Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari e dei Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione
ARTICOLO 1 – Finalità
1. Il presente regolamento determina le modalità di istituzione, di attivazione e di gestione dei Master, di cui all'art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, e dei Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione, di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. e ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo. Nell’ambito dei Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione l’Ateneo può attivare Summer/Winter School.
2. I Master universitari, in quanto attività istituzionali, devono prevedere attività formative in grado di rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati e finalizzate a fornire competenze specifiche a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali; si distinguono in:
- Master universitari di primo livello, successivi al conseguimento della Laurea;
- Master universitari di secondo livello, successivi al conseguimento della Laurea magistrale o equivalente.
La denominazione di "Master universitario di primo livello" o "Master universitario di secondo livello" dell'Università degli Studi di Udine si applica esclusivamente ai Corsi organizzati ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dal Regolamento Didattico d'Ateneo, nonché ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
3. I Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono definiti dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalle disposizioni del presente Regolamento.
ARTICOLO 2 – Corsi di Master universitario
1. Il Corso di Master sia di primo sia di secondo livello prevede l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari, oltre a quelli acquisiti per il conseguimento della laurea o laurea magistrale, corrispondenti ad almeno 1500 ore per ciascun anno accademico, così ripartite:
- attività didattica, erogata anche a distanza, (comprensiva di lezioni frontali, laboratori, seminari e altre forme di didattica interattiva) per un numero di ore non inferiore al 20% del totale; nonché un periodo di stage o altra attività pratica (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del Corso);
- la redazione di un progetto o elaborato finale;
- attività di studio individuale.
2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del Corso di Master universitario è obbligatoria per almeno il 70% delle attività didattiche complessivamente previste e per il 100% delle attività di stage/attività pratica. Tale obbligo si considera assolto anche in caso di frequenza da remoto verificata attraverso i registri delle presenze.
3. Gli insegnamenti impartiti nei percorsi di Master devono distinguersi da quelli impartiti nei Corsi di
laurea e di laurea magistrale, offerti dall'ateneo. I percorsi formativi previsti per i Master di I, di II livello e per i Corsi di cui all'art. 1, comma 3, devono essere opportunamente differenziati, in relazione alla tipologia di Corso e agli obiettivi formativi.
4. Le attività di stage sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Enti e le aziende interessate.
5. Possono accedere ai Master di primo livello coloro che sono in possesso della laurea, di un titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 ovvero di un altro titolo di studio di pari livello conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio dell'organo competente ai soli fini dell’iscrizione al Master.
6. Possono accedere ai Master di secondo livello coloro che sono in possesso della laurea magistrale o
della laurea secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 ovvero di un altro titolo di studio di pari livello conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio dell'organo competente ai soli fini dell’iscrizione al Master.
7. Il Manifesto degli studi può prevedere l'ammissione alla selezione di studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'iscrizione.
8. L’iscrizione a Corsi singoli è subordinata al possesso dei requisiti curricolari di accesso al Master oppure di adeguata esperienza professionale coerente con i contenuti del Master, valutata dal Consiglio di Master. Il numero degli ammessi alla frequenza di Corsi singoli, che non concorre al raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per l’attivazione del Master, deve essere definito nella proposta di attivazione di cui all’art. 4 e non potrà superare il 20% dei posti disponibili per il Master. Gli iscritti ai Corsi singoli possono sostenere le verifiche di profitto e ottenere il certificato di superamento attestante il numero di CFU acquisiti.
9. L'ordinamento degli studi può prevedere inoltre il possesso di una adeguata preparazione iniziale da
verificarsi anche attraverso opportune prove d'ammissione o specifiche verifiche sui requisiti posseduti.
ARTICOLO 3 - Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione
1. I Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono definiti dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università può altresì organizzare Corsi di «formazione finalizzata e servizi didattici integrativi», al termine dei quali rilascia un attestato di frequenza o di partecipazione, nonché altre attività formative consentite dalla vigente normativa.
ARTICOLO 4 – Attivazione e ordinamento dei Corsi
1. I Corsi di Master e i Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono proposti dalle strutture interessate, anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri e con l'eventuale apporto di istituzioni ed enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni. La proposta di attivazione, comprensiva del progetto formativo di cui al successivo comma 3, è approvata dal Consiglio d'Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 6.
2. Le proposte di attivazione dei Corsi di Master e dei i Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione complete di tutta la documentazione a supporto, devono essere inviate al competente ufficio amministrativo entro il 28 febbraio per i Corsi che prendono avvio nel primo semestre dell'anno accademico successivo ed entro il 31 luglio per i Corsi che prendono avvio nel secondo. Le proposte di attivazione dei Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione, possono essere presentate anche entro il 30 novembre. Eventuali deroghe a tali scadenze possono essere riconosciute esclusivamente per i Master previsti nell'ambito di progetti sperimentali o di Corsi attivati in convenzione con Atenei stranieri o con finanziamenti europei.
3. La proposta di attivazione, redatta secondo lo schema-tipo, allegato A al presente Regolamento, deve prevedere:
a) L'ordinamento didattico che comprende:
- la denominazione in italiano e in inglese e, nel caso dei Master, il livello (primo o secondo);
- gli obiettivi formativi specifici, differenziati a seconda della tipologia di Corso, le figure professionali obiettivo del Corso e le loro funzioni, i risultati di apprendimento attesi, in relazione al particolare settore occupazionale cui il Corso si riferisce, con riferimento anche alle esigenze espresse da enti, istituzioni o realtà produttive del territorio;
- le modalità di svolgimento della didattica: convenzionale, mista, teledidattica;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- la durata e il periodo di svolgimento del Corso, indicando se la durata è superiore a quella normale (modalità part-time), nonché i tempi e le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie, che anche per i Corsi in teledidattica dovranno essere svolte in presenza, e della eventuale prova finale;
- i requisiti richiesti per l'ammissione incluso eventualmente il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi con opportune modalità;
- le modalità di selezione dei partecipanti e gli eventuali criteri di formazione della graduatoria;
- il progetto generale di articolazione delle singole attività formative contenente l'indicazione per ciascuna attività, e per ciascun modulo se presente, del numero intero di crediti (non sono ammesse frazioni di crediti), del settore scientifico-disciplinare, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio, ecc.), nonché dei rispettivi contenuti formativi, con riferimento a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo;
b) il numero massimo dei partecipanti e la soglia minima di iscritti per l'attivazione del Corso, che non potrà comunque essere inferiore a 10 iscritti, fatti salvi i Corsi attivati in convenzione con Atenei stranieri o con finanziamenti europei;
c) l'ammontare della quota di iscrizione (definita con riferimento alla sostenibilità del Corso) e le modalità
del pagamento che potrà essere frazionato al massimo in due rate annue;
d) le eventuali borse di studio/agevolazioni messe a disposizione e le modalità di assegnazione;
e) la specificazione di eventuali soggetti esterni pubblici o privati che sostengono o collaborano al Corso; in questo caso dovranno essere allegate alla proposta le convenzioni di cui all'art. 5;
f) gli spazi e le risorse strumentali che saranno destinate al funzionamento del Corso;
g) il nominativo del Direttore del Corso e la composizione del Consiglio di Corso;
h) la struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Corso;
i) la possibilità di consentire, previa valutazione del Consiglio, l’iscrizione a singole attività formative, purché in possesso di titolo idoneo per l’ammissione a Corsi di studio universitari;
j) il piano economico con riferimento ai ricavi e ai costi. Il Direttore potrà procedere all’eventuale rimodulazione di tale piano economico, garantendo la parità tra costi e ricavi, fermo restando il costo orario massimo della docenza, definito in sede di attivazione, dandone comunicazione motivata alla Commissione di cui all’articolo 6, del presente Regolamento. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti al Corso, la rimodulazione del piano economico, ai fini dell'efficienza dei processi formativi, è possibile soltanto nel caso in cui vengano rispettati i limiti di cui alla lett. b).
4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, i Corsi di formazione che rientrino nei parametri stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo, sono attivati su proposta della struttura didattica o di servizio interessata con decreto rettorale.
5. Per i dipendenti dell’Università di Udine e delle società partecipate, possono essere previste riduzioni della quota di iscrizione, secondo modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione e senza gravare sul budget del Master.
6. Qualora si intenda proporre una nuova edizione di uno dei Corsi di cui all’art. 3 che sia già stato attivato in precedenza, nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali alla proposta di attivazione di cui al comma 6, (in particolare tipologia/livello, obiettivi formativi, CFU totali/durata, variazione struttura proponente, denominazione, ecc.), la nuova edizione del Corso, deliberata dalla struttura didattica di riferimento, sarà attivata con decreto rettorale previo parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 6.
ARTICOLO 5 – Attivazione dei Corsi in convenzione
1. In caso di Corsi attivati in convenzione con soggetti esterni (Atenei italiani e stranieri/Istituzioni ed enti
pubblici e privati o altri), oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste
nelle relative convenzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno definire:
- la composizione del Consiglio del Corso;
- le sedi di svolgimento del Corso;
- la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa.
3. Le convenzioni con altri Atenei dovranno definire inoltre:
- le modalità per l'eventuale rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo;
- le modalità di acquisizione dei crediti presso le università partner.
ARTICOLO 6 - Valutazione delle proposte
1. La valutazione delle proposte di attivazione e di rinnovo dei percorsi formativi di cui al presente regolamento è svolta da una Commissione composta da:
- delegato del Rettore alla didattica;
- coordinatore del Presidio della Qualità;
- eventuale referente per i Master o altro delegato nominato dal Rettore.
Partecipano con funzione di supporto tecnico amministrativo, senza diritto di voto:
- responsabile Direzione Didattica e Servizi agli studenti, o suo delegato;
- responsabile Direzione Amministrazione e Bilancio, o suo delegato.
2. La Commissione esprime un parere in ordine a:
- adeguatezza della proposta in relazione alla tipologia di percorso (Master di I o di II livello, Corso di perfezionamento o aggiornamento o altro) e agli obiettivi formativi previsti;
- adeguatezza della differenziazione dei contenuti del percorso rispetto a quelli impartiti nei Corsi di laurea e di laurea magistrale e ad altra offerta di alta formazione (Corsi di perfezionamento, aggiornamento, ecc.) offerti dall'Ateneo;
- rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa per i percorsi di alta formazione. La possibilità di ammettere uditori, in qualità di partecipanti sovrannumerari, dovrà essere motivata e potrà riguardare un numero non superiore al 20% degli iscritti;
- rispetto del presente regolamento;
- sostenibilità economico-finanziaria della proposta, con valutazione del consuntivo nel caso di rinnovo dell’iniziativa;
- i contenuti delle convenzioni istitutive.
3. I Corsi di Master sono sottoposti a valutazione dei risultati da parte del Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati relativi agli iscritti, nonché della valutazione del Corso, della organizzazione e della docenza da parte dei partecipanti. Il Nucleo di Valutazione relaziona annualmente al Senato Accademico circa l’insieme delle attività svolte nei Master e dei risultati conseguiti, in relazione a quelli prefissati, anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del Corso per l'anno successivo. Il Nucleo inoltre esprime annualmente il parere, da sottoporre al Senato, circa la sostenibilità dell’offerta didattica complessiva dell’Ateneo e l’adeguatezza delle strutture.
4. Nel caso sia proposta una nuova edizione di un Corso già attivato, la Commissione:
- valuta le eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione, ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 6;
- esprime il proprio parere sulla riattivazione del Corso, esaminando a consuntivo l’ultima edizione conclusa, avendo a riferimento gli esiti della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione.
ARTICOLO 7 – Organi dei Corsi
1. Gli organi di gestione dei Corsi di cui al presente regolamento sono:
a) il Direttore;
b) il Consiglio del Corso.
2. Il Direttore è designato dalla struttura didattica proponente tra i professori e i ricercatori di ruolo.
3. Il Direttore vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del Corso, ne assume la responsabilità di gestione e, a conclusione del medesimo, presenta alla Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento una scheda che evidenzi e motivi gli eventuali scostamenti rispetto al piano economico preventivo.
4. Il Consiglio del Corso, composto da almeno tre membri, comprende il Direttore e i docenti designati dalla struttura didattica di riferimento e, qualora esso sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, eventuali rappresentanti degli stessi, in numero comunque inferiore rispetto alla componente accademica dell’Università di Udine, salvo motivate eccezioni. La presenza di altri esperti esterni, senza diritto di voto, deve essere motivata.
5. Il Consiglio esercita funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, comprese le selezioni di tutor. Provvede inoltre alla selezione per l’ammissione ai Corsi, qualora prevista, oppure può nominare un’apposita commissione.
ARTICOLO 8 – Docenze, seminari e attività organizzative
1. Le docenze e le attività seminariali sono conferite dalla struttura didattica di riferimento, secondo la normativa vigente, a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Udine, acquisito il consenso della struttura didattica di afferenza del docente se diversa da quella conferente, a professori e ricercatori di altre Università o a esperti di adeguata qualificazione ed esperienza.
2. I docenti di I e II fascia e i ricercatori dell'Università di Udine che svolgano attività didattica e organizzativa nei Corsi di cui all'art. 1 possono essere retribuiti purché abbiano ottemperato agli obblighi didattici previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo.
3. Con riferimento ai docenti dell'Università di Udine, il compenso orario per le attività di docenza e per la direzione, qualora sia previsto, è definito in sede di proposta di attivazione, entro l'importo massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Università per ciascuna tipologia di Corso, sulla base di una analisi di mercato. Ulteriori attività di carattere organizzativo o di coordinamento, anch’esse definite in sede di proposta di attivazione, possono essere remunerate entro l’importo massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento del Direttore.
4. I compensi per gli incarichi di docenza sono liquidati a prestazione conclusa, previa attestazione dell'attività svolta da parte del Direttore sulla base del registro delle attività didattiche.
5. Gli eventuali compensi da attribuire al personale tecnico amministrativo che svolge specifiche attività di supporto alla realizzazione del Corso sono individuati dal Direttore, sulla base del costo orario medio, incrementabile fino a un massimo del 50% in funzione dell’attività svolta per la realizzazione del Corso, al di fuori dell’orario di servizio, attestata mediante timbrature. Anche detti compensi sono liquidati solo previa attestazione dell’attività svolta a parte del Direttore del Corso.
ARTICOLO 9 – Pianificazione e gestione finanziaria
1. Al finanziamento dei costi connessi alla gestione e al funzionamento del Corso si provvede di norma con gli introiti derivanti dai contributi degli iscritti, da eventuali erogazioni di soggetti esterni e da eventuali finanziamenti.
2. Il piano economico deve essere redatto in conformità all'allegato B del presente regolamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la percentuale totale da destinare al bilancio di Ateneo, suddivisa a sua volta tra:
1) una percentuale, ripartita dal Direttore Generale, destinata alle seguenti voci:
a) spese generali di Ateneo;
b) fondi per il personale, fra i quali quello ex art. 9 della legge 240/2010 e il fondo comune di Ateneo;
2) una percentuale massima (eventuale) che il Dipartimento, all’atto della approvazione del piano economico, destina al proprio fondo di sostegno.
4. La quota di cui al comma 3 sarà oggetto di maggiorazione in caso di Corsi che si svolgano al di fuori degli ordinari orari di apertura delle sedi universitarie o che comunque comportino costi aggiuntivi per l'Ateneo.
5. Accertate le entrate effettive del Corso e detratte le somme di cui ai precedenti commi 3, 4, la somma rimanente, è messa a disposizione della struttura didattica di riferimento che provvederà a sostenere le spese inerenti alle attività del Corso, secondo quanto previsto dal piano economico.
6. A conclusione del Corso, il Direttore del Corso redige la scheda di cui all'art. 7, comma 3.
7. Le somme che eventualmente residuassero alla conclusione del Corso, dopo aver coperto tutte le spese previste dal piano economico, sono destinate alla struttura dipartimentale di riferimento, che le utilizzerà, con delibera del Consiglio di dipartimento, a sostegno di iniziative didattiche o per acquisto di attrezzature a supporto delle attività di ricerca.
ARTICOLO 10 – Manifesto degli studi
1. Il Manifesto degli studi per l'ammissione ai Master e ai Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione è emanato con decreto rettorale. Esso contiene in particolare:
- l'indicazione dei titoli richiesti per l'ammissione;
- il numero massimo dei partecipanti e la soglia minima di iscritti per l'attivazione del Corso;
- l'articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della eventuale prova finale;
- le modalità per la richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto previsto dall'art. 12;
- la sede di svolgimento delle attività didattiche;
- il calendario delle lezioni;
- il contributo richiesto per l'iscrizione;
- le modalità di selezione dei candidati e di svolgimento delle prove di ammissione se previste;
- i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e di iscrizione; i termini sono prorogabili una sola volta;
- i criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
- l'eventuale disponibilità di benefici e agevolazioni per l’iscrizione e le relative modalità di assegnazione;
- la possibilità di ammettere partecipanti in qualità di uditori nel limite massimo del 20% dei posti disponibili.
ARTICOLO 11 – Ammissione ed iscrizione
1. Nel caso in cui il Corso non preveda un numero limitato di iscritti, l'ammissione avviene per iscrizione diretta.
2. Nel caso in cui il Corso preveda un numero di posti limitato, l'ammissione avviene attraverso l'espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate nel Manifesto degli studi o attraverso una procedura di iscrizione fino ad esaurimento dei posti. In caso di procedura selettiva, la Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Corso.
3. È consentita la contemporanea iscrizione a due Master ed è altresì consentita la contemporanea iscrizione a un Master e a un Corso di laurea di primo o di secondo livello e di specializzazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Le quote di iscrizione verranno rimborsate, a eccezione dell'imposta di bollo, unicamente nel caso in cui il Corso non venga attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.
5. Non è ammessa l'iscrizione ad un Master, Corso di perfezionamento, aggiornamento o formazione già frequentato e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.
6. Nei casi di malattia che superi la percentuale massima di assenza consentita, e nei casi di gravidanza o maternità/paternità può essere concessa la sospensione dell’iscrizione al Corso/Master, previa presentazione dell’istanza documentata all’ufficio competente.
L’interessato potrà prendere iscrizione a una nuova edizione del Corso/Master subordinatamente all’approvazione dell’istanza da parte del Consiglio di Corso/Master e alla riattivazione del Corso/Master. In
tal caso è prevista la riduzione del contributo di iscrizione, che verrà definita dal Consiglio di Corso/Master.
7. Il corsista non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare Corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera, né ottenere certificati.
ARTICOLO 12 – Riconoscimento crediti
1. Il Consiglio del Corso, su richiesta dell'interessato, può riconoscere, come crediti formativi acquisiti ai fini del completamento del Corso, entro un massimo di 12 CFU, conoscenze, competenze e abilità professionali certificate, purché, nel caso dei Master, non già riconosciute ai fini del conseguimento del titolo richiesto per l'accesso.
2. L'eventuale riconoscimento di crediti non dà diritto ad alcuna riduzione del contributo di iscrizione.
ARTICOLO 13 – Conseguimento dei titoli di Master e degli attestati
1. Il conseguimento del titolo di Master è subordinato all'acquisizione di 60 o 120 crediti formativi universitari, ivi compresi i crediti relativi al superamento della prova finale.
2. Per lo svolgimento della prova finale e il conseguimento del titolo di Master è prevista una sessione unica di esame, da svolgersi entro 90 giorni dal termine della attività formative, ed eventualmente una sessione straordinaria. Gli studenti che non conseguano il titolo entro le sessioni previste incorrono in decadenza.
Il corsista che incorre in decadenza, in difetto della sola prova finale, può essere iscritto in qualità di fuori Corso nell’anno accademico immediatamente successivo.
In tal caso sono riconosciuti d’ufficio le frequenze ottenute, gli esami di profitto e l’attività di stage con i relativi crediti formativi già acquisiti. Il contributo di iscrizione dovuto per l’iscrizione in qualità di fuori Corso, in tal caso è pari almeno al 10% della quota di iscrizione per i corsisti.
Nel caso in cui lo studente non consegua il titolo entro l’ultima sessione dell’anno di iscrizione nell’anno accademico immediatamente successivo, decade definitivamente e irrevocabilmente dalla qualità di studente.
3. Il rilascio dell'attestato di frequenza per i Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione è subordinato alla partecipazione alle attività previste dal programma didattico-formativo e all'adempimento degli obblighi stabiliti dal Manifesto degli studi. Qualora sia previsto il conseguimento di crediti deve essere prevista una prova di verifica del profitto.
4. L’ eventuale prova di verifica del profitto di cui al comma precedente deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine delle attività formative del Corso.
5. La commissione giudicatrice per la prova finale è nominata dal Direttore del Corso. Essa è composta da almeno tre membri fra i docenti che svolgono attività didattica nel Corso.
6. L'Università può rilasciare titoli di Master congiunti con altri atenei italiani o stranieri. Il titolo viene conferito dalle università convenzionate e rilasciato congiuntamente.
ARTICOLO 14 – Norme finali ed entrata in vigore
1. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge, lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche agli allegati non comportano la modifica del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata nel Decreto rettorale di emanazione, ferma restando la possibilità di applicare le nuove disposizioni anche ai Corsi la cui attivazione, alla stessa data, sia già stata approvata, ma che non abbiano ancora avviato l’attività didattica.