Regolamento per il conferimento del titolo di Visiting professor e di Visiting researcher

Emanato con D.R. n. 309 del 05.07.2016


Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L’università degli Studi di Udine conferisce il titolo di “visiting professor” e “visiting researcher” a studiosi ed esperti italiani o stranieri di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, al fine di favorire lo sviluppo culturale e scientifico dell’ateneo in ambito internazionale/ potenziare la dimensione internazionale dell’ateneo e della sua offerta formativa promuovendo lo scambio di esperienze scientifiche e didattiche con enti non italiani.

2. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al visiting è riconosciuto, durante la sua permanenza, apposito status inteso come titolarità dei diritti e doveri all'interno dell’ateneo, come previsto dal successivo art. 5.

 

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s’intende per:

- visiting professor un professore ordinario o associato, o qualifiche corrispondenti, ovvero uno studioso di alta qualificazione affidatario di attività didattica, nell’ambito di un corso di studi o di dottorato di ricerca;

- visiting researcher un professore ordinario o associato, o qualifiche corrispondenti, o un ricercatore, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca all’interno di una struttura o di uno o più dipartimenti.

2. Salvo diversa motivata richiesta, il periodo di attività del visiting professor è compreso tra tre e dodici mesi; quello del visiting researcher è compreso tra uno e dodici mesi.

 

Art. 3 - Richiesta e riconoscimento del titolo

1. La richiesta di riconoscimento del titolo di visiting professor o di visiting researcher è avanzata al Rettore dal dipartimento interessato, con delibera assunta dal proprio Consiglio.

2. Nella delibera sono indicati:

a)           le generalità del professore, ricercatore, “studioso” e/o “esperto” e il titolo che si intende conferire;

b)           l’istituzione o l’ente di appartenenza;

c)           l’eventuale accordo/convenzione con la predetta istituzione, qualora formalmente stipulato, ovvero l’eventuale autorizzazione o il provvedimento giustificativo della permanenza dello studioso presso l’Ateneo di Udine;

d)           la descrizione della qualificazione scientifica dell’interessato, come evidenziata dal curriculum vitae, dalle pubblicazioni e da ogni altro elemento che rappresenti il suo profilo didattico e scientifico;

e)           la descrizione delle attività che dovranno essere svolte:

- per la didattica è definita la tipologia di attività affidata e il periodo di svolgimento, che tiene conto di quanto disposto dal Manifesto degli Studi e dal calendario accademico, delle specifiche competenze dello studioso e del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento;

- per la ricerca è indicato il progetto di ricerca e il nominativo del suo responsabile;

f)            il periodo di permanenza dello studioso presso l’Ateneo;

g)           il dipartimento ospitante e il docente interno di riferimento;

h)           l'impegno del dipartimento a farsi carico del totale rimborso delle spese necessarie;

i)                        l’impegno del dipartimento a garantire:

I.     una postazione di lavoro all’interno della struttura ospitante;

II.    la disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste;

III.   l’assistenza e consulenza per l’adempimento delle procedure di permesso di soggiorno, in collaborazione con i Servizi dell’Amministrazione competenti.

3. Il titolo è attribuito dal Rettore con proprio provvedimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutto il periodo di svolgimento dell'attività presso l’Ateneo.

 

Art. 4 - Compenso per l’attività di docenza svolta dal visiting professor a valere su specifici stanziamenti di bilancio

1. Qualora l’Ateneo metta a disposizione stanziamenti per il finanziamento di visiting professor con contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento a docenti studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, il compenso previsto ha carattere onnicomprensivo ed è determinato, su proposta della struttura interessata, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

 

Art. 5 - Obblighi e diritti connessi al titolo

1. Il visiting è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato, ad attenersi a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ateneo, comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei posti di lavoro e del codice etico.

2. Il visiting professor può far parte delle commissioni di esame di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio. Può inoltre partecipare, in qualità di aggregato, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del corso di studio e del Consiglio del dipartimento ospitante, per l’intero periodo di permanenza.

3. Il visiting researcher può partecipare, in qualità di aggregato, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del dipartimento ospitante, per l’intero periodo di permanenza; durante la stessa il visiting mantiene la titolarità dei propri fondi di ricerca.

 

Art. 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

2. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.