Regolamento per la costituzione del Fondo rischi su accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati

Emanato con D.R. n. 83 del 13.02.2019

Art. 1

Al fine di limitare i rischi di perdite finanziarie legate alla gestione degli accordi e convenzioni (di seguito convenzioni) con soggetti pubblici e privati (di seguito partner), nonché di incrementare l’efficienza e l’efficacia delle attività dipartimentali, il presente regolamento definisce e disciplina le modalità di prelievo su tali tipologie di accordi e convenzioni, di cui all’art. 3.

Art. 2

Sono soggetti a prelievo le convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e formazione, che prevedano il versamento di un contributo a favore dell’Università da parte del partner.

Sono escluse dall’applicazione del prelievo le convenzioni:

- che hanno ad oggetto esclusivamente il finanziamento di borse di ricerca, assegni di ricerca, dottorati di ricerca e ricercatori a tempo determinato

- con soggetti pubblici le cui regole di rendicontazione non ammettono spese generali forfettarie o costi del personale strutturato dell’Ateneo.

Art. 3

Sul contributo previsto dalla convenzione a favore dell’ateneo sono applicati i seguenti prelievi:

  •  2,5% destinato al Fondo rischi di Ateneo per le prestazioni a favore di terzi ed effettuato direttamente in sede di variazione del bilancio di previsione di Ateneo;
  • una percentuale definita da ciascun Dipartimento, comunque non inferiore al 0,5 %, destinata al Fondo di sostegno alle attività dipartimentali.

Art. 4

Il Fondo rischi di Ateneo di cui all’articolo precedente è destinato alla copertura delle perdite finanziarie derivanti da:

  • spese effettivamente sostenute dall’Università ma non rimborsate del partner per insolvenza dello stesso;
  • spese effettivamente sostenute dall’Università ma non accettate a rendiconto dal partner per vizi di forma e/o di procedura;
  • eventuali azioni risarcitorie esercitate dal partner.

Art. 5

Le convenzioni e accordi, salvo diversa pattuizione tra le parti, devono prevedere un acconto da versare alla sottoscrizione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

La deroga al versamento dell’acconto deve essere autorizzata dal Direttore del Dipartimento interessato.

Nel caso in cui la convenzione non preveda il versamento dell’acconto, non si potrà beneficiare del fondo rischi.

In caso di convenzioni con Enti pubblici, anche in assenza di un acconto sul contributo, la struttura potrà avvalersi del fondo rischi.

Art. 6

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.