Regolamento interno per il conferimento di incarichi dirigenziali

Emanato con D.R. n. 300 del 03.05.2006

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Udine.


Art. 2 – DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore amministrativo, d’intesa con il Rettore, individua gli uffici e le posizioni di livello dirigenziale in relazione alle specifiche esigenze della struttura organizzativa dell’Università degli Studi di Udine.

2. Il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali con contratto a tempo determinato comporta la direzione e il coordinamento di strutture complesse e di integrazione delle attività dei diversi uffici, la visione globale della struttura organizzativa e dei processi operativi, la realizzazione di una gestione per obiettivi e la programmazione dell’attività e delle risorse a disposizione con relativo controllo dei risultati, la capacità di far fronte ad eventuali e temporanei carichi aggiuntivi di lavoro, la capacità di guidare e valutare i collaboratori promuovendo azioni specifiche per migliorare i servizi, per accrescere la professionalità e la competenza del personale e per favorire una responsabile partecipazione di tutto il personale assegnato alla struttura cui si riferisce l’incarico.

3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato sono attribuiti dal Direttore amministrativo, d’intesa con il Rettore, a dipendenti con o senza qualifica dirigenziale dell’Università degli Studi di Udine o di altra Pubblica Amministrazione o a persone non provenienti dal settore pubblico, in possesso di adeguata e specifica qualificazione e preparazione professionale, culturale o tecnico scientifica desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, appositamente selezionati.

4. Nella attribuzione degli incarichi di cui al presente regolamento si tiene conto delle condizioni di pari opportunità.


Art. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

1. Gli incarichi di cui all’articolo 2 sono attribuiti sia ai dirigenti di ruolo dell’Ateneo che a persone la cui particolare competenza, capacità e qualificazione professionale, in relazione alle caratteristiche proprie dell’incarico da conferire, dovrà essere comprovata:
- dallo svolgimento, per almeno cinque anni, di funzioni dirigenziali o equivalenti in organismi ed enti pubblici o privati
- da particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile:
- dalla formazione universitaria e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza
- da adeguata e specifica preparazione professionale desumibile da esperienze lavorative nell’ambito della direzione di strutture complesse di amministrazioni universitarie o in settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri per l’individuazione dei soggetti a cui attribuire gli incarichi di funzioni dirigenziali, variamente combinati a seconda dei ruoli e delle esigenze specifiche, riguardano le attitudini, la capacità organizzativa e le competenze tecnico-professionali.
Le attitudini riguardano qualità individuali ad elevato impatto manageriale, quali:
a. imprenditorialità (autonomia, propositività, capacità progettuali);
b. apertura al cambiamento (flessibilità, dinamismo);
c. capacità relazionali e organizzative (attitudine al lavoro di gruppo, capacità di delega, sviluppo e valutazione dei collaboratori);
d. managerialità (approccio problem solving, gestione delle crisi e degli imprevisti, organizzazione del tempo proprio e dei collaboratori).

I valori organizzativi fanno riferimento a principi, che fungono da guida e orientamento dei comportamenti organizzativi, ritenuti essenziali dalla Direzione amministrativa, quali:
• tensione al risultato;
• centralità del servizio (interno o esterno);
• disponibilità a far fronte, pur in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro;
• impegno a dedicare la propria attività per l’Università di Udine con regime di impegno a tempo pieno;
• innovazione procedurale ed efficienza organizzativa;
• economicità nella gestione delle funzioni specifiche con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione.

Le competenze tecnico-professionali riguardano infine ambiti quali:
• conoscenze, competenze ed abilità tecniche necessarie all’attività richiesta;
• condizioni di funzionamento operativo della Pubblica Amministrazione e conoscenza delle regole di funzionamento del sistema universitario;
• capacità di direzione di strutture complesse e di assunzione di responsabilità formali e sostanziali.


Art. 4 - SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI SOGGETTI

1. In via prioritaria, il Direttore amministrativo, d’intesa con il Rettore, assegna gli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo in servizio presso l’Università degli Studi di Udine, previa valutazione dei requisiti professionali e attitudinali posseduti.

2. Gli ulteriori incarichi dirigenziali individuati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2 , sono assegnati dal Direttore amministrativo, d’intesa con il Rettore a seguito di:
• avviso di selezione interna riservata a candidati già dipendenti a seguito di verifica dei requisiti di cui all’art. 3 e con valutazione del curriculum e colloquio da parte della Commissione di cui al successivo comma 5;

ovvero, in funzione delle caratteristiche e della specificità del posto da ricoprire:

• avviso di selezione pubblica a seguito di verifica dei requisiti di cui all’art. 3 e con valutazione del curriculum e colloquio da parte della Commissione di cui al successivo comma 5.

3. Trascorsi 3 anni dal conferimento del primo incarico ai sensi del presente Regolamento, gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti nel limite del 60% delle posizioni di livello dirigenziale previste in organico.

4. Il procedimento, al quale verrà data adeguata pubblicità, sarà condotto con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza e assicurino economicità e celerità di espletamento.

5. Per la valutazione delle candidature è nominata dal Rettore una apposita Commissione composta dal Direttore amministrativo e da due esperti di comprovata competenza ed esperienza nel settore oggetto della selezione. La Commissione può essere integrata fino ad un massimo di ulteriori due membri aggiunti, qualora risulti necessario verificare le conoscenze o competenze dei candidati anche in specifiche materie.

6. La Commissione può sottoporre a colloquio i vari candidati secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione. Al termine dei suoi lavori la Commissione forma una rosa di candidati in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da attribuire, redigendo per ciascuno di essi un sintetico profilo.


Art. 5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

1. Il Direttore amministrativo, d’intesa con il Rettore, applicando i criteri di cui all’articolo 3 del presente Regolamento, attribuisce l’incarico con atto motivato scegliendo nella rosa indicata dalla Commissione di cui all’articolo 4.

2. L’attribuzione dell’incarico avviene con provvedimento del Direttore amministrativo da cui risultano l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, nonché la durata dell’incarico che, salvi i casi di revoca di cui all’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, non può comunque essere superiore a cinque anni.

3. Al provvedimento di conferimento segue un contratto individuale in cui sono definiti oltre all’oggetto, gli obiettivi e la durata dell’incarico, il corrispondente trattamento economico. La determinazione del trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, tiene conto, quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle Università. Nell’ambito del trattamento economico complessivo è individuata una quota con funzione di retribuzione di posizione che tiene conto dell’incarico conferito e una quota variabile di risultato non inferiore al 20% della retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione viene definita in base alle fasce determinate dal Consiglio di Amministrazione per le funzioni dirigenziali e prende in considerazione altresì le specifiche qualificazioni professionali, la temporaneità dell’incarico e le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere rinnovati previa valutazione positiva dell’operato del dirigente incaricato, in relazione agli obiettivi da conseguire, senza ricorrere alla selezione prevista dall’art. 4.

5. In conformità a quanto previsto dall’art. 21 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel provvedimento del Direttore amministrativo di cui al precedente art. 2, comma 1, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare, l’impossibilità del rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre revocare l’incarico o recedere dal contratto in essere.

6. E’ fatta salva la possibilità per l’’incaricato delle funzioni dirigenziali di recedere dal rapporto in essere con un preavviso minimo di tre mesi.


Art. 6 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni, e dal CCNL del personale dirigente dell’Università.