Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli studi di Udine, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010

Emanato con D.R. 958 del 27.11.2020

Art. 1 - Oggetto

1.   Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010, le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori universitari, di seguito denominati docenti, nonché la verifica dei risultati dell’attività di ricerca secondo i criteri stabiliti dall’ANVUR.

Art. 2 – Compiti didattici

1.   Tenendo conto dei rispettivi “status” e delle decisioni assunte dagli organi di governo competenti, i professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici, strumentali alla didattica e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore, in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, in regime di tempo definito.

 2.   I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa, strumentale alla didattica e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

3.   L’attribuzione dei compiti didattici è disciplinata dal Regolamento d’Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento nonché dalle indicazioni stabilite ogni anno dagli organi di governo, i vincoli di budget e la normativa in materia di requisiti necessari e qualificanti per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio. Le strutture competenti provvedono a differenziare i compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca e all’utilizzo di periodi di congedo per studio e ricerca ex art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980, art.10 della L. 311/1958 e art. 8 L. 349/1958.  

Art. 3 – Verifica dell’attività didattica

1.   Conformemente a quanto previsto dal Regolamento d’ateneo, il docente adempie l’obbligo di autocertificare lo svolgimento delle attività didattiche nei termini previsti dall’art. 33, comma 8, del “Regolamento Didattico di Ateneo” e dall’art. 6 del “Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori”.

2. Il Direttore del Dipartimento, entro il 31 dicembre successivo al termine dell’anno accademico, verifica la completa compilazione del registro delle lezioni e del registro degli impegni accademici e accerta la corrispondenza tra le attività didattiche risultanti dal registro delle lezioni e quelle conferite al docente, dandone comunicazione al Rettore.

Art. 4 – Verifica dei risultati dell’attività di ricerca
1. I risultati dell’attività di ricerca sono verificati in base ai criteri oggettivi stabiliti dall’ANVUR con la delibera n. 132 del 13.9.2016.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno viene verificato d’ufficio, in base alle risultanze del catalogo di ateneo IRIS sulla produzione scientifica, il possesso da parte di ciascun docente dei requisiti stabiliti dall’ANVUR, che consistono:

A) nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni (requisito obbligatorio)

e

B) nell’essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale (per i professori di prima fascia) oppure nell’essere in possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l’abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia (per i professori di seconda fascia) e per l’abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia (per i ricercatori).

In alternativa al requisito di cui alla lettera B):

C) soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due tra i seguenti criteri:

-       essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);

-       Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

-       Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

-       Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

-       Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

-        Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

-        Significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

-        (solo per ricercatori) Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

-        (solo per ricercatori) Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private.

-       (solo per ricercatori) Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

3.   Coloro i quali non risultino in possesso degli indicatori di cui alla lettera B) forniscono al Direttore del Dipartimento la dichiarazione di cui alla lettera C. Il Direttore ne dà comunicazione al Rettore entro il 31 dicembre.

4.   L’esito dell’accertamento ha valore di valutazione.

Art. 5 – Valutazione

1.   L’esito favorevole dell’accertamento di cui all’art. 3 ha valore di valutazione positiva e concorre alla valutazione complessiva delle attività didattiche anche al fine dell’attribuzione della classe stipendiale ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

2.   Il non possesso dei requisiti, il mancato invio della dichiarazione di cui all’art. 4 comma 3 o il rilascio di una dichiarazione non conforme comportano una valutazione non positiva.

3.   La valutazione ha valore per l’anno accademico al quale si riferisce e ha per oggetto i periodi di effettivo servizio.

4.   Solo i docenti che ottengono una valutazione positiva ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. La valutazione dovrà tenere conto di eventuali procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.

Art. 6 – Disposizioni finali e transitorie

1.   Il contenuto dei registri di cui all’art. 3 e le dichiarazioni di cui all’art. 4, comma 3, assumono valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Ciascun docente ha la personale responsabilità di quanto dichiarato, sia sotto il profilo disciplinare sia secondo la disciplina in materia di dichiarazioni mendaci.

2.   Il Direttore del dipartimento, ove emergano inadempimenti imputabili al docente o altri aspetti di irregolarità ne dà comunicazione al Rettore.

3.   Il presente regolamento si applica a decorrere dall’anno accademico 2019/2020; dal medesimo anno accademico, ai sensi dell’art.6, comma 7 della legge 240/2010, cessa di avere efficacia la disposizione di cui all’art. 18 del D.P.R. 382/1980 relativa alla relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio. Per il solo anno accademico 2019/20 i registri firmati di cui all’articolo 3, comma 2 sono consegnati dal docente alla competente struttura didattica entro il 31.12.2020 e il Direttore del Dipartimento effettua le verifiche previste, dandone comunicazione al Rettore entro il 31 gennaio 2021.

4.   La valutazione relativa all’anno accademico 2018/2019 viene rilasciata dal Rettore qualora richiesta dall’interessato per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 5.

5.   Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.