Regolamento Spin Off

Emanato con D.R. n. 65 del 16.02.2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

 

1. L'Università degli Studi di Udine, di seguito "Università", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000 e del Decreto 10 agosto 2011 n. 168, in conformità al proprio Statuto di autonomia che individua il trasferimento tecnologico tra le attività svolte dall’Ateneo per il perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo e progresso della cultura e delle scienze, favorisce la costituzione di società aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi innovativi non ancora presenti sul mercato.

2. Il presente Regolamento non si applica all’acquisizione da parte di personale dipendente dell’Università di quote di partecipazione a società, ancorché operanti in settori affini ai settori scientifici di appartenenza del personale in questione, qualora tale partecipazione abbia il carattere di mero investimento.

 

ART. 2 - DEFINIZIONI

 

1. Si definiscono ai fini del presente Regolamento come:

a)    Spin-off dell’Università (in seguito definite in breve “spin-off”): società di capitali e società cooperative, costituite con la partecipazione dell’Università al capitale sociale e la presenza di almeno un soggetto tra quelli enunciati alla successiva lettera b). Lo status di spin-off è mantenuto per un periodo di cinque anni dalla costituzione, salvo quanto previsto al successivo art. 8.

b)  Start-up dell’Università (in seguito definite in breve “start-up”): società in cui l’Ateneo non assume il ruolo di socio, ma, a seguito della iniziativa del personale o di iscritti ai propri corsi di dottorato di ricerca o di titolari di assegni di ricerca presso l’Università, sia previsto il coinvolgimento degli stessi. Tale coinvolgimento può realizzarsi sia in termini di partecipazione al capitale sociale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca; per il personale ciò dovrà avvenire nei limiti dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Viene riconosciuto lo status di start-up a società fino al quinto anno dalla loro costituzione, salva motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

c)  Docenti: professori e ricercatori dell’Università di Udine.

d) Università: l’Università di Udine.

 

ART. 3 - COMITATO TECNICO SPIN-OFF

 

1. Il Comitato Tecnico Spin-off (di seguito denominato “CTS”) è costituito da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti, nominati con Decreto Rettorale; il mandato ha durata triennale. Il Comitato si compone di:

a)  Rettore, o suo delegato, che lo presiede;

b)  Direttore Generale o suo delegato;

c)  almeno un docente dell’Università appartenente a settori economico-gestionali-giuridici;

d)  docenti dell’Università appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari;

e) eventualmente, un componente esterno ai ruoli dell’Ateneo esperto su tematiche relative all’imprenditorialità.

2. I componenti del Comitato possono essere nominati per più di una volta. La nomina è subordinata al rilascio, da parte dell’interessato, di una dichiarazione di riservatezza in relazione a informazioni, notizie e documenti di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del mandato.

3. Il Presidente può invitare alla seduta, senza diritto di voto, altri soggetti provenienti dal mondo accademico o imprenditoriale il cui intervento risulti opportuno per un più proficuo svolgimento dei lavori. Tali soggetti dovranno sottoscrivere la dichiarazione di riservatezza di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Al CTS spettano i seguenti compiti:

a)  valutare le istanze di costituzione di spin-off e start-up ed esprime parere sulle stesse;

b)  sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione il rilascio, previo parere favorevole del Senato Accademico, dell’autorizzazione per l'avvio o per il riconoscimento o per la proroga di spin-off e start-up per le quali lo stesso CTS abbia espresso parere positivo;

c)  esprimere parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla quota di partecipazione dell’Università a spin-off;

d)  monitorare periodicamente l’attività svolta da spin-off e start-up e proporre al Consiglio di Amministrazione la cessione delle proprie quote di partecipazione;

e)  valutare le situazioni di cui agli articoli 17 e 18, sentito il Dipartimento competente;

f)   proporre le politiche di gestione per le autorizzazioni all’utilizzo del logo di cui all’art. 19 da parte di spin-off e start-up;

g) effettuare le opportune valutazioni qualora per due esercizi consecutivi il fatturato della società sia costituito per oltre un terzo da commesse dell’Università; in tal caso la società deve darne immediata comunicazione motivata al CTS.

5. Nelle sue valutazioni, il CTS si attiene di norma a criteri di economicità, tenendo in considerazione gli aspetti di innovatività e originalità del business proposto, oltre che il legame del risultato valorizzato con la ricerca accademica dei proponenti.

 

TITOLO II – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE IN SPIN-OFF E START-UP

 

ART. 4 - PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI A SPIN-OFF E START-UP

 

1. Oltre alle figure di cui all’art. 2 lett. b), la costituzione di spin-off e start-up può essere proposta da una o più strutture dell’Università, da uno o più docenti di altri Atenei, oppure da proprio personale tecnico-amministrativo e dirigente a tempo indeterminato dell’Università.

2. Oltre alle figure di cui al comma precedente, può partecipare al capitale sociale di spin-off e start-up ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

 

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI

 

1. I docenti a tempo pieno e definito possono essere soci di spin-off o start-up.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del presente Regolamento, in fase di attivazione della nuova società, il docente a tempo pieno che intenda svolgere una attività lavorativa, anche retribuita, a favore dello spin-off o dello start-up di cui è socio, che configuri un incarico esterno ai sensi della vigente normativa, avanza richiesta di autorizzazione nell’ambito della procedura di costituzione di cui al successivo Titolo IV.

3. Nel caso di spin-off, l’autorizzazione di cui al precedente comma si intende rilasciata per la durata della partecipazione dell’Università allo spin-off stesso.  Nel caso di mantenimento della partecipazione ai sensi dell’art. 12 comma 1, ultimo periodo, la richiesta deve essere reiterata. Nel caso descritto all’art. 12, ultimo comma, del presente Regolamento, si applica il comma 4 del presente articolo. Nel caso in cui la società non richieda e/o non ottenga la qualifica di start-up, la partecipazione del docente è regolata dalla normativa in materia di incarichi esterni e dal relativo Regolamento dell’Università, fermo restando il divieto dell’esercizio dell’industria e del commercio.

4. Nel caso di start-up l’autorizzazione si intende concessa per la durata dello status di start-up in capo alla società.

5. Qualora un docente a tempo pieno intenda partecipare in qualità di socio in spin-off già riconosciuti come tali dall’Università, e intenda svolgere una attività lavorativa, anche retribuita, a favore dello spin-off, che configuri un incarico esterno ai sensi della vigente normativa, avanza richiesta di autorizzazione nell’ambito della procedura di variazione della componente societaria. Nel caso di start-up, l’autorizzazione è richiesta al Rettore e, qualora concessa, la stessa si intende rilasciata per un periodo di tempo compatibile con il riconoscimento della start-up stessa.

6. Fermo restando quanto stabilito dal Decreto 10 agosto 2011 n. 168, la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal docente a favore dello spin-off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

7. Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento di afferenza venga a conoscenza di situazioni irregolari, anche in merito a casi di concorrenza con le attività dell’Università e/o di conflitto di interessi, è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore e al CTS.

8. Restano salvi le registrazioni e gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per gli incarichi esterni e dalla vigente normativa, fra i quali l’obbligo di comunicazione dei compensi ricevuti.

 

ART. 6 – ASSUNZIONE DI CARICHE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE

 

1. Fermo il divieto di cui all’art. 11, comma 3, e nel rispetto dell’art. 9 del presente Regolamento, il docente socio può essere membro del Consiglio di Amministrazione di spin-off o start-up, può assumere responsabilità formali nella gestione, cariche direttive, amministrative e di rappresentanza per la durata dello spin-off o dello start-up.

2. In fase di attivazione della nuova società, il docente a tempo pieno che intenda assumere cariche di cui al comma precedente a favore dello spin-off o dello start-up di cui sarà socio, avanza richiesta di autorizzazione nell’ambito della procedura di costituzione di cui al successivo Titolo IV.

3. In qualsiasi momento il docente a tempo pieno può comunque chiedere al Rettore l’autorizzazione a ricoprire le cariche di cui al comma 1 nello spin-off o nello start-up di cui è socio. L’autorizzazione non può comunque eccedere la durata dello spin-off o dello start-up. Nel caso di mantenimento della partecipazione ai sensi dell’art. 12 comma 1, ultimo periodo, la richiesta deve essere reiterata.

4. È fatto salvo il rispetto dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 5 del presente Regolamento.

 

ART. 7 – PARTECIPAZIONE e assunzione di cariche DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Il personale tecnico-amministrativo può essere socio di spin-off o start-up.

2. Nel rispetto di quanto disposto all’art. 9 del presente Regolamento, il personale tecnico-amministrativo socio di spin-off e/o di start-up può svolgere attività a favore dell’impresa e/o essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione o assumere cariche di rappresentanza di spin-off o start-up, previa annuale autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza, a seguito di adeguata valutazione sulla compatibilità con il rapporto di lavoro in essere con l’Ateneo.

3. L’autorizzazione va richiesta annualmente al Direttore Generale.

4. Se non giunge comunicazione contraria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda da parte dell’Ateneo, l’autorizzazione si intende concessa.

5. Il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50% può svolgere attività, essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione o assumere cariche di rappresentanza in spin-off e start-up, previa comunicazione agli uffici competenti.

6. In ogni caso per il personale tecnico-amministrativo si applicano le norme previste dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in materia di autorizzazione all’assunzione di incarichi esterni tra i quali l’obbligo di comunicazione dei compensi ricevuti.

 

ART. 8 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO CON L’UNIVERSITA’ DEL PERSONALE SOCIO DI SPIN-OFF O START-UP

 

1. Nel caso di spin-off, l’Università cede la propria partecipazione all’interno della società in occasione della cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto con i soggetti di cui all’art. 2 lett. b) e all’art. 4, comma 1. Qualora il CTS ravvisi la necessità di mantenere la partecipazione dell’Università, la motivata proposta viene presentata al Consiglio di Amministrazione dell’Università, che delibera in merito.

2. Lo status di start-up viene mantenuto dalla società per la durata di cinque anni anche in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto tra l’Università e tutti i soggetti di cui all’art. 2 lett. b) e all’art. 4, comma 1.

 

ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ

 

1. Oltre ai casi previsti dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up il Prorettore e i componenti interni del Nucleo di Valutazione.

2. Al personale dipendente dell’Università, anche con rapporto a tempo definito o parziale, è comunque vietato l’esercizio dell’industria e del commercio. Non possono inoltre essere svolte attività di lavoro subordinato presso privati né impieghi presso enti pubblici, fatto salvo il caso in cui una legge speciale consenta il cumulo di impieghi.

 

TITOLO III - PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ IN SPIN-OFF

 

ART. 10 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ IN SPIN-OFF

1. La partecipazione complessivamente detenuta dall’Università non può superare il 5% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell’Università non disponga diversamente con motivata deliberazione.

2. La partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin-off deve essere proposta all’Università dai soci promotori dell’iniziativa.

3. In caso di partecipazione con conferimento diverso dal versamento in denaro, i costi di valutazione sono a carico dello spin-off.

4. Sono condizioni essenziali per la partecipazione dell’Università allo spin-off:

  • l’esistenza di un evidente collegamento tra l’attività dello spin-off e la ricerca scientifica universitaria;
  • l’assenza di attività in concorrenza con quelle di didattica, ricerca e consulenza svolta dall'Università;
  • la presenza della sede legale in territorio italiano.

5. Lo statuto deve prevedere che:

-       la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con almeno un componente nominato dall'Università salvo rinuncia della stessa;

-       venga riconosciuta all’Università la possibilità di nominare almeno un sindaco ovvero il revisore qualora non venga costituito il Collegio Sindacale, salvo rinuncia della stessa in sede di nomina.

6. Lo statuto o i patti parasociali devono prevedere l’impegno degli altri soci ad acquisire, se richiesto dall’Università, la quota dell’Università in caso di cessione della stessa.

Devono inoltre prevedere che:

-        la quota di partecipazione dell’Università sia privilegiata in caso di liquidazione e rimborso delle quote per la parte di capitale; l’intera quota di partecipazione sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;

-        tutti i soci sottoscrivano patti parasociali contenenti condizioni di tutela per l’Università socia, tra cui le condizioni di uscita dalla compagine sociale; nel caso di trasferimento della maggioranza del capitale sociale, i soci si devono impegnare a garantire all’Università la vendita delle quote alle stesse condizioni riconosciute ai soci che trasferiscono la maggioranza;

-       la società e i singoli soci liberino l’Università da ogni responsabilità in ordine al rispetto dei vincoli legislativi fissati per le attività oggetto di spin-off.

I patti parasociali devono essere di durata pari a cinque anni, rinnovabili. Eventuali modifiche ai patti possono essere apportate con la maggioranza dei due terzi dei soci, compresa l’Università.

 

ART. 11- RAPPRESENTANTI DELL’UNIVERSITÀ NEGLI ORGANI SOCIALI

 

1. Il Rappresentante dell’Università nell’Assemblea dei soci dello spin-off è il Rettore o persona da questi designata. In vista delle decisioni dell’Assemblea aventi ad oggetto variazioni di capitale, di compagine e di oggetto sociale, il Rappresentante deve acquisire preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, assunto sentito il parere del CTS. Il rappresentante è tenuto a relazionare al CTS dopo ogni riunione assembleare.

2. Il Rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off è designato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, su proposta del CTS, ovvero dal Rettore su delega del Consiglio. Il Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off ha pieni poteri decisionali, nell’ambito dell’incarico conferito, e non può delegare a terzi la propria funzione. Il rappresentante nel Consiglio di Amministrazione è tenuto a riferire annualmente al CTS sull'attività e sulla gestione dello spin-off, con relazione da inviare entro il 30 giugno di ogni anno relativamente all’esercizio precedente.

3. Il Rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione non può rivestire la qualifica di socio.

4. I patti parasociali devono prevedere che rimangano a carico dello spin-off le spese di missione dei rappresentanti dell’Ateneo per le riunioni e le attività svolte al di fuori del Comune di Udine.

 

ART. 12 – CESSIONE DELLE QUOTE DELL’UNIVERSITÀ

 

1. In qualsiasi momento l’Università può cedere la propria quota di partecipazione allo spin-off. Trascorsi cinque anni dalla costituzione, il CTS può proporre al Consiglio di Amministrazione il mantenimento della quota, enunciando specifiche ragioni a sostegno della proposta di mantenimento. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta, respingendola o accogliendola, anche per ragioni diverse da quelle indicate dal CTS. Il mantenimento della quota, ove deliberato, vale per un periodo massimo di tre anni, ma può formare oggetto di successive proroghe, con le medesime modalità e sempre per periodi non superiori a tre anni.

2. Nel caso in cui il CTS ritenga di dover procedere con la cessione delle quote della società, formula una proposta motivata al Consiglio di Amministrazione dell’Università che delibera, sentito il Senato Accademico.

3. A seguito della cessione delle quote dell’Università, la società potrà richiedere di essere riconosciuta come start-up, qualora:

a) lo scopo societario sia coerente con quanto disposto dal comma 1 dell’art.1;

b) siano rispettati i limiti temporali fissati dall’art. 2, che decorrono a partire dalla costituzione dello spin-off.

 

TITOLO IV – PROCEDURE

 

ART. 13 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE DI SPIN-OFF E START-UP

 

1. Il progetto per l'attivazione di spin-off o di start-up è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del CTS, previo parere favorevole del Senato accademico.

2. I proponenti presentano la proposta di costituzione, i cui contenuti sono specificati all’art. 14 del presente Regolamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del CTS si esprime anche sull’eventuale richiesta da parte del personale dell’Università ad assumere cariche direttive e amministrative.

4. Possono accedere alla procedura di costituzione di spin-off e start-up solamente le società che presentino un evidente collegamento tra il loro oggetto sociale e la ricerca scientifica universitaria.

5. Non possono accedere alla procedura di costituzione di spin-off e start-up, società il cui oggetto sociale prevalente sia legato ad attività di consulenza, a meno che tali consulenze siano caratterizzate da un’elevata innovazione.

 

 

ART. 14 – CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE

 

1. Oltre ai contenuti previsti dall’art. 3 del Decreto 10 agosto 2011 n. 168, la richiesta di autorizzazione per la costituzione di spin-off o di start-up deve riportare chiaramente:

a)  il nominativo del proponente che farà da referente nei rapporti tra la società e l’Università;

b)  la compagine sociale (con l’evidenza di chi abbia legami con l’Università), quote sociali e cariche assunte;

c)  nel caso di spin-off, la quota di capitale che si propone all’Università;

d)  l’oggetto sociale, con evidenza del/dei risultato/i della ricerca universitaria che si intende valorizzare e con evidenza degli aspetti innovativi;

e)   l’eventuale richiesta dell’uso di beni materiali e immateriali dell’Università.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:

a) un progetto imprenditoriale (business plan) dettagliato e contenente la descrizione puntuale delle attività, delle qualità tecnologiche e scientifiche del progetto (con evidenza dell’applicazione dei risultati della ricerca sviluppati in accademia e applicati nello spin-off/start-up), oltre ai contenuti previsti dall’art. 3 comma 2 del Decreto 10 agosto 2011 n. 168;

b) richiesta di autorizzazione del personale dipendente per il quale si preveda l’eventuale assunzione di cariche all’interno della nuova società e richiesta di autorizzazione a svolgere eventuale attività lavorative presso la stessa;

c) nel caso di spin-off, la bozza di statuto e di eventuali patti parasociali che devono prevedere l’obbligatorio adeguamento dello Statuto nel caso di modifiche del presente Regolamento;

d) nel caso di richiesta all’Ateneo di beni e servizi, l'uso di attrezzature o spazi, relativa bozza di contratto, che regoli la messa a disposizione di quanto richiesto;

e) delibera della/e struttura/e di afferenza dei docenti soci da cui risulti che l’attività dello spin-off o start-up non è in concorrenza con le attività di ricerca e conto terzi della struttura stessa;

f) dichiarazione del rispetto dei vincoli legislativi fissati per le attività oggetto di spin-off.

 

ART. 15 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA COSTITUZIONE

 

1. Per ogni incarico, remunerato o meno, ricevuto da spin-off o start-up i docenti e il personale tecnico-amministrativo deve dare corso alle registrazioni previste dal Regolamento per gli incarichi esterni. Inoltre, al termine di ciascun esercizio sociale, devono comunicare al competente ufficio dell'Università i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

2. Il personale dell’Università che partecipi a qualsiasi titolo a spin-off o start-up è tenuto a fornire, entro i termini richiesti, e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta scritta, anche a mezzo posta elettronica, qualsiasi atto, documento e informazione relativi allo spin-off o start-up, anche in relazione alla propria posizione personale, e in particolare è tenuto a comunicare tutta la documentazione e i dati necessari al fine di dare seguito ad adempimenti amministrativi in capo all’ente. In caso di mancata risposta senza giustificato motivo, l’Università può procedere con la revoca delle autorizzazioni concesse.

 

ART. 16 – PROCEDURA STRAORDINARIA DI RICONOSCIMENTO DI START-UP

 

1. Sempre fermo il limite temporale di cui all’art. 2 comma 1 lettera b, possono chiedere il riconoscimento di start-up società che prevedano la partecipazione di personale dell’Università nei seguenti casi:

a) siano società di capitali già costituite che, a seguito di una variazione della compagine proprietaria, prevedano il nuovo coinvolgimento di almeno un dipendente dell’Università, purché tale ingresso sia coerente con lo scopo specificato all’art.1, comma 1;

b) siano società di capitali già costituite di cui uno o più soci, a seguito di assunzioni o trasferimenti successivi alla costituzione, acquisisca la qualifica di dipendente dell’Università di Udine, purché detta società sia già riconosciuta come spin-off o start-up dall’Ateneo o dall’Ente di ricerca di provenienza.

2. La richiesta viene presentata secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14.

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 17 – DIVIETO DI CONCORRENZA

1. Poiché l’avvio e la partecipazione dell’Università a spin-off o start-up sono considerate attività strategiche per il perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali dell’Università, tali imprese devono svolgere attività che non siano in concorrenza con l’Ateneo e non lederne il decoro e la dignità.

2. Qualora lo spin-off o la start-up intraprenda una nuova attività, diversa da quelle indicate nell’oggetto sociale all’atto della costituzione, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al CTS tale nuova attività, ai fini della valutazione dell’esercizio di attività eventualmente concorrenti.

3. È fatto divieto allo spin-off o start-up di gestire o proporre iniziative progettuali e di conto terzi che sottraggano risorse all’Università.

4. Il CTS valuta eventuali violazioni del presente articolo, così come segnalate a norma dell’art. 5 comma 7, proponendo, laddove necessario, le opportune iniziative tra le quali la cessione delle quote detenute dall’Università e la revoca delle autorizzazioni.

 

ART. 18 – CONFLITTO D’INTERESSE

 

1. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalle disposizioni del codice di comportamento dei pubblici dipendenti e successive disposizioni e del Codice Etico dell’Università, si ha conflitto d’interesse quando un dipendente dell’Università, socio di spin-off o start-up, compia azioni o assuma comportamenti che procurino un indebito vantaggio per sé o la società spin-off o start-up.

2. L’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse, effettive o potenziali, possono essere segnalate al CTS, oltre che dall’interessato, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, da chiunque ne venga a conoscenza.

3. Qualora persistano, per qualsivoglia motivo, le condizioni di conflitto, il CTS propone agli organi competenti le opportune misure, tra cui la revoca delle autorizzazioni concesse al personale coinvolto.

4. È obbligo della società impegnarsi affinché il proprio fatturato non contempli più di un terzo di introiti provenienti da commesse per conto dell’Università per due esercizi successivi. Qualora si verifichi il superamento del limite, la società deve darne immediata comunicazione motivata al CTS che valuta se si è di fronte a una situazione di conflitto.

 

ART. 19 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

 

1. A spin-off o start-up può essere concesso, sulla base di un apposito contratto di licenza, l'utilizzo di apposito logo identificativo delle imprese nate dall’attività di ricerca svolta in Ateneo.

2. Il contratto di licenza deve prevedere tutele a garanzia dell’Università e condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. Le condizioni di licenza vengono definite dal CTS, tenuto conto delle specificità di spin-off e start-up. In ogni caso il contratto di licenza deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.

3. Nel caso di spin-off, l’utilizzo del logo di cui al comma 1 può essere concesso a titolo gratuito o oneroso. L’utilizzo del logo può essere considerato anche come apporto al capitale sociale dello spin-off da parte dell’Ateneo. L’eventuale negoziazione con lo spin-off è gestita dal CTS. Qualora l'Università cessi di essere socia dello spin-off, quest'ultimo deve interrompere con effetto immediato l’utilizzo del logo.

4. Nel caso di start-up l’autorizzazione all’uso del logo di cui al comma 1 ha carattere oneroso.

5. In ogni caso, gli spin-off e le start-up che utilizzino il nome e il logo di cui al comma 1 devono sollevare l’Ateneo da qualsivoglia responsabilità derivante da tale utilizzo. Inoltre devono garantire il rispetto e la tutela del buon nome dell’Università di Udine.

 

ART. 20 – PARTECIPAZIONI DI SPIN-OFF IN SOCIETÀ TERZE

1. Qualora lo spin-off assuma una partecipazione in una società terza è tenuto a:

a)    acquisire il preventivo assenso da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università, previo parere del CTS;

b)    trasmettere annualmente il bilancio o il progetto di bilancio e una relazione sulle attività della partecipata, preventivamente rispetto l’approvazione del bilancio dello spin-off.

2. Le autorizzazioni rilasciate al personale dipendente, non si estendono automaticamente alle attività svolte a favore delle società partecipate dallo spin-off stesso.

 

ART. 21 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

 

1. Fatta eccezione per i primi dodici mesi dalla costituzione o riconoscimento della società, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off o start-up è dello spin-off o start -up stesso. In tal caso, l’Università può chiedere licenza d’uso gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza, al solo fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali. Lo spin-off/start-up è tenuto a concedere tale licenza se non ricorrano gravi e motivate ragioni ostative. In nessun caso lo spin-off o start-up potrà godere a titolo esclusivo di know-how di titolarità dell’Università degli Studi di Udine generato anteriormente alla sua costituzione.

2. Ferma restando la disciplina di cui all’art. 65, comma 5, del D. Lgs. n. 30/2005, i risultati della ricerca svolta dallo spin-off o start-up e ascrivibili ai docenti si presumono conseguiti nell’ambito del proprio rapporto di lavoro con l’Università, secondo le normative vigenti e i regolamenti interni in materia.

 

TITOLO VI - DIPOSIZIONI TRANSITORIE

 

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’emanazione del Decreto Rettorale.

2. Le denominazioni che distinguevano le diverse tipologie di spin-off nell’ambito della normativa precedente vengono da subito sostituite sulla base delle definizioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

3. Gli spin-off accademici con più di cinque anni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono riconosciuti in via eccezionale come start-up per un periodo di dodici mesi dalla predetta data.

4. Per gli spin-off dell’Università con meno di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l’Università propone l’adeguamento dei propri statuti e dei patti parasociali al Regolamento stesso. Nel caso in cui tale adeguamento non avvenga nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del CTS, valuta l’opportunità del mantenimento della quota.