Regolamento Generale d'Ateneo

Emanato con D.R. n. 458 del 20.09.2012

TITOLO I - Fonti normative e finalità

ART. 1 - FONTI NORMATIVE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, adottato per le finalità e con le procedure previste dallo Statuto dell’Università degli Studi di Udine, fissa norme relative alla organizzazione ed alle procedure di funzionamento degli organi di governo e delle strutture dell’Ateneo, nel rispetto della legge, dello Statuto, del Codice etico e dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.
2. Il Regolamento detta altresì norme sulla formazione degli atti normativi e amministrativi degli organi dell’Ateneo.

 

TITOLO II - Organizzazione e procedure di funzionamento degli organi centrali di governo dell'Ateneo


ART. 2 - RETTORE, SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il procedimento per l’elezione e la designazione deI Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è definito nel Regolamento Elettorale, approvato dal Senato Accademico, nel rispetto della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Per l’elezione del Rettore, è possibile presentare le candidature tra il sessantesimo giorno antecedente e il settimo giorno successivo al primo scrutinio, ove questo non abbia condotto all’elezione ai sensi del comma 3.
3. In prima votazione è eletto Rettore il candidato che ottenga almeno la maggioranza dei voti esprimibili, tenuto già conto della ponderazione dei suffragi del personale tecnico-amministrativo di cui all’art. 9, comma 3, lettera c) dello Statuto.
4. Precedentemente alla prima votazione, il Decano convoca un’assemblea del corpo elettorale per l’esposizione e la discussione dei programmi dei candidati.
5. L’eventuale secondo turno di votazione avrà luogo tra il quattordicesimo e il ventunesimo giorno successivo all’effettuazione del primo scrutinio. Risulta eletto il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti esprimibili ai sensi del comma 3.
6. L’eventuale terza votazione avrà luogo tra il settimo e il decimo giorno successivo all’effettuazione del secondo scrutinio. Risulta eletto il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti esprimibili ai sensi del comma 3.
7. Entro i sette giorni successivi al terzo scrutinio si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato in quest’ultimo il maggior numero di suffragi.
8. Il Decano fissa, contestualmente all’indizione, il calendario delle votazioni nel rispetto dei commi precedenti, tenuto conto che le operazioni di voto - da effettuarsi senza soluzione di continuità - non possono essere svolte tra il 1°e il 31 di agosto.


ART. 3 – DELEGATI DEL RETTORE

1. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo i delegati di area con il compito di esercitare funzioni rettorali per ampie aree di competenze e di svolgere le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza.
2. Il Rettore nomina altresì delegati per settori specifici di attività, che possono essere scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo.
3. I delegati sono nominati con decreto rettorale.


ART. 4 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale definisce, con propri atti, la struttura organizzativa interna dell’Ateneo, nonché i compiti, le funzioni e i poteri attribuiti a ciascun ufficio.


ART. 5 – DECADENZA DALLA CARICA

1. La disposizione di cui all’art. 58, comma 2, dello Statuto non si applica ai membri di diritto dei rispettivi organi, eccezion fatta per i membri di diritto del Consiglio degli Studenti.


ART. 6 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha il potere di acquisire dagli organi e uffici competenti gli atti e documenti relativi alla gestione amministrativa dell’Università.
2. I Revisori dei conti effettivi, o, in loro vece, i Revisori supplenti, possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti supplenti possono assistere alle riunioni del Collegio dei Revisori, anche in presenza dei componenti effettivi.


ART. 7 – NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo di Valutazione, sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili e cura l’esecuzione delle relative delibere.
2. Il Nucleo di Valutazione nomina al suo interno un Segretario che cura la stesura del verbale di ogni seduta del Nucleo e lo sottoscrive insieme al Coordinatore.
3. Tutti gli atti relativi agli ambiti di valutazione del Nucleo di Valutazione di cui all’art. 20 dello Statuto, sono trasmessi congiuntamente al Rettore, al Direttore Generale, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ivi compresa una relazione annuale redatta allo scopo di evidenziare i punti di merito o le criticità dei Corsi di studio.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’Ateneo, indica i termini entro i quali deve essere redatta, a cura del Nucleo di Valutazione, la relazione di cui al comma 3.
5. In relazione alle proprie competenze, il Nucleo di Valutazione ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici, strutture o articolazioni centrali e periferiche dell’Università; può chiedere verbalmente o per iscritto qualsiasi atto o notizia e può effettuare verifiche e accertamenti diretti.
6. Chiunque all’interno dell’Ateneo è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l’attività del Nucleo di Valutazione. Le richieste del Nucleo di Valutazione devono essere evase senza ritardo e comunque nel termine assegnato dallo stesso Nucleo nei casi di urgenza.
7. Il Nucleo di Valutazione dà la massima pubblicità agli esiti della propria attività nelle forme ritenute più idonee a raggiungere l’obiettivo di una capillare conoscenza dei risultati raggiunti.
8. I verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione e i documenti agli stessi inerenti sono consultabili secondo le modalità stabilite dall’art. 56, comma 4, dello Statuto.
9. In ogni caso, il Nucleo di Valutazione tutela la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o associazioni a norma delle leggi vigenti.
10. Per il suo funzionamento e la sua attività al Nucleo di Valutazione sono garantite adeguate risorse finanziarie, la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione e la cui gestione è affidata al Coordinatore.


ART. 8 - COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito Regolamento interno, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ministeriali.


ART. 9 - COMITATO PER LO SPORT

1. Il Comitato per lo sport ha la composizione e le competenze previste dalla legge n. 394/77 e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO III – Strutture didattiche, di ricerca e di servizio


ART. 10 - DIPARTIMENTI

1. I Dipartimenti esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni generali di cui alla legge e allo Statuto.
2. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e dallo schema tipo di Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti, possono essere stabilite dai singoli Dipartimenti.
3. A ciascun Dipartimento possono essere assegnati uno o più Corsi di studio secondo le modalità disciplinate dagli organi di governo. Il Dipartimento di “riferimento” è la struttura competente ai fini didattici.
4. Del Consiglio di Dipartimento fanno parte un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei componenti il Consiglio e comunque in numero non inferiore a tre, eletti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale.
5. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento designano, al loro interno, uno studente per ciascuno dei Corsi di studio che sono eletti a rappresentare, nella Commissione Didattica del Dipartimento di cui all’art. 32 dello Statuto, se istituita.
6. Fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad una unità per un numero di unità di personale afferenti al Dipartimento compreso tra uno e quattro ed un rappresentante aggiuntivo per ogni tre ulteriori unità di personale.


ART. 11 – CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

1. Il Coordinatore del Corso di studio viene eletto dai componenti del Consiglio del Corso fra i professori e i ricercatori di ruolo appartenenti allo stesso. Il suo mandato ha durata triennale, con decorrenza dall’inizio dell’anno accademico. Il Coordinatore può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Nel caso di Consigli unificati di Corso, ai sensi dell’art. 41, comma 4, dello Statuto, il Coordinatore viene eletto dai componenti del Consiglio unificato.
2. In ciascun Consiglio di Corso di studio, anche unificato, vengono eletti, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, fra gli studenti iscritti al Corso stesso, un numero di rappresentanti pari al 15% dei componenti il Consiglio e comunque in numero non inferiore a tre.
3. Nei Consigli di Corso di studio di area medica è eletta una rappresentanza dei docenti non universitari incaricati di insegnamento, in numero non superiore al 20% del numero dei professori e ricercatori universitari facenti parte del Consiglio. Tale rappresentanza viene eletta all'inizio di ogni anno accademico dagli stessi docenti non universitari impegnati nell'ambito di ciascun Corso di studio.
4. Nel caso di disattivazione di un Corso di studio, completato il ciclo didattico regolare, la struttura competente deciderà a quale Consiglio di Corso di studio faranno riferimento le pratiche residuali.


ART. 12 – DISCIPLINA DELLA AFFERENZA E DELLA AGGREGAZIONE DEI DOCENTI

1. I professori e i ricercatori hanno l’obbligo di afferire a un Dipartimento. Non è consentita l’afferenza a più di un Dipartimento.
2. I soggetti cui venga attribuito un incarico di insegnamento, i dottorandi, i borsisti, gli assegnisti di ricerca e i cultori della materia sono aggregati, a loro richiesta, rispettivamente alla struttura da cui proviene l’incarico, in cui si svolge la ricerca o cui afferisce il titolare dell’insegnamento, limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l’Università. Qualora l’attività di ricerca si svolga contemporaneamente in più Dipartimenti, l’interessato è aggregato al Dipartimento al quale afferisce il professore o ricercatore responsabile dell’attività di ricerca. Il Consiglio di Dipartimento non può rigettare la richiesta di aggregazione, ove la richiesta soddisfi i requisiti di cui al presente comma.
3. All’atto della presa di servizio, ogni professore o ricercatore di nuova nomina afferisce al Dipartimento che lo ha chiamato, salvo che nella delibera di chiamata sia diversamente disposto.
4. Ciascun professore o ricercatore può chiedere di afferire, trascorso almeno un anno dalla presa di servizio, ad altro Dipartimento, previo parere favorevole del Dipartimento di precedente afferenza. Le richieste di afferenza presentate da professori e ricercatori non appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento, risultanti da Regolamento del Dipartimento o da altro atto emanato da organi di Ateneo a ciò competente, non possono essere accolte, ad eccezione, previo parere favorevole del Dipartimento di precedente afferenza, dei seguenti casi:
a) particolari ragioni di comunanza dell’attività di ricerca condotta dal richiedente con l’attività svolta da altri professori o ricercatori del Dipartimento al quale viene presentata la richiesta;
b) particolari ragioni di comunanza dell’attività didattica condotta dal richiedente con l’attività didattica svolta dalla maggioranza dei professori o ricercatori del Dipartimento al quale viene presentata la richiesta.
(Dal 01.01.2016 il comma 4 del presente articolo è stato abrogato e sostituito dal comma 9 dall'art. 64 dello Statuto)
5. La richiesta di afferenza deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei professori e ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento.
(Dal 01.01.2016 il comma 5 del presente articolo è stato abrogato e sostituito dal comma 9 dall'art. 64 dello Statuto)
6. L’afferenza al nuovo Dipartimento è definitivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Dipartimento di precedente afferenza e sentito il Senato Accademico.
7. L’afferenza ad un Dipartimento non può avere una durata inferiore a un anno, salvo che l’interessato richieda di afferire ad un Dipartimento di nuova istituzione.
8. Per quanto attiene alle richieste di aggregazione si applica il comma 5. Qualora, pur convocato il Consiglio di Dipartimento non si riunisca o manchi il numero legale la richiesta di aggregazione si intende accolta.
9. Sulle richieste di afferenza, il Consiglio di Dipartimento delibera entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime. Decorso tale termine, l’interessato può rivolgere istanza al Rettore, il quale invita il Direttore del Dipartimento a convocare il Consiglio per deliberare sulla richiesta; ove il Direttore non provveda entro quindici giorni dalla richiesta del Rettore, questi dispone la convocazione d’ufficio del Consiglio.
10. Il Regolamento-tipo dei Dipartimenti disciplina coloro che a vario titolo possono accedere alle strutture dipartimentali.


ART. 13 – SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

1. Le strutture di coordinamento, denominate Scuole interdipartimentali, esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Senato Accademico definisce i requisiti per la istituzione di una Scuola, sulla base dei seguenti principi:
a) ampiezza, complessità, unitarietà dell’area disciplinare cui la Scuola fa riferimento;
b) funzionalità della Scuola alla razionalizzazione e al coordinamento secondo criteri omogenei delle attività didattiche di competenza di più Dipartimenti.
3. La partecipazione dei Dipartimenti ad una Scuola è disciplinata dai seguenti principi:
a) pertinenza all’area disciplinare cui fa riferimento la Scuola della totalità o comunque di una parte assai rilevante dell’attività didattica dei docenti afferenti al Dipartimento;
b) afferenza di ciascun Dipartimento a una sola Scuola, salvo eccezioni motivate (carattere interdisciplinare del Dipartimento).


ART. 14 – SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINA

1. La Scuola interdipartimentale di Medicina può essere istituita su richiesta dei Dipartimenti di area sanitaria e per essa valgono le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. I Dipartimenti di area sanitaria possono avvalersi della Scuola per la gestione di uno o più Corsi di studio secondo le modalità disciplinate dagli organi di governo. In tal caso, su mandato dei Dipartimenti, la Scuola è la struttura competente ai fini del coordinamento didattico dei predetti Corsi.
3. La Scuola garantisce l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche dalle funzioni di ricerca e insegnamento, recependo le delibere dei Consigli di Dipartimento e concertando le modalità più idonee al coordinamento delle predette funzioni con le strutture sanitarie di riferimento.


ART. 15 - COMMISSIONI PARITETICHE

1. In ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità alla legge e allo Statuto.
2. Le Commissioni paritetiche inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico una relazione per proporre linee di azioni al miglioramento della qualità delle strutture didattiche, considerando anche il posizionamento dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento nei confronti degli sbocchi professionali e occupazionali. Inoltre, le proposte considerano il monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Se al Dipartimento afferisce un numero di docenti e ricercatori superiore alle 80 unità, o se il Dipartimento non afferisce ad alcuna struttura di coordinamento, la Commissione paritetica sarà composta da un massimo di 10 membri. I componenti eleggono ogni biennio al loro interno un Coordinatore, scelto fra la componente docente, al quale spetta la convocazione delle riunioni anche su richiesta della maggioranza dei componenti.


ART. 16 – SCUOLA SUPERIORE

1. La Scuola superiore è un istituto di eccellenza che ha come scopo quello di creare una comunità di allievi e di docenti uniti in un progetto di formazione e approfondimento scientifico in un quadro interdisciplinare.
2. La Scuola si affianca ai corsi universitari diretti al conseguimento del diploma di laurea, con il compito di organizzare corsi avanzati anche di carattere interdisciplinare, integrativi rispetto ai normali corsi universitari, al fine di favorire una più qualificata preparazione degli studenti.
3. Sono organi della Scuola superiore:
a) il Direttore, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i docenti di prima fascia;
b) il Consiglio della Scuola, presieduto dal Direttore. Il Consiglio è composto da un professore di prima fascia per ciascuno dei Dipartimenti dell'Università, designato dai componenti dei rispettivi Consigli; da due studenti della Scuola, nonché dal Direttore Generale o da un suo delegato, i quali ultimi concorrono a formare il numero legale solo se presenti;
c) il Vice-direttore, designato dal Direttore tra i docenti di prima fascia del Consiglio.
4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e la sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta consecutiva.
5. Alla Scuola superiore sono ammessi, per concorso a numero chiuso, studenti aventi i requisiti previsti da apposito bando. Gli studenti ammessi, qualora intendano frequentare la Scuola, si iscrivono ai Corsi di studio dell’Ateneo corrispondenti al concorso vinto.
6. Agli studenti che completano il ciclo di studi integrativi stabiliti dalla Scuola superiore, che abbiano conseguito i crediti formativi interni presso la Scuola superiore, nonché la laurea magistrale o altro titolo di livello equivalente presso l’Università di Udine, viene conferito - previa valutazione di una Commissione appositamente costituita - uno specifico diploma di licenza secondo le modalità previste dal Regolamento della Scuola.
7. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola superiore sono disciplinate dal Regolamento Generale d’Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, e dal Regolamento interno.


ART. 17 - CENTRI DI RICERCA

1. Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, l’Università può istituire Centri di Ricerca Dipartimentali e interdipartimentali.
2. I Centri sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato, che agisce su richiesta dei Dipartimenti interessati alla costituzione dei Centri.
3. La richiesta di costituzione del Centro deve indicare:
a) gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno e comportanti un programma almeno triennale di attività;
b) i Dipartimenti partecipanti all'iniziativa (di seguito definiti strutture di riferimento) che si impegnano, con delibera dei relativi Consigli, a sostenere il Centro stesso;
c) gli eventuali enti e soggetti esterni disponibili a collaborare e a fornire risorse anche sulla base di contratti e convenzioni;
d) i nominativi dei professori e dei ricercatori, eventualmente anche appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro;
e) un piano economico-finanziario, su base triennale, in cui siano specificate le risorse necessarie per il funzionamento del Centro, per la durata delle sue attività, nonché quelle di provenienza esterna all'Ateneo.
4. Alla scadenza di ciascun triennio deve essere rinnovata la procedura di cui sopra, a pena di scioglimento del Centro.
5. La richiesta è accompagnata dalla bozza di Regolamento di funzionamento del Centro con le norme relative agli organi – tra i quali devono essere previsti un Direttore e il Consiglio – e al loro funzionamento.
6. L'impegno delle strutture di riferimento si intende assunto, salvo apporti ulteriori, per l'intera durata del programma pluriennale alla base della costituzione del Centro.
7. I Centri possono usufruire di contributi e finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento e assumere, d'intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa propria delle strutture di riferimento.
8. Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta alle strutture di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi istitutivi del Centro e al Rettore, anche nella sua qualità di Presidente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.


ART. 18 - CENTRI DI SERVIZIO DI ATENEO

1. I Centri di servizio di Ateneo assicurano servizi di particolare complessità e di interesse generale dell'Ateneo.
2. Il Centro è istituito con atto del Direttore Generale, su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico.
3. La delibera istitutiva del Centro indica gli spazi, l'organico di personale tecnico e amministrativo e le dotazioni assegnate, fermo restando che il Centro non gode di autonomia finanziaria.
4. Le funzioni del Centro, la composizione e le modalità di designazione degli organi preposti alla sua gestione, gli obblighi in materia amministrativa e contabile sono definiti nel Regolamento del Centro, da approvarsi secondo le norme previste dallo Statuto.

TITOLO IV – Norme comuni sul funzionamento degli organi collegiali


ART. 19 – CALENDARIO, CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Il calendario delle sedute degli organi collegiali, predisposto dal Presidente dell’organo, è comunicato ai componenti con il maggior anticipo possibile.
2. Nel caso di sedute che per qualunque motivo non sia stato possibile includere nel calendario, la comunicazione della data, dell’ora e del luogo dev’essere data non appena il Presidente li abbia stabiliti.
3. Il Presidente convoca l’organo:
a) in via ordinaria, mediante avviso da inviare ai componenti, di regola all’indirizzo di posta elettronica assegnato in via istituzionale dall’Ateneo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, salva espressa richiesta in forma scritta dell’interessato, cui spetta eventualmente indicare una diversa modalità di trasmissione;
b) in via straordinaria, mediante avviso da inviare ai componenti, di regola all’indirizzo di posta elettronica assegnato in via istituzionale dall’Ateneo, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, salva espressa richiesta in forma scritta dell’interessato, cui spetta eventualmente indicare una diversa modalità di trasmissione;
c) in caso di urgenza, mediante comunicazione telefonica o altra modalità che consenta la tempestività della convocazione, che dovrà essere effettuata ai componenti, presso la loro residenza o domicilio, almeno 24 ore prima dell’ora di convocazione del Consiglio.
4. Le convocazioni in via «ordinaria» e «straordinaria» sono effettuate per iscritto con indicazione anche dell’ordine del giorno. La convocazione in via di «urgenza» deve esplicitare pure il motivo della convocazione.
5. La presenza alla seduta di tutti i componenti l’organo sana eventuali vizi della convocazione.
6. L’ordine del giorno, deciso e sottoscritto dal Presidente, è predisposto dal competente ufficio amministrativo.
7. Un terzo dei componenti dell’organo collegiale può, con richiesta scritta e motivata, sia chiedere l’inserimento di uno o più punti nell’ordine del giorno, sia chiedere al Presidente la convocazione di una seduta dell’organo, da tenersi entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza.
8. In caso di composizione variabile dell’organo collegiale, gli argomenti di competenza delle varie componenti vanno chiaramente indicati nell’ordine del giorno. Di regola, quest’ultimo prevede la trattazione dei diversi argomenti partendo da quelli di competenza della composizione più ampia dell’organo. Nei casi in cui lo ritenga necessario, il Presidente può predisporre, motivando, un ordine del giorno che preveda un ordine diverso dal predetto, oppure, in apertura di seduta, chiedere la modifica dell’ordine di trattazione degli argomenti: l’assenso alla variazione va dato dall’organo nella composizione originariamente convocata per prima.
9. Il Presidente può chiedere l’approvazione di un ordine del giorno variato laddove tra la convocazione e la seduta siano intervenuti fatti nuovi urgenti.
10. Il numero legale di partecipazione all’organo è costituito dalla metà più uno degli aventi diritto a partecipare alle sedute, non considerati i soggetti di cui all’art. 55, comma 1, dello Statuto, a meno che non intervengano alla seduta. Per “iniziative accademiche” di cui al citato art. 55, comma 1, lettera e) dello Statuto, devono intendersi iniziative istituzionali, diverse dall’attività didattica ordinaria, organizzate da strutture dell’Ateneo o alle quali queste ultime aderiscono.
11. In apertura di seduta, il Presidente chiede l’approvazione dell’ordine del giorno e procede con i punti di quest’ultimo che non richiedano votazioni.
12. L’organo convocato in caso di urgenza delibera esclusivamente sull’oggetto o gli oggetti posti all’ordine del giorno.
13. Il numero legale di partecipazione deve sussistere prima di ogni votazione. La verifica dello stesso può comunque essere richiesta, in ogni momento, da ciascun componente dell’organo. Ove il Presidente constati, d’ufficio o su invito, la mancanza del numero legale di partecipazione, sospende o interrompe la seduta, a seconda che sussista o no la possibilità di sanare la mancanza del numero legale entro trenta minuti dall’avvenuta constatazione.
14. Nel corso della seduta non possono essere trattate questioni non inserite nell’ordine del giorno della stessa, ad eccezione del caso in cui siano presenti a quest’ultima almeno i 2/3 dei componenti l’organo e che una richiesta di trattazione venga effettuata, in ordine ad argomenti di ordinaria amministrazione, da almeno i 3/4 dei presenti. Regola analoga vale per deliberare su argomenti originariamente posti tra le «comunicazioni», o le «varie ed eventuali».
15. È ammessa la partecipazione per delega solamente per i componenti di diritto. Alle condizioni menzionate dallo Statuto é consentita la partecipazione alle sedute in via telematica.


ART. 20 – DELIBERAZIONI E VERBALI DELL’ORGANO COLLEGIALE

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto sia altrimenti disposto da fonti di rango superiore rispetto al presente Regolamento. La delibera si intende approvata quando ottiene voti favorevoli almeno pari alla maggioranza assoluta dei presenti.
2. In caso di parità, il voto del Presidente, o di chi esercita al posto suo la funzione di Presidente dell’organo, vale doppio.
3. Quando su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera e nessuna abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente può proporre all’organo collegiale di votare in alternativa le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. In tale sola ipotesi, si considera approvata la proposta che ottiene la maggioranza, seppure relativa.
4. Salvo quanto sia altrimenti disposto da fonti di rango superiore rispetto al presente Regolamento, il Presidente dell’organo collegiale illustra il significato del voto e decide la modalità, nonché l’ordine di svolgimento delle votazioni seguite dall’organo. Avverso tali decisioni, qualunque componente dell’organo può - prima del voto - proporre una mozione d’ordine che si considera approvata quando ottenga un numero di voti favorevoli superiore a quello dei voti contrari. Non rientrano nel computo dei voti gli astenuti.
5. Ove non diversamente stabilito, le deliberazioni, il cui risultato viene annunciato dal Presidente dell’organo, si intendono immediatamente esecutive, anche prima della loro formale verbalizzazione.
6. Delle adunanze dell’organo viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della struttura amministrativa competente. Qualora previsto dalla normativa vigente, o qualora motivatamente richiesto, copia è trasmessa al competente o all’istante ufficio dell’Amministrazione Centrale.
7. Il verbale deve indicare:
a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
b) ordine del giorno;
c) indicazione della convocazione e della sua regolarità;
d) il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e di quelli che si assentano o si presentano in corso di seduta. In queste ultime ipotesi, va indicata l’ora di entrata e/o uscita, nonché il punto dell’ordine del giorno in quel momento trattato. Quanto ai componenti assenti, va indicata a verbale la distinzione tra giustificati e ingiustificati;
e) l’indicazione del Presidente della seduta;
f) l’indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
g) i termini essenziali della discussione;
h) l’indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti;
i) la firma del Presidente e del Segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
8. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione deve consegnarne il testo al Segretario nel corso della seduta.
9. Il verbale si dà, di regola, per letto dai componenti l’organo. Questi ultimi lo approvano nel corso della prima seduta utile dopo la messa a disposizione del verbale ai componenti stessi.
10. Ove non diversamente e motivatamente stabilito, i verbali sono pubblici e possono essere consultati, secondo la vigente normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, dagli aventi diritto nel luogo ove essi sono custoditi e, se disponibili, anche con modalità telematiche.
11. In assenza di chi, di diritto, dovrebbe svolgere la funzione di Segretario verbalizzante della seduta, il Presidente individua, in apertura di riunione, un componente dell’organo cui affidare la cura della redazione e della sottoscrizione del verbale, salvo che tale incombenza venga affidata a un componente del personale tecnico-amministrativo.
12. Estratti, anche anticipati, del verbale vengono trasmessi, a cura e con sottoscrizione del solo Segretario, agli organi dell’Ateneo e agli Uffici amministrativi per quanto di loro competenza e unicamente in comprovati e motivati casi di urgenza. Per adempimenti di rilevanza esterna alla sfera propria dell’Amministrazione dell'Università di Udine, gli estratti vengono trasmessi, unitamente a una comunicazione accompagnatoria del Presidente dell’organo, per il tramite del Segretario.

TITOLO V - Autonomia regolamentare

 

ART. 21 - REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO

1. Qualora lo Statuto espressamente attribuisca a organi appartenenti alle strutture didattiche, di ricerca e amministrative dell’Università il potere di emanare Regolamenti, tali organi devono rispettare la disciplina posta dal presente Regolamento.


ART. 22 - PROCEDURA DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono approvati – salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto – a maggioranza assoluta, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su proposta della struttura o dell’organo di cui dispongono la disciplina.


ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Presidenti dei Consigli di Corso di studio in essere secondo la previgente disciplina proseguono il loro mandato nella veste di Coordinatori del Corso sino alla scadenza del mandato originario. I Coordinatori già eletti all’entrata in vigore del presente Regolamento restano in carica tre anni accademici compreso quello di elezione.
2. In sede di prima applicazione i Centri interdipartimentali in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si trasformano nei Centri di ricerca di cui all’art. 17, sottostando alle disposizioni ivi previste, con eccezione di quelle relative alla istituzione.
3. In sede di prima applicazione i Centri di servizio di cui all’art. 18 sono i seguenti: Centro linguistico e audiovisivi (CLAV); Azienda Agraria “A. Servadei” - Centro universitario di servizi per la ricerca e la didattica in Agricoltura (CUSA).


ART. 24 - EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, previa verifica ministeriale di legge, viene emanato con decreto del Rettore.