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Regolamento per la gestione delle operazioni in economia Emanato con D.R. n. 90 del 08.02.2002 https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/regolamenti/amministrazione-finanza-e-contabilita/regolamento-per-la-gestione-delle-operazioni-in-economia-1 https://www.uniud.it/logo.png

Regolamento per la gestione delle operazioni in economia

Emanato con D.R. n. 90 del 08.02.2002
Indice dei contenuti

Art. 1 - Operazioni in economia



1. Le operazioni in economia consistono in acquisti, forniture, servizi e lavori per i quali, nel rispetto delle condizioni previste dal comma settimo dell’art. 56 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Università, non appare opportuno realizzare una gara o una trattativa.

2. Possono eseguirsi in economia da parte dell'Amministrazione Centrale, dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa gli acquisti, le forniture, i servizi o i lavori indicati al comma ottavo dell’art. 56 del predetto Regolamento di amministrazione.

Art. 2 - Limiti di spesa delle operazioni in economia



1. I limiti di spesa per l’Amministrazione centrale, i Centri di spesa e i Centri di gestione coincidono con i rispettivi limiti di autonomia stabiliti ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. c) ed f) dello Statuto di autonomia dell’Università.

Art. 3 - Operazioni in economia dell'Amministrazione Centrale



1. Alle operazioni in economia provvede il Direttore Amministrativo attraverso i competenti uffici amministrativi, eventualmente rilasciando delega ai Responsabili degli Uffici.

2. Alle operazioni di spesa di importo sino a Euro 20.000, IVA esclusa, si provvede mediante affidamento diretto.

3. Alle operazioni di spesa di importo superiore e fino al limite stabilito dall’art. 2 del presente Regolamento si provvede mediante la richiesta di offerta prezzi in base ad una descrizione dei lavori da eseguire o degli oggetti da acquistare, effettuata presso almeno tre ditte specializzate.

Art. 4 - Operazioni in economia dei Centri di Spesa



1. Alle operazioni in economia provvede, direttamente o in esecuzione di delibere dell'Organo Collegiale, il Direttore del Centro (Preside per le Facoltà) o il Coordinatore Generale qualora assegnato al Centro.

2. Alle operazioni di importo sino a Euro 5.000, IVA esclusa, si provvede mediante affidamento diretto.

3. Alle operazioni di spesa di importo superiore a Euro 5.000, IVA esclusa, e fino al limite stabilito dall’art. 2 del presente Regolamento si provvede mediante richiesta di offerta prezzi in base ad una descrizione dei lavori da eseguire o degli oggetti da acquistare, effettuata presso almeno tre ditte specializzate. Alle operazioni di spesa di importo superiore a tale limite definito dal Consiglio di Amministrazione si provvede mediante trattativa privata.

4. Alle operazioni di spesa di importo compreso tra Euro 10.000 ed il limite previsto dal Consiglio di Amministrazione, IVA esclusa, provvede l'Organo Collegiale della struttura.

Art. 5 - Procedimento di liquidazione



1. I provvedimenti di impegno delle spese indicate agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento firmati dal Direttore Amministrativo o dal Funzionario dallo stesso delegato per l'Amministrazione Centrale e dai Direttori dei Centri di Spesa, per i Centri medesimi, vengono trasmessi, dall'Ufficio competente alla gestione dei capitoli di bilancio, alla Ripartizione Finanziaria per la registrazione contabile e l'attribuzione di un numero progressivo che dovrà essere citato nei provvedimenti di liquidazione delle spese.

2. Ove si adottasse una procedura di decentramento per le operazioni contabili relative ai pagamenti, i provvedimenti di impegno verranno registrati direttamente presso gli ordinatori di spesa.

Art. 6 - Operazioni in economia dei Centri di Gestione



1. Alle operazioni in economia provvede, direttamente o in esecuzione di delibere dell'Organo collegiale, il Direttore del Centro.

2. Alle iniziative di spesa di importo sino a Euro 20.000, IVA esclusa, si provvede mediante affidamento diretto.

3. Oltre tale importo e fino al limite stabilito dall’art. 2 del presente Regolamento si provvede mediante richiesta di offerta prezzi in base ad una descrizione dei lavori da eseguire o degli oggetti da acquistare, effettuata presso almeno tre ditte specializzate.

4. Nell’ambito dei limiti stabiliti dal presente Regolamento, ogni Centro di gestione ha facoltà di definire autonomamente con ulteriori disposizioni le modalità di gestione delle operazioni in economia.

5. Eventuali deroghe alla richiesta di tre preventivi di cui al comma tre vanno adeguatamente motivate.

Art. 7 - Esecuzione dei lavori in economia



1. I lavori in economia possono essere effettuati nei casi e nei modi previsti dall’art. 56 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.

2. Alle iniziative di spesa di importo sino a Euro 20.000, IVA esclusa, si provvede mediante affidamento diretto.

Art. 8 - Casi particolari di ricorso al sistema in economia



1. Possono essere eseguiti in economia, fino al limite di valore di Euro 50.000, ove sia ravvisata la straordinarietà e l'urgenza:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente;

b) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

2. Per i casi menzionati nel comma 1 del presente articolo provvede il Rettore con proprio decreto.

Art. 9 - Normativa vigente



1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge e statutarie vigenti ed in particolare quelle del Regolamento d'amministrazione dell'Ateneo.

Art. 10 - Natura del Regolamento



1. Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno d'Ateneo ai sensi dell'articolo 64, comma 7 dello Statuto d'Autonomia.

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