Regolamento del Centro Polifunzionale di Pordenone

Emanato con D.R. n. 244 del 04.04.2023

Art. 1 - Finalità istituzionali

1. Il Centro Polifunzionale di Pordenone è una struttura interna in conformità all’art. 25 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine.

2. Ha funzioni di servizio a supporto delle attività di Ateneo organizzate nella sede di Pordenone.

3. Può inoltre promuovere, organizzare e svolgere, anche in collaborazione e con il concorso di enti pubblici e privati, attività di formazione, di studio, di consulenza e collaborazione di particolare, anche se non esclusivo, interesse dell'utenza locale, anche mediante prestazioni a pagamento in conformità alla normativa vigente in materia e allo specifico regolamento di Ateneo.

Art. 2 - Organi

1. Sono organi del Centro:

  1. il Direttore,
  2. il Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore è un professore nominato dal Rettore e dura in carica tre anni. Qualora il Rettore nomini un proprio delegato ai rapporti con il territorio, questi assume anche le funzioni di Direttore, per la durata della delega, con contestuale decadenza di quello eventualmente in carica

3. Il Direttore:

  1. presiede il Consiglio Direttivo che convoca almeno ogni sei mesi o su eventuale richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
  2. coordina e promuove le attività delle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo presso la sede di Pordenone;
  3. è il referente del Centro nei rapporti esterni ed interni all'Ateneo;
  4. definisce, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo del Centro, le voci di spesa da proporre all’Amministrazione centrale a supporto delle attività di cui alla lettera b) del presente punto;
  5. nomina tra i docenti del Consiglio Direttivo il Direttore Vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

4. Il Consiglio Direttivo, di durata triennale è nominato con Decreto Rettorale, è costituito da:

  1. il Direttore;
  2. il Responsabile Amministrativo del Centro;
  3. il coordinatore di ciascun Consiglio di corso di studio attivato nella sede; nel caso di Consigli unificati la rappresentanza viene estesa fino a che ogni corso di studio abbia un referente nel Consiglio. La rappresentanza aggiuntiva, laddove necessaria, viene designata dal Consiglio di Dipartimento;
  4. un rappresentante degli studenti per ciascun Consiglio di corso di studio, designato dal Consiglio degli Studenti;
  5. un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo del Centro.

5. Il Consiglio Direttivo:

  1. viene informato ed esamina tutte le proposte ed iniziative riguardanti l'attività del Centro;
  2. formula proposte ed esprime pareri sulle attività svolte dal Centro;
  3. delibera, se previsto e nei limiti di oggetto e di valore stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in ordine alle convenzioni e ai contratti riguardanti l'attività di sua competenza;
  4. stabilisce, su proposta del Direttore, le modalità di utilizzo di fondi messi a disposizione della struttura a supporto delle attività di cui al punto 3, lettera b del presente articolo.
  5. propone le modifiche al presente Regolamento.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte di norma dal Responsabile amministrativo del Centro e, in sua assenza, da un componente del Consiglio, designato di volta in volta dal Direttore.

Art. 3 - Funzionamento amministrativo

1. Gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili vengono svolti dal personale TA assegnato alla sede di Pordenone, che opera in collaborazione con gli organi della sede definiti nell’art. 2, i competenti uffici dell’Amministrazione centrale e le altre strutture interessate.

2. Le spese riguardanti il funzionamento, ivi comprese quelle relative all'acquisizione, utilizzo e manutenzione di beni mobili sono, di norma, sostenute sui fondi messi a disposizione del Centro, salvo quelle relative ad opere e lavori di manutenzione edilizia e impiantistica e le altre che, in base a specifiche convenzioni con altri enti pubblici e privati, debbano essere sostenute dai medesimi per la promozione ed il sostentamento.

Art. 4 - Natura del presente regolamento

1. Il presente Regolamento è un regolamento interno della struttura previsto dall'art. 50 comma 3 lettera c) dello Statuto.