Regolamento recante norme per la formazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023
Emanato con D.R. 388 del 18.06.2025
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’istituto del fondo di incentivazione per le attività tecniche svolte dai dipendenti dell’Università degli Studi di Udine, in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Gli incentivi sono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività o funzioni tecniche indicate nell’allegato I. 10 al D.Lgs. 36/2023 e successive disposizioni modificative o sostitutive:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento; collaboratori e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara e affidamento;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.
2. Il presente regolamento si applica:
a) ai lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
b) ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 nel caso in cui sia prevista attività di progettazione;
c) ai servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 nel caso in cui è nominato il Direttore dell’esecuzione;
d) ai servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 7 del presente Regolamento.
3. Il Direttore dell’Esecuzione è individuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 dell’Allegato II. 14 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, comma 1.
Art. 3 - Soggetti beneficiari e loro individuazione
1. 1. I soggetti beneficiari sono individuati nel personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Udine che svolge direttamente, ovvero collabora, alle attività e funzioni di cui all’art. 2 del presente regolamento, in relazione alle rispettive responsabilità assunte.
2. La nomina del Responsabile Unico di Progetto, degli eventuali Responsabili di procedimento per le diverse fasi, del Direttore dell’Esecuzione o Direttore dei Lavori, è effettuata dal Dirigente o dal Responsabile amministrativo della struttura competente, anche per una pluralità di affidamenti. Gli altri ruoli di cui all’art. 2, comma 1, e i collaboratori che andranno a comporre il Gruppo di Lavoro saranno nominati dal Dirigente o dal Responsabile amministrativo della struttura, su proposta del Responsabile Unico di Progetto. In caso di individuazione di collaboratori afferenti ad altre unità organizzative, compreso il personale afferente alle strutture dipartimentali, dovrà esserci il consenso del Responsabile della struttura di appartenenza.
3. Il Dirigente o il Responsabile amministrativo della struttura competente alla nomina, è individuato negli atti di organizzazione.
4. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle attività o funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l’individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche responsabilità, competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
5. L’insieme dei beneficiari, così come individuati ai sensi del comma 2, è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell’opera, lavoro, fornitura o servizio.
6. Gli atti di nomina dei soggetti di cui al comma 2 indicano:
- l’opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare;
- l’importo presunto dell’affidamento, al netto dell’IVA, come determinato ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento;
- i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di lavoro;
- il cronoprogramma delle attività da svolgersi;
- le quote presunte da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro.
7. I contenuti di cui al comma precedente possono far parte di più atti correlati.
8. In casi eccezionali e motivati sono possibili variazioni dei beneficiari e delle quote loro spettanti, nei limiti indicati dalla tabella allegata e di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del presente Regolamento. Le variazioni sono disposte con atto del Dirigente o Responsabile amministrativo della struttura competente, sentito il Responsabile Unico di Progetto o su proposta dello stesso.
Art. 4 - Costituzione e destinazione del fondo di incentivazione
1. La percentuale massima prevista dal D. Lgs. 36/2023, non superiore al 2% dell'importo posto a base di affidamento (comprensivo di oneri per la sicurezza) di un'opera o un lavoro, servizio o fornitura, viene graduata secondo i seguenti criteri:
a) 2% per lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie definite all’art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023;
b) 1,8% per lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore alle soglie definite all’art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e inferiore a 1.000.000 di Euro;
c) 1,6% per lavori, servizi o forniture di importo a base di gara pari o superiore a 1.000.000 e inferiore a 5.000.000 di Euro;
d) 1,4% per lavori, servizi o forniture di importo a base di gara pari o superiore a 5.000.000 di Euro.
2. L'80% della quota, così come individuata sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, è ripartita tra i soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento in relazione all’attività svolta secondo le fasi e le percentuali indicate nella tabella allegata. Eventuali scostamenti dalle predette percentuali sono consentiti, sia aumento che in diminuzione, nel limite di 4 punti percentuali, sempre nel rispetto del limite percentuale totale complessivo, e devono essere adeguatamente motivati.
3. Il restante 20% della quota di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, sarà destinato alle finalità di cui all’art. 45, commi 6 e 7, del D.Lgs 36/2023.
4. Le quote definite al comma 1 devono essere previste e inserite tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera e del lavoro, del servizio o della fornitura, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
5. In caso di lavori, servizi o forniture acquisiti tramite Centrali di committenza, tra le quali Consip s.p.a., il fondo di cui all’art. 4, comma 2, è costituito dalla sola quota parte relativa alla fase esecutiva, nella misura percentuale indicata nella tabella in All. 1.
Art. 5 - Ripartizione del fondo di incentivazione
1. La ripartizione del fondo di incentivazione, di cui all'art. 4, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, risulta suddivisa in funzione del ruolo ricoperto e dell'attività svolta secondo le percentuali riportate nella tabella in All. 1.
2. In caso di svolgimento di una delle attività di cui all’art. 2 da parte di più soggetti, la relativa quota incentivante verrà ripartita tra tutti i soggetti coinvolti secondo criteri definiti nell’atto di nomina in funzione dell'attività che verrà svolta dai singoli. In caso di avvicendamento di due o più Responsabili del Progetto, la quota incentivante verrà ripartita secondo criteri definiti dal Dirigente o dal Responsabile amministrativo della struttura competente, in funzione dell'effettiva attività svolta da ciascuno di questi.
3. Le quote di incentivazione relative ad attività non svolte dai dipendenti dell’Ateneo, oppure non distribuibili o eccedenti i limiti di cui all’art. art. 6 comma 6, incrementano la quota del fondo di cui all’art. 4, comma 3, del presente Regolamento.
4. In caso di lavori, servizi o forniture acquisiti tramite Centrali di committenza le quote di incentivazione del fondo, così come costituito ai sensi dell’art. 4, comma 5, sono dovute esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti alla fase di esecuzione, ovvero per tutte quelle attività relative a fasi successive alla stipula del contratto.
Art. 6 - Liquidazione delle quote di incentivazione
1. Su proposta del Responsabile Unico del Progetto, a seguito di accertamento della regolarità degli atti e dell'avvenuto espletamento delle singole fasi, il Dirigente o il Responsabile amministrativo della struttura competente, o il Dirigente suo superiore in caso di conflitto di interessi, previo monitoraggio dei tempi e dei costi previsti, dispone con proprio atto, se dirigente, o chiede al Direttore Generale la liquidazione delle quote di incentivazione ai soggetti incaricati secondo la tempistica disposta dai successivi commi.
2. In caso di opere o lavori, la quota destinata al Responsabile Unico del Progetto ed ai suoi collaboratori sarà così attribuita:
a) PRIMA FASE: intera quota del 60% prevista per le fasi di programmazione, progettazione ed affidamento, al momento della stipula del contratto o atto equivalente;
b) SECONDA FASE: intera quota del 40% all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.
Le quote suddette, diventate liquidabili al completamento delle fasi indicate ai punti a) e b), verranno attribuite per competenza negli anni in cui è stata svolta l’attività.
3. In caso di servizi o forniture, le quote di cui alla tabella allegata saranno attribuite per il 50% alla stipula del contratto e per il 50% durante l'esecuzione del contratto, con attribuzione della quota al termine di ogni anno solare in misura proporzionale ai pagamenti effettuati nell'anno.
4. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare l’importo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, salvo eventuale limite inferiore determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.
In tale ultima eventualità, per coloro che assumono le funzioni di Responsabile di Progetto, Direttore Lavori, Direttore dell’Esecuzione, Responsabile di fase, Coordinatore della Sicurezza e Collaudatore, la percentuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione è incrementata di un ulteriore 25% e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall’art. 45, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.
5. A fini di trasparenza e monitoraggio, verranno resi disponibili report annuali contenenti dati relativi all’applicazione del presente Regolamento.
Art. 7 - Forma semplificata per servizi e forniture
1. Nel caso di affidamenti di beni e servizi di valore inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, sono soggetti a incentivazione le attività di cui all’art. 2 del presente Regolamento qualora l’oggetto dell’affidamento rientri in una delle categorie merceologiche previste nell’Allegato 2. In tali ipotesi il Referente per la consegna riveste il ruolo di Direttore dell’Esecuzione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, sono incentivabili soltanto i ruoli di responsabilità (Responsabile Unico di Progetto, Direttore dell’Esecuzione, Responsabile di fase).
3. Alle attività incentivabili in base a quanto previsto dal comma 1 è destinata una quota di incentivi calcolata annualmente tenendo conto di:
- valore complessivo annuo degli affidamenti;
- diversità dei ruoli e delle responsabilità assunte dai diversi beneficiari secondo quanto previsto dalla tabella riportata nell’Allegato 1.
Art. 8 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti
1. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi e i costi previsti nei documenti di programmazione per cause imputabili direttamente all’attività dei soggetti incaricati, l’incentivo spettante è ridotto dal Dirigente o dal Responsabile della struttura competente in misura proporzionale ai maggiori tempi o oneri.
2. La somma che residua costituisce economia del fondo a disposizione dell’Amministrazione.
Art. 9 - Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. Le attività svolte relative a procedure e contratti per i quali i bandi, avvisi o richieste di preventivo siano stati pubblicati o richiesti successivamente alla data in cui ha acquisito efficacia il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), sono soggette al presente Regolamento. Resta ferma l’applicazione del precedente Regolamento alle attività svolte relative a bandi, avvisi o richieste di preventivo pubblicati in vigenza del D. Lgs. 50/2016.