Regolamento per l’affidamento di incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240
Emanato con D.R. 557 del 07.08.2025
Art. 1 – Finalità
1. L’Università degli Studi di Udine, di seguito denominata “Università”, può conferire incarichi di ricerca, ai sensi dell’art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240, al fine dell’introduzione di giovani studiosi alla ricerca e all’innovazione, sotto la supervisione di un responsabile scientifico, contribuendo in tal modo alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali di promozione dello sviluppo e del progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca.
2. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
3. Il profilo professionale, a livello europeo, dell’incaricato di ricerca è: R1 – ricercatore junior.
ART. 2 – Requisiti
1. Possono essere destinatari degli incarichi di ricerca giovani studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Per partecipare alla procedura di selezione, i candidati non devono aver compiuto i quaranta anni di età alla data di scadenza dell’avviso.
3. Fermo restando i vincoli posti dai commi precedenti, ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi. In nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca né l’essere stato beneficiario di altri incarichi di ricerca e/o di borse di ricerca post lauream.
4. Non possono partecipare a procedure di selezione di cui al presente regolamento, né essere beneficiari di incarico di ricerca, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell’incarico di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente al dipartimento o alla struttura sede dell’attività dell’incarico di ricerca, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università. I candidati, all’atto della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva in merito all’assenza di tali situazioni di conflitto d’interesse ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.
5. Non possono partecipare alla procedura di selezione i candidati che sono stati titolari di incarichi di ricerca anche presso istituzioni diverse per un periodo anche non continuativo che, sommato alla durata complessiva dell’incarico oggetto di avviso, sia pari o superiore complessivamente a tre anni, fatto salvo quanto previsto all’art. 4 comma 2 per le azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
6. Sono esclusi dalla procedura di selezione per il conferimento di incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 e il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 382.
ART. 3 - Importo e trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
1. Il trattamento economico minimo per i titolari di incarichi di ricerca è determinato dall’Università nel rispetto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale. Fermo restando il trattamento economico minimo, l’importo annuale lordo dell’incarico è determinato dalla struttura di riferimento in rapporto ai requisiti di accesso richiesti dall’avviso e dalla complessità dell’attività prevista.
2. Agli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia di congedo obbligatorio per maternità, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12.07.2007 e, in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 788, della legge 27.12.2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 12.07.2007 è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’incarico di ricerca, con oneri a carico della struttura proponente.
4. Il trattamento economico dell’incarico di ricerca è erogato in rate mensili posticipate.
5. L’onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico dei titolari di incarichi di ricerca, qualora non già coperto dall’Ateneo.
ART. 4 – Durata
1. L’incarico di ricerca può avere una durata compresa tra uno e tre anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe. Un medesimo soggetto non può essere titolare di incarichi di ricerca per più di tre anni, anche presso istituzioni diverse.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, l’avviso indica la durata dell’incarico di ricerca e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo o proroga. Il termine massimo di tre anni è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30.12.2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini del computo dei termini di cui al presente articolo non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
ART. 5 – Procedure
1. Fatta eccezione per quanto disposto dall’art. 9, gli incarichi di ricerca vengono conferiti a seguito:
a) della pubblicazione di un unico avviso di selezione relativo ad una o più aree scientifiche di interesse dell’Università rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare, seguito dalla presentazione di specifici progetti di ricerca da parte dei candidati;
b) della pubblicazione di avvisi di selezione relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, con indicazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare.
2. L’avviso contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sulla durata dell’incarico e sulle modalità di rinnovo o proroga, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. L’avviso contiene inoltre la contestuale nomina delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 7.
3. L’avviso è reso pubblico per via telematica sull’Albo Ufficiale di Ateneo e secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente.
4. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a quindici giorni.
5. Il conferimento dell’incarico può avvenire, oltre che a seguito di procedure di cui al comma 1 e all’art. 9, espletate dall’Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall’Unione europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, all’interno di procedure di finanziamento competitivo che prevedano l’assunzione del vincitore, a seguito della valutazione del profilo del candidato e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
ART. 6 - Programmazione e finanziamento
1. Gli incarichi di ricerca di cui all’art. 5 sono finanziati con fondi esterni, con fondi a disposizione dei dipartimenti e delle strutture dell’Università finalizzati alla realizzazione del programma di ricerca oggetto dell’incarico e/o con fondi a disposizione del bilancio dell’Università.
2. Gli organi di governo dell’Università stabiliscono periodicamente i criteri e le modalità di finanziamento degli incarichi di ricerca con fondi iscritti a bilancio dell’Università, in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche dell’Ateneo.
ART. 7 – Commissione giudicatrice
1. La valutazione comparativa delle candidature viene effettuata da una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è composta da almeno tre docenti e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Università, di esperti esterni di elevata qualificazione, italiani o stranieri.
3. La Commissione giudicatrice nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
4. La Commissione valuta l’equivalenza del titolo conseguito all’estero ai fini della sola ammissione al concorso.
ART. 8 – Selezione
1. La selezione è per titoli o per titoli e colloquio.
2. La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti attribuibili a ciascun candidato. Gli incarichi di ricerca sono attribuibili, nel rispetto della graduatoria, a candidati che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli o titoli e colloquio) di 70/100 (settanta centesimi).
3. La Commissione valuta tra i titoli le pubblicazioni, i titoli scientifici e accademici, le attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati, le lettere di presentazione da parte di personalità scientifiche, il programma di ricerca qualora richiesto dall’avviso, il curriculum vitae.
4. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei verbali per l’assegnazione dei relativi punteggi.
5. I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati nel corso del colloquio, ove previsto.
6. L’Università assicura la pubblicità dell’esito della valutazione comparativa espresso dalla Commissione su ciascun candidato.
ART. 9 – Conferimento diretto di incarichi di ricerca
1. In deroga alle procedure selettive previste nell’articolo 5, l'Università può conferire in modo diretto incarichi di ricerca nel caso di finanziamenti esterni, ottenuti a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi.
2. Il conferimento diretto di incarichi di ricerca avviene previo avviso pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. L’avviso, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli aspiranti candidati, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sulla durata dell’incarico e sulle modalità di rinnovo o proroga, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
3. La valutazione delle manifestazioni di interesse avviene per soli titoli da parte del responsabile scientifico del progetto di ricerca oggetto dell’avviso. Ai soli fini di approfondimento dei titoli dichiarati, il responsabile scientifico potrà sentire i singoli candidati. È facoltà del responsabile scientifico avvalersi del parere di esperti di elevata qualificazione, italiani o stranieri, ai fini di una valutazione completa delle manifestazioni di interesse pervenute.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 3 qualora la valutazione delle manifestazioni di interesse si svolga a livello di network progettuale nel rispetto delle regole del finanziamento di cui al comma 1, la modalità della valutazione seguirà dette regole, fatta salva la partecipazione del responsabile scientifico alla procedura valutativa.
5. L’incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato in possesso del profilo scientifico-professionale ritenuto migliore allo svolgimento dell’attività di ricerca prevista nel progetto oggetto dell’avviso, individuato come tale dal responsabile scientifico.
6. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet di Ateneo.
7. Alle procedure di conferimento diretto di cui al presente articolo, si applicano i principi di trasparenza e pubblicità.
ART. 10 – Incompatibilità
1. L’incarico di ricerca è incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). È inoltre incompatibile con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L’incarico di ricerca è inoltre incompatibile con:
a) altri incarichi di ricerca;
b) gli incarichi post-doc di cui all’art. 22 bis della legge 30.12.2010, n. 240;
c) i contratti di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240;
d) i contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240;
e) gli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240 (nel testo previgente al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79);
f) lo status di lavoratore subordinato a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, fatta salva la possibilità di fruire di un periodo di aspettativa senza assegni da parte del datore di lavoro.
3. I titolari di incarichi di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo non rientranti nelle tipologie di cui al comma precedente, purché aventi carattere occasionale, previa comunicazione scritta al responsabile scientifico ed a condizione che tale attività:
- sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell’attività di ricerca;
- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di incarico;
- non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.
4. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 4, i dipendenti subordinati a tempo parziale pari o inferiore al 50% possono risultare titolari di incarichi di ricerca previa approvazione della struttura di riferimento ed a condizione che tale attività:
- sia valutata dal responsabile scientifico compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di incarico;
- non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.
ART. 11 – Diritti e doveri dei titolari di incarichi di ricerca
1. L’attività del titolare dell’incarico di ricerca deve svolgersi nell’ambito del programma di ricerca oggetto dell’incarico e non esserne supporto meramente tecnico.
2. I titolari degli incarichi di ricerca hanno diritto di avvalersi delle attrezzature del dipartimento o della struttura presso la quale svolgono la loro attività di ricerca e a usufruire dei servizi a disposizione del personale di ruolo dell’Università secondo le regole interne vigenti.
3. I titolari degli incarichi di ricerca hanno l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse con atto scritto dal responsabile scientifico, su richiesta motivata dell’interessato. Qualora in virtù della loro permanenza nelle strutture dell’Ateneo i titolari degli incarichi di ricerca vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all’Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l’Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell’ambito dell’attività di ricerca ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell’Università resta in capo all’Università degli Studi di Udine. L’Università riconosce ai titolari degli incarichi di ricerca inventori il diritto morale alla paternità dell’invenzione e, in caso di sfruttamento commerciale della stessa, un equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento per la gestione e valorizzazione della proprietà industriale. Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali previste dal decreto legislativo 10.02.2005, n. 30 e
successive modifiche e integrazioni.
4. Il titolare dell’incarico di ricerca deve rispettare le politiche dell’Università sull’accesso aperto.
5. Il titolare dell’incarico di ricerca svolge la sua attività nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell’Università.
6. I titolari degli incarichi di ricerca sono tenuti a presentare con le scadenze previste dal contratto, al dipartimento o alla struttura nella quale operano, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico.
ART. 12 – Conferimento degli incarichi di ricerca
1. Gli incarichi di ricerca sono conferiti mediante contratto di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e che regola la collaborazione all’attività di ricerca definendo diritti e doveri delle parti.
2. L’attività oggetto degli incarichi di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
- stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca, che costituisce l'oggetto del rapporto;
- carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dell’Ateneo;
- svolgimento in condizione di autonomia, sotto la supervisione di un responsabile scientifico, nei soli limiti del programma di ricerca in cui è inserito, senza orario di lavoro predeterminato.
ART. 13 – Il responsabile scientifico
1. Il responsabile scientifico è un professore dell’Università di prima o di seconda fascia o un ricercatore, anche a tempo determinato, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizioni di autonomia, le attività di ricerca affidate al titolare dell’incarico di ricerca. I ricercatori a tempo determinato possono svolgere il ruolo di responsabile scientifico solo qualora possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del relativo incarico di ricerca.
ART. 14 – Decadenza e risoluzione dell’incarico di ricerca
1. Decadono dal diritto all'incarico di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non si presentino presso il dipartimento o la struttura sede dell’attività di ricerca nei termini previsti dall’avviso, fatte salve deroghe previste dall’avviso stesso.
2. Il contratto per l’incarico di ricerca può essere risolto, previa contestazione e termine per controdeduzioni dell’interessato, per:
a) violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 10;
b) violazione al Codice Etico e di Comportamento dell’Università.
3. Il contratto per l’incarico di ricerca può essere inoltre risolto, previa contestazione e termine per controdeduzioni dell’interessato, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dal dipartimento o dalla struttura interessata, per:
a) inadempimento delle obbligazioni poste a carico del titolare dell’incarico, per il quale si fa riferimento all’art. 1453 e seguenti del codice civile;
b) giudizio negativo espresso dal responsabile scientifico sull’attività svolta dal titolare dell’incarico.
4. Il recesso da parte del titolare dell’incarico di ricerca deve avvenire nei termini e con le modalità previsti dal contratto.
ART. 15 – Attività assistenziale
1. Gli incarichi di ricerca, che implicano attività assistenziale, devono essere preventivamente concordati con l’istituzione sanitaria di riferimento.
ART. 16 – Norme finali
1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.