Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Fondo rischi di Ateneo e dei Fondi per il sostegno alle attività dipartimentali
Art. 1 – Oggetto
1. Al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia delle attività progettuali di Ateneo, favorire politiche di qualità e limitare i rischi di perdite finanziarie legate alla gestione di progetti di ricerca e formazione, il presente regolamento definisce e disciplina la costituzione e il funzionamento del Fondo rischi di Ateneo per i progetti di ricerca e
formazione (di seguito “Fondo rischi di Ateneo”) e del Fondo di sostegno alle attività dipartimentali.
Art. 2 – Progetti interessati dal prelievo
1. Sono soggetti a prelievo tutti i progetti di ricerca e formazione, con esclusione di quelli:
a) per i quali il bando o il contratto non prevede la possibilità di imputare al budget di progetto spese generali forfettarie o costi del personale strutturato dell’Ateneo;
b) europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
c) relativi ad azioni Marie Skłodowska Curie, limitatamente al periodo in cui il ricercatore è ospitato presso un ente di ricerca di un Paese Terzo.
Art. 3 – Modalità di calcolo del prelievo
1. Sull’importo del finanziamento assegnato all’ateneo dei progetti di cui all’art. 2, sono applicati i seguenti prelievi:
a) 2,5% destinato al Fondo rischi di Ateneo;
b) una percentuale definita da ciascun Dipartimento, comunque non inferiore al 0,5 %, destinata al Fondo di sostegno alle attività dipartimentali.
2. I prelievi verranno imputati, per ciascun progetto, alle voci di budget relative alle spese generali forfettarie e/o al rimborso dei costi per il personale strutturato. In ogni caso il prelievo per il Fondo rischi di Ateneo non potrà essere superiore al 30% delle suddette voci di budget.
3. I prelievi destinati al Fondo rischi di Ateneo vengono effettuati direttamente in sede di variazione del bilancio di previsione di Ateneo, in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento sul rispetto del limite del comma 2 e in generale sull’applicabilità della trattenuta ai sensi dell’art. 2.
4. Nel caso di progetti che prevedono il coinvolgimento di più Dipartimenti, il prelievo viene effettuato sulla parte di budget di competenza di ciascuno di essi.
Art. 4 – Utilizzo del Fondo rischi di Ateneo
1. Il Fondo rischi di Ateneo è destinato:
a) a coprire gli importi non ammessi a rendiconto o riconosciuti come ineleggibili in sede di audit per costi ammissibili per la loro natura, ma non riconosciuti eleggibili a causa di vizi di forma e/o di procedura;
b) a coprire eventuali sanzioni contrattuali ed amministrative derivanti dall’inadempimento delle disposizioni delle singole linee di finanziamento;
c) a coprire i costi sostenuti direttamente dall’Ateneo per la certificazione dei rendiconti, qualora richiesta dagli enti finanziatori e non rendicontabile.
2. Il Fondo Rischi di Ateneo non interviene a copertura di tagli effettuati sui rendiconti per spese non rendicontabili; tali spese resteranno a carico dei singoli Dipartimenti.
Art. 5 – Utilizzo del Fondo per il sostegno delle attività dipartimentali
1. Il Fondo per il sostegno delle attività dipartimentali può essere utilizzato da ciascun Dipartimento per attuare qualsiasi azione ritenuta utile a contribuire al miglioramento della qualità delle attività dipartimentali.
Art. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale. I progetti su cui viene applicato il prelievo sono quelli che rispondono ai requisiti di cui al precedente art. 2, la cui iscrizione a bilancio sia successiva dalla data di entrata in vigore del regolamento.