Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo

Emanato con D.R. n. 523 del 18.07.2002

Art. 1 - Oggetto



1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione a professori e ricercatori universitari di ruolo di compensi incentivanti l’impegno didattico, consistenti in un assegno aggiuntivo pensionabile, previsto dall’art. 24, comma sesto, del D. Lgs n. 29/1993 così come modificato e integrato dal D.Lgs n. 80/1998, e in applicazione dell’art. 4 della Legge n. 370/1999.
2. Il presente Regolamento definisce disposizioni integrative e applicative delle norme di Legge e si applica ai professori e ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università".

Art. 2 - Finalità



1. La disciplina delle procedure di erogazione al personale docente e ricercatore dell’Università prevista dal presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
a) adeguamento quantitativo dell'offerta didattica;
b) miglioramento qualitativo dell'offerta formativa;
c) diversificazione dell'offerta didattica;
d) miglioramento del rapporto tra studenti e docenti;
e) diffusione di metodologie e tecnologie innovative nell'attività didattica;
f) incremento dell'impegno nelle attività di orientamento nel sistema scolastico;
g) miglioramento delle attività di tutorato;
h) attuazione di strumenti tendenti alla riduzione degli abbandoni.
2. Tali finalità rappresentano criterio di interpretazione e di applicazione delle norme del presente Regolamento.

Art. 3 - Presupposti per l'erogazione dei compensi incentivanti



1. I compensi incentivanti di cui alla L. n. 370/99 spettano ai docenti e ricercatori universitari che:
a) abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e nel caso di personale universitario medico per l'attività intramuraria;
b) non svolgano attività didattica comunque retribuita in altre università o istituzioni pubbliche e private.

Art. 4 - Tipologia dei compensi



1. 1. I fondi destinati all'incentivazione dei docenti e ricercatori possono essere assegnati per:
a) almeno 120 ore annuali con attività didattica continua nel corso dell'anno accademico comprensiva di: lezioni, esercitazioni e seminari in tutti i corsi di studio compresi i corsi di dottorato e le attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente. Inoltre i docenti dovranno assicurare ulteriori impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione, l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento. Nello specifico i docenti ed i ricercatori che intendono concorre per l'assegnazione dei compensi incentivanti devono :
- svolgere attività didattica applicando metodologie e tecnologie innovative più coerenti con le tipologie del corso;
- o provvedere all'inserimento degli studenti per attività di tirocinio presso le aziende e le istituzioni;
- o essere impegnati in attività di accertamento del profitto degli studenti per un numero di accertamenti superiore a quello medio del corso di studio interessato;
- o organizzare e attuare iniziative formative propedeutiche, integrative e di recupero;
- o svolgere attività di orientamento preuniversitario presso le istituzioni scolastiche del territorio e attività di orientamento postuniversitario presso le aziende e le istituzioni per la promozione dei profili professionali prodotti dall'Università;
- o svolgere accertate attività di tutorato a favore degli studenti iscritti, con particolare riguardo all'inserimento dei nuovi iscritti e all'assistenza agli studenti in difficoltà;
- o assumere incarichi formali di organizzazione delle attività didattiche, ricoprendo responsabilità di direzione e coordinamento di strutture e iniziative didattiche.
b) Progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti e ricercatori con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero, approvati dai rispettivi Consigli di Facoltà e presentati al Senato accademico con relazione finale.
2. I compensi di cui al precedente punto 1 sono condizionati ad un giudizio almeno sufficiente relativamente livello di soddisfazione globale dei corsi impartiti dai docenti richiedenti.

Art. 5 - Assegnazione dei compensi



1. I compensi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti del Nucleo di Valutazione e approvati dal Senato Accademico.
2. Gli importi e i criteri di assegnazione sono deliberati previa comunicazione, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della quota assegnata all’Università di cui all’art. 24, comma sesto, del D. Lgs. n. 29/1993 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 80/1998 e dell’art. 4, comma primo, della Legge n. 370/1999.
3. Il fondo di cui al precedente comma secondo può essere integrato con risorse di bilancio, utilizzando anche le somme stanziate per la copertura di supplenze e affidamenti.

Art. 6 - Valutazione e controllo delle attività



1. L’effettivo svolgimento delle attività di cui al comma primo del precedente
art. 4 è verificato dal Nucleo di Valutazione sulla base di idonea documentazione definita in sede di deliberazione dei criteri e degli importi e di cui al comma primo del precedente art. 5.
2. L’effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto è determinato dal Nucleo di Valutazione.

Art. 7 - Pubblicità delle procedure



1. Le disposizioni e le priorità adottate dall’Università per l’erogazione dei compensi incentivanti sono rese pubbliche anche per via telematica.
2. I nominativi dei percettori dei compensi incentivanti sono resi pubblici anche per via telematica.

Art. 8 - Natura del presente regolamento



1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento d’Ateneo secondo quanto previsto dall’art. 64 dello Statuto e dall’art. 68, comma primo, lettera c) del Regolamento generale d’Ateneo.

Art. 9 - Entrata in vigore



1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vi\gore il giorno successivo a quello dell’emanazione del Decreto Rettorale.