Regolamento Borse per attività di ricerca post lauream
Emanato con D.R. 556 del 07.08.2025
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. L’Università degli Studi di Udine (di seguito denominata “Università”), tramite le proprie strutture di ricerca (di seguito strutture), può conferire Borse di studio per attività di ricerca post lauream (di seguito “Borse di ricerca”) da assegnare a seguito di selezione pubblica.
2. Le Borse di ricerca sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, sotto la supervisione di un responsabile scientifico, nonché alla partecipazione a gruppi e progetti di ricerca dell’Università ai sensi dell’art. 18, comma 5, lett. f) della legge 30.12.2010, n. 240.
3. L’assegnazione di Borse di ricerca non costituisce rapporto di lavoro né dà diritto di accesso ai ruoli dell'Università.
ART. 2 – Copertura finanziaria
1. Le Borse di ricerca sono finanziate esclusivamente utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche da progetti di ricerca italiani ed europei e da convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o esteri, comprese le convenzioni per attività in conto terzi, senza oneri finanziari per l’Università ad eccezione, qualora non coperti dal finanziamento, degli altri costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. Tali finanziamenti possono provenire anche da soggetti diversi ed essere costituiti da economie di gestione.
ART. 3 - Requisiti
1. Possono concorrere all’assegnazione delle Borse di ricerca i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del titolo di laurea o laurea specialistica-magistrale o titoli comparabili conseguiti all’estero.
2. Per partecipare alla procedura di selezione, i candidati non devono aver compiuto i 35 anni alla data di scadenza del bando.
3. Fermi restando i vincoli posti dai commi 1 e 2, ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.
In nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca né l’essere stato beneficiario di altre borse di ricerca post lauream.
4. Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle Borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della Borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o aderente, in proprio o quale afferente ad un Dipartimento, alla struttura sede dell’attività della Borsa di ricerca, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università. I candidati, all’atto della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva in merito all’assenza di tali situazioni di conflitto d’interesse ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 4 – Durata
1. La Borsa di ricerca deve essere conferita per un periodo adeguato all’attività oggetto della Borsa stessa. La durata della Borsa è compresa tra sei e ventiquattro mesi.
2. In caso di particolari esigenze, la Borsa potrà avere durata inferiore ai 6 mesi, previa motivata approvazione degli organi competenti della struttura di riferimento.
3. Per motivate esigenze legate alla conclusione dell’attività di ricerca e previa verifica della copertura finanziaria, gli organi competenti della struttura di riferimento potranno prorogare la Borsa.
4. Un medesimo soggetto non può in alcun caso essere assegnatario per più di 36 mesi di borse di ricerca post lauream presso l’Università di Udine.
5. Oltre all’ipotesi disciplinata dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.07.2007, il Responsabile scientifico può concedere, su richiesta motivata del borsista, per comprovate ragioni incompatibili con l’impegno richiesto, una sospensione della Borsa di ricerca, con conseguente ripresa della stessa al cessare della causa di sospensione.
ART. 5 – Importo e trattamento fiscale e previdenziale
1. L’importo annuale lordo della Borsa è determinato dalla struttura di riferimento, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità dell’attività prevista, e deve essere compreso tra un minimo e un massimo definito dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
2. Le Borse di ricerca sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell’importo.
3. Le Borse di ricerca vengono erogate in rate mensili posticipate.
ART. 6 - Copertura assicurativa
1. L’onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico del borsista di ricerca, qualora non già coperta dall’Ateneo.
ART. 7 – Sicurezza e prevenzione
1. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il borsista, nello svolgimento delle attività previste dalla Borsa di ricerca, è equiparato ad un “lavoratore”.
2. Il borsista è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni interne in materia.
3. Prima dell’avvio delle attività il Responsabile scientifico provvede agli adempimenti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione.
4. Nel caso in cui il borsista presti la propria opera presso Enti esterni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati prima dell’avvio delle attività.
ART. 8 – Diritti e doveri dei borsisti
1. L’attività del borsista di ricerca deve svolgersi nell’ambito del programma oggetto della Borsa di ricerca, come definito nel bando, e sotto la guida di un Responsabile scientifico individuato tra i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Università.
2. Il borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della Struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti dell’Università.
3. L’attività del borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella dell’Università di Udine, previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico.
4. Il borsista ha l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture dell’Ateneo.
5. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell’ambito dell’attività svolta dal borsista resta in capo all’Università. L’Università riconosce ai borsisti inventori il diritto morale alla paternità dell’invenzione e, in caso di sfruttamento commerciale della stessa, un equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento per la gestione e valorizzazione della proprietà industriale. Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali previste dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
6. Il borsista deve svolgere la sua attività nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell’Università.
7. Secondo le scadenze previste dal bando, il borsista è tenuto a presentare al responsabile scientifico una particolareggiata relazione scritta sull'attività svolta, da far pervenire alla struttura che ha bandito la procedura selettiva.
8. Nel caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, il borsista è tenuto a indicare che la stessa è stata effettuata mediante la fruizione di una Borsa di ricerca assegnata dall’Università. Nel caso di finanziamento della borsa da soggetti terzi, il borsista dovrà darne evidenza nelle pubblicazioni, salvo diversa indicazione dei soggetti finanziatori.
ART. 9 – Incompatibilità
1. La Borsa di ricerca è incompatibile:
a) con Borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare della Borsa;
b) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con Borsa e di specializzazione medica, in Italia e all’estero;
c) con assegni di ricerca;
d) con rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato;
e) con rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo;
f) con i contratti di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240;
g) con gli incarichi post-doc di cui all’art. 22 bis della legge 30.12.2010, n. 240;
h) con gli incarichi di ricerca di cui all’art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240.
La frequenza ad un corso di master o ad un corso di alta formazione può essere autorizzata dal Responsabile scientifico, in presenza di motivate esigenze.
2. I borsisti possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che:
a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di formazione di cui alla Borsa di ricerca;
b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di formazione svolta dal borsista;
c) non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.
ART. 10 – Decadenza dalla borsa di ricerca e recesso
1. Il concorrente assegnatario che, nei termini stabiliti dal bando, non accetti la Borsa decade dal diritto alla Borsa di ricerca. In tal caso, così come in ogni caso di anticipata cessazione del rapporto con il borsista vincitore, è possibile convocare un eventuale altro idoneo, nel rispetto della graduatoria.
2. La Struttura che ha bandito la Borsa di ricerca può revocare l’assegnazione della stessa, previa contestazione dell’addebito al borsista, nel rispetto del principio del contraddittorio, su proposta motivata del Responsabile scientifico, per i seguenti motivi:
a) violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 9;
b) grave violazione al presente Regolamento;
c) giudizio negativo espresso dal Responsabile scientifico sull’attività svolta dal borsista;
d) qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria dell’attività oggetto della Borsa.
3. Il borsista può rinunciare alla Borsa di ricerca, previa comunicazione scritta alla Struttura interessata, secondo le modalità e nei termini eventualmente previsti dal bando, e in ogni caso in modo da evitare pregiudizio all’Università.
TITOLO II – PROCEDURE E PROGRAMMAZIONE
ART. 11 – Procedura di selezione
1. Le Borse di ricerca vengono assegnate a seguito di pubblicazione di bando di selezione approvato dall’Organo collegiale di governo della Struttura interessata.
2. Il bando contiene informazioni dettagliate in merito a:
a) definizione dell’area, del tema di ricerca e del relativo programma;
b) struttura in cui dovrà essere effettuata l’attività di ricerca;
c) responsabile scientifico;
d) ammontare e modalità di erogazione della Borsa;
e) durata della Borsa;
f) composizione della commissione giudicatrice;
g) modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione;
h) modalità di selezione e titoli oggetto di valutazione, tra i quali può essere prevista la presentazione di un programma di ricerca;
i) modalità di verifica dei risultati della ricerca e le tempistiche delle relazioni periodiche;
j) modalità dell’eventuale proroga.
3. Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
4. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a dieci giorni.
ART. 12 – Conferimento di Borse di ricerca a beneficiari di altri finanziamenti
1. In deroga alle procedure selettive previste nel presente Titolo, l'Università, previa verifica della ammissione a finanziamento da parte dell’ente finanziatore, può conferire Borse di ricerca a soggetti beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea, da Ministeri o da altro organismo pubblico o privato, internazionale o nazionale, senza scopo di lucro, riconosciuto dalla comunità scientifica per il sostegno di progetti di ricerca scientifica di alta qualificazione, i cui bandi competitivi rispettino i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nonché prevedano la copertura di tutti i costi della Borsa.
2. La durata della Borsa di ricerca è commisurata alla durata del programma di ricerca di alta qualificazione finanziato e la relativa spesa grava sul finanziamento assegnato.
3. I nominativi dei beneficiari sono resi noti mediante pubblicazione nel sito dell'Ateneo.
ART. 13 – Commissione giudicatrice
1. La valutazione viene effettuata da una Commissione giudicatrice, individuata nel bando di concorso.
2. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre docenti, incluso il responsabile scientifico, salvo rinuncia del medesimo. Ai lavori della Commissione può partecipare in qualità di uditore un rappresentante del soggetto finanziatore.
3. La Commissione giudicatrice può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Università, di esperti esterni di elevata qualificazione, italiani o stranieri, qualora previsto dal bando.
4. La Commissione giudicatrice nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. La Commissione valuta l’equivalenza del titolo conseguito all’estero ai fini della sola ammissione al concorso.
ART. 14 – Selezione
1. La selezione degli assegnatari delle Borse di ricerca può essere effettuata:
a) per titoli;
b) per titoli e colloquio.
2. La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti.
3. Le Borse di ricerca sono attribuibili, nel rispetto della graduatoria, a candidati che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli o titoli e colloquio) di 70/100.
4. La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli richiesti e dell’eventuale colloquio.
5. Le riunioni della Commissione giudicatrice devono risultare da appositi verbali.
6. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati nel corso del colloquio, ove previsto.
7. L’Università assicura la pubblicità degli atti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ART. 15 – Conferimento
1. Le Borse di ricerca sono conferite, secondo l'ordine della graduatoria, con provvedimento del Direttore della Struttura interessata e decorrono dalla data indicata nel bando o nel provvedimento di assegnazione, previa accettazione da parte dell’assegnatario.
ART. 16 – Norme finali
1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.