Regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale AI4CH – Artificial Intelligence for Cultural Heritage

Emanato con DR n. 1579 del 30.11.2022

Art. 1 – Istituzione

1. Presso l’Università degli Studi di Udine è istituito, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine, il Centro di Ricerca Interdipartimentale denominato AI4CH – Artificial Intelligence for Cultural Heritage.

2. Il Centro si configura come aperto alle collaborazioni interdipartimentali. Esso rappresenta un’autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM) e di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF).

Ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, con sedi operative sia presso i dipartimenti aderenti che presso gli spazi del Lab Village dell'Università di Udine.

3. Il Centro è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2022, acquisito il parere del Senato Accademico del 22.11.2022.

4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale.

Art. 2 – Finalità

1. Scopi del Centro sono:

a)   promuovere, svolgere e coordinare, in relazione anzitutto alle aree disciplinari 01 Scienze matematiche e informatiche, 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, direttamente o tramite i Dipartimenti, attività di ricerca innovative relative alle applicazioni di Intelligenza Artificiale al patrimonio culturale materiale e immateriale, a partire dalle seguenti linee di ricerca:

a.   Computer Vision con Machine/Deep Learning applicati a testi e documenti manoscritti dall'antico al contemporaneo: i. estrazione automatica dei paratesti da manoscritti e libri a stampa; ii. integrazione automatica di lacune di epigrafi e papiri in greco e latino; iii. riconoscimento, valutazione di prossimità, datazione e autorialità delle scritture manoscritte in diverse lingue; iv. implementazione di algoritmi per HTR (Handwritten Text Recognition, in collaborazione con DHMore e con École Pratique des Hautes Etudes); v. costituzione di dataset open access di testi manoscritti di differenti classi cronologiche e linguistiche, idonei a supportare sperimentazioni di Intelligenza Artificiale e in progressivo ampliamento;

b.   Natural Language Processing, Topic Modeling, Opinion Mining e Sentiment Analysis. È prevista l'applicazione inedita a testi dall'antico al contemporaneo oltre che ai social network, soprattutto su temi sociali rilevanti (primo triennio: medici medicina e pazienti, economia e società, studi di genere);

c.   Computer Vision con Machine/Deep Learning applicati in campo archeologico;

d.   Tecniche di AI e VR/AR per il patrimonio culturale (ricostruzione e modellizzazione di ambienti antropici e naturali, ricostruzione di manufatti artistici e architettonici);

e.   Text processing, information retrieval, information extraction;

f.    Human language technologies;

g.   Digital libraries;

b)   promuovere, sostenere e organizzare, anche in collaborazione con organismi dell’Università degli Studi di Udine o altri atenei, attività di ricerca e di diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni Open Access e organizzazione di convegni, attività di tirocinio e formazione;

c)   attivare convenzioni con istituzioni di ricerca nazionali e internazionali attive nel settore delle Digital Humanities, al fine di perseguire concrete collaborazioni e scambi di competenze e prodotti di ricerca sempre in ottica Open Access;

d)   mettere a disposizione prodotti e risultati della ricerca nel portale-repository del DIUM per consentirne la libera fruizione da parte della comunità scientifica.

Art. 3 – Adesioni

1. Al Centro possono presentare domanda di adesione:

a)   altri Dipartimenti dell’Università di Udine, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indichi le motivazioni della richiesta di adesione;

b)   professori e ricercatori dell’Università di Udine;

c)   studiosi ed esperti esterni;

d)   enti, istituzioni e associazioni che operano in ambiti attinenti alle attività del Centro.

2. Sulle domande di adesione, accompagnate, per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, dal curriculum scientifico e da ogni altro documento ritenuto utile, delibera il Consiglio Direttivo. L’adesione dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente deve essere rinnovata ogni tre anni dalla accettazione.

3. La decadenza opera immediatamente nel caso di mancato rinnovo della domanda, oppure a seguito di decisione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di richiesta dell’interessato o in altra ipotesi individuata dagli organi di governo dell’Ateneo.

Art. 4 - Organi

1. Gli organi del Centro sono:

a)   il Consiglio Direttivo;

b)   il Direttore.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Direttore, da sei membri, eletti dagli aderenti al Centro, convocati dal Direttore a tale scopo. Almeno i due terzi devono essere professori o ricercatori dell’Università di Udine.

2. Ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno degli enti, istituzioni e associazioni aderenti al Centro designano un rappresentante, individuato secondo le rispettive norme.

3. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici. I componenti sono rieleggibili.

4. Nel caso di anticipata cessazione di un componente del Consiglio, il Direttore convoca al più presto gli aderenti per la nuova elezione.

Art. 6 – Funzioni del Consiglio Direttivo

1.   Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

a)   eleggere il Direttore;

b)   svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;

c)   approvare i programmi di ricerca successivi al primo;

d)   deliberare sulle richieste di finanziamento;

e)   deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;

f)    deliberare sulle domande di adesione;

g)   autorizzare le spese;

h)   proporre agli organi preposti la stipula di convenzioni;

i)    proporre agli organi preposti la modifica del presente Regolamento;

j)    deliberare sullo scioglimento del Centro, secondo quanto previsto dall’art. 12.

Art. 7 – Direttore

1.   Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso che appartengono all’Università di Udine a tempo indeterminato.

2.   Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

Art. 8 – Funzioni del Direttore

1. Sono compiti del Direttore:

a)   convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;

b)   designare, fra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice Direttore incaricato della sua sostituzione;

c)   rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;

d)   curare le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro ed assumere le relative decisioni di sua competenza;

e)   dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;

f)    redigere annualmente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, da trasmettere al DIUM e ai Dipartimenti di cui è stata accolta la domanda di afferenza.

Art. 9 - Gestione patrimoniale

1. Il Centro opera negli spazi messi a sua disposizione dal DIUM o da altre strutture che aderiscono al Centro ai sensi dell’art. 3, comma 1 del presente Regolamento.

2. La responsabilità per i beni assegnati è in capo al Direttore del Centro.

Art. 10 – Risorse finanziarie

1. Il Centro gestisce in autonomia i fondi messi a sua disposizione da strutture dell’Ateneo o reperiti da finanziamenti pubblici e privati, entro i limiti di autonomia stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La rendicontazione delle relative spese è assoggettata alla medesima disciplina del Dipartimento che ne cura l’amministrazione ai sensi dell’art. 11.

Art. 11 – Personale

1. Il Centro opera avvalendosi del personale tecnico e amministrativo del DIUM o, su richiesta del Centro, di personale eventualmente messo a disposizione dal Direttore Generale.

Art. 12 – Scioglimento e trasformazione

1. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento del Centro, la delibera deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, entra in vigore alla data indicata dal Decreto rettorale di emanazione.