, per conto della lista, effettua e riceve le comunicazioni e gli eventuali altri atti previsti dalle fonti d’Ateneo.

4. Qualora, a seguito di successivi controlli, la denominazione o sigla di una lista risulti confondibile con quella di una lista presentata in precedenza, ovvero appaia sconveniente, la Commissione elettorale centrale invita il presentatore a modificarla entro tre giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo. Il presentatore deve ottemperare a quanto richiesto entro le ore 12.00 del terzo giorno, presentando nota scritta alla Commissione elettorale centrale tramite l'Ufficio competente per la gestione delle elezioni. In mancanza, provvede d’ufficio la Commissione elettorale centrale.

Art. 26 - Numerazione delle liste

1. Per ciascun organo da eleggere, l’Ufficio competente per la gestione delle elezioni attribuisce a ognuna delle liste presentate un numero progressivo corrispondente all’ordine di presentazione della stessa.

Art. 27 – Sottoscrittori

1. Prima della sua trasmissione, ciascuna lista deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritta da più elettori in possesso dell’elettorato attivo per gli organi corrispondenti e nella misura sotto indicata:

a) in numero non inferiore a trenta per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell’Università e nel Comitato degli Studenti Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS

b) in numero non inferiore a quindici per l’elezione delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole interdipartimentali, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di corso di studio, anche unificati, nel Consiglio degli Studenti.

2. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole interdipartimentali e nei Consigli di corso di studio, anche unificati, non è necessaria la sottoscrizione della lista quando gli iscritti ai rispettivi corsi siano inferiori a cento unità. Non è parimenti necessaria la sottoscrizione delle liste per le elezioni, indipendentemente dal numero degli iscritti, dei rappresentanti degli allievi della Scuola Superiore e dei rappresentanti degli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca. In ogni caso, anche per le ipotesi di cui al presente comma, il presentatore è tenuto a presentare, mediante procedura on line, la lista dei candidati.

3. Nel caso in cui un elettore sottoscriva più di una lista per lo stesso organo, sarà valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima.

4. Sono nulle le candidature che non rispondono ai requisiti stabiliti nella legge e nel presente regolamento.

Art. 28 - Modalità di raccolta delle firme

1. La raccolta delle sottoscrizioni avviene mediante procedura on line. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista per ciascun organo.

Art. 29 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantite dalla Costituzione.

2. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l’Ateneo pone a disposizione delle liste adeguati strumenti che assicurino, per ciascun organo da eleggere, il rispetto del principio della par condicio tra le liste presentate.

3. Ulteriori norme per disciplinare l’attività di propaganda potranno essere emanate dalla Commissione elettorale centrale.

4. Ogni forma di propaganda, compresa quella svolta mediante attività di volantinaggio, deve cessare ventiquattro ore prima dell’inizio delle votazioni.

CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Art. 30 - Manifesto elettorale

1. Almeno sette giorni prima dell’inizio delle votazioni, il Rettore rende noti, mediante pubblicazione nel sito web dell’Università, nonché inviando messaggio di posta elettronica a tutti gli studenti, le liste dei candidati, l’ubicazione dei seggi presso i quali gli elettori dovranno recarsi a votare e il calendario delle operazioni di voto.

Art. 31 - Tempo e luogo delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono nel giorno e per la durata indicati nel decreto di indizione. Qualora le stesse si svolgano in concomitanza con altre votazioni studentesche di livello nazionale, il calendario delle votazioni terrà conto delle indicazioni ministeriali.

2. Qualora le elezioni abbiano luogo mediante accesso fisico nelle sedi appositamente designate dell’Ateneo, per facilitare la partecipazione degli studenti alle operazioni di voto, le attività didattiche e di tirocinio sono sospese per almeno due ore per ciascun giorno fissato per la votazione, durante l’orario di apertura dei seggi.

Art. 32 - Ammissione degli elettori al voto

1. Sono ammessi a votare gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 22, commi 1 e 2 del presente Regolamento,

2. L’identificazione dell’elettore avviene mediante apposite credenziali di accesso. Qualora le elezioni abbiano luogo mediante accesso fisico nelle sedi appositamente designate dell’Ateneo, l’elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione della tessera universitaria (smart card), o di altro documento di riconoscimento munito di fotografia e in corso di validità.

3. L'avvenuta votazione viene attestata all’interno della procedura on line. Qualora le elezioni abbiano luogo mediante accesso fisico nelle sedi appositamente designate dell’Ateneo, l’elettore dovrà apporre la propria firma nell’apposito spazio dell’elenco degli elettori.

Art. 33 - Espressione del voto

1. Il voto è espresso mediante procedura telematica contrassegnando la denominazione o il numero della lista prescelta (voto di lista) ed eventualmente il nominativo del candidato prescelto (voto di preferenza), appartenente alla medesima lista.

CAPO III - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 34 - Accertamento dei votanti, computo dei voti e individuazione degli eletti

1. La Commissione elettorale centrale, sulla scorta dei risultati dello scrutinio effettuato in forma elettronica, attesta i dati relativi al numero degli elettori.

2. I seggi sono assegnati come segue:

a) si determina innanzitutto la cifra elettorale di ogni lista, sommando il numero di voti riportato da ciascuna lista nei vari seggi;

b) si determinano altresì per ogni lista le cifre individuali, costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista, ponendo poi le cifre individuali (e i candidati che a queste corrispondono) di ogni lista in un elenco separato, ordinate in modo decrescente.  A parità di preferenze prevale il candidato che precede nella lista dei candidati, secondo la numerazione risultante nel manifesto elettorale di cui all’art. 30;

c) quindi, si divide la cifra elettorale delle varie liste per uno, per due, per tre e così di seguito, tante volte per quanti sono i seggi da assegnare, ottenendo i quozienti di lista;

d) si pongono poi in ordine decrescente i quozienti in un’apposita graduatoria elettorale. Nel caso in cui due o più quozienti risultino uguali, si dà la precedenza al quoziente associato alla lista che ha la cifra elettorale più alta;

e) la Commissione infine procede a individuare gli eletti per ogni organo interessato dall'elezione, nel seguente modo:

iv) considera il primo quoziente della graduatoria elettorale e la lista ad esso associata;

v) nell'elenco delle cifre individuali relativo a detta lista, individua il primo candidato che è il primo degli eletti;

vi) procede con i successivi quozienti della graduatoria come al punto ii) individuando gli altri eletti, fino a esaurimento dei seggi disponibili.

Art. 35 - Proclamazione dei risultati

1. Il Rettore proclama i risultati delle elezioni mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo, provvedendo altresì a darne adeguata visibilità nel sito web.

2. Contro la proclamazione di cui al comma 1, qualunque elettore può proporre ricorso motivato al Senato Accademico entro cinque giorni dall’affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo.

3. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi eventualmente presentati, il Rettore nomina gli eletti di sua competenza con proprio decreto pubblicato all'Albo d'Ateneo e comunicato via mail agli interessati.

Art. 36 - Inizio e durata del mandato

1. Di regola gli eletti assumono le proprie funzioni con l’inizio dell'anno accademico successivo a quello di svolgimento delle elezioni e durano in carica un biennio accademico.

2. In caso di elezioni suppletive, la carica decorre dalla data indicata nel decreto di nomina.

Art. 37 - Scorrimento della graduatoria

1. In caso di rinuncia o di perdita dell’elettorato passivo da parte di uno degli eletti, viene chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti, come risulta dall’elenco delle cifre individuali relativo alla lista di appartenenza del sostituendo. Qualora l’elenco risulti esaurito, si considera, nella graduatoria elettorale, il quoziente più alto che segue. Viene a questo punto nominato il primo dei non eletti, come risulta dall'elenco delle cifre individuali relativo alla lista collegata a detto quoziente.

2. In caso di esaurimento della graduatoria elettorale, vengono indette apposite elezioni per il rinnovo della rappresentanza in oggetto da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla constatazione dell’avvenuto esaurimento.

3. Le elezioni suppletive non possono avere luogo nei sei mesi successivi alla data di entrata in carica degli eletti e nei sei mesi antecedenti la fine del mandato.

4. Lo studente che consegua il diploma di laurea è sospeso di diritto dagli organi in cui risulta eletto e dagli incarichi connessi alla partecipazione agli stessi.

5. La sospensione decorre dal giorno di conseguimento della laurea e termina il giorno in cui lo studente si iscrive ad altro corso di laurea o di laurea magistrale che gli consenta di conservare l’elettorato passivo riguardante gli organi dai quali era sospeso. Il periodo di sospensione non può avere una durata superiore a due mesi. In tale periodo non è computato il mese di agosto.

Art. 38 – Violazioni e sanzioni

1. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento, o dalle norme citate al secondo comma dell’art. 39, ne deve dare tempestiva comunicazione alla Commissione Elettorale Centrale. Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere inoltrate entro il giorno fissato per lo scrutinio.

2. La Commissione Elettorale Centrale valuta ogni caso oggetto di segnalazione, verificando la sussistenza dei fatti e, se necessario, dando audizione agli interessati. Può, in alternativa, disporre l’archiviazione della segnalazione, ovvero, per le violazioni accertate, proporzionalmente alla gravità della condotta, incluso il pregiudizio arrecato ai candidati o alle liste concorrenti, e tenendo conto delle pregresse sanzioni irrogate rispettivamente al singolo o alla lista, comminare le seguenti sanzioni:

a) Nota di biasimo scritta;

b) Nota di biasimo scritta e pubblicizzata sul sito di Ateneo;

c) Annullamento dei voti di preferenza ricevuti da un singolo candidato in una o più organi;

d) Annullamento dei voti ricevuti da una lista, in uno o più organi, corrispondenti al numero di voti di preferenza ottenuti da un singolo candidato;

e) Annullamento di tutti i voti ricevuti da una lista nell’intera competizione elettorale;

f) Esclusione dall’elettorato passivo di un singolo candidato;

g) Esclusione di una lista relativamente a uno o più organi o dall’intera competizione elettorale;

h) Esclusione del singolo candidato o eletto o lista elettorale dalle future competizioni elettorali per un periodo minimo di un biennio accademico.

3. La Commissione propone al Rettore l’annullamento dell’intera procedura elettorale in caso di gravi e accertate violazioni che inficino il risultato delle elezioni da parte di più candidati di liste diverse.

4. La Commissione Elettorale Centrale trasmette al Rettore, per le valutazioni di competenza, il verbale delle segnalazioni sanzionate.

5. Avverso l’irrogazione di una o più sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso motivato al Senato Accademico entro cinque giorni dall’affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo dei risultati delle elezioni.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Disposizioni attuative e integrative

1. Per l’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Rettore può emanare istruzioni vincolanti destinate agli elettori, alla Commissione elettorale centrale e ai componenti le Commissioni di seggio.

2. Per quanto non previsto, si applicano le norme di legge o regolamentari concernenti le elezioni delle diverse rappresentanze negli organi di governo dell’Università.

Art. 40 - Modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico ad eccezione della Sezione IV del Titolo II per la quale il Consiglio stesso deve previamente acquisire il parere del Consiglio degli Studenti.

Art. 41 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.