Regolamento del Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo della Lingua e della Cultura del Friuli - CIRF
Art. 1 – Istituzione
1. Presso l’Università degli Studi di Udine è istituito, ai sensi dell’art. 25 comma 3 dello Statuto, il Centro denominato “Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli – CIRF” qui di seguito Centro.
2. Il Centro, che si configura come Centro interdipartimentale, nasce dalla proposta e dalla adesione dei seguenti Dipartimenti (di seguito denominati “Dipartimenti di riferimento”) ed ha sede in appositi spazi indicati nelle delibere di adesione:
- Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL)
- Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A)
- Dipartimento di Scienze economiche e statistiche (DIES)
- Dipartimento di Scienze giuridiche (DISG)
- Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura (DPIA)
3. Il Centro è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2016, acquisito il parere del Senato Accademico del 25.10.2016.
Art. 2 – Finalità
1. Scopi del Centro sono:
a) promuovere iniziative per valorizzare lo studio e la ricerca su lingua, letteratura, arti, scienza, territorio e cultura del Friuli, con riferimento in particolare alla popolazione residente nella regione e ai friulani all’estero che si identificano con questa cultura;
b) sviluppare rapporti di collaborazione con istituzioni nazionali, straniere e internazionali;
c) eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni;
d) promuovere, sostenere e organizzare, anche in collaborazione con i Dipartimenti, attività didattiche quali corsi di perfezionamento e di aggiornamento su lingua e cultura del Friuli, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli enti territoriali;
e) favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione delle conoscenze su lingua e cultura del Friuli e diffondere nelle forme più opportune la conoscenza delle attività del Centro o delle altre strutture dell’Università che siano affini agli obiettivi del Centro stesso;
f) promuovere e favorire nel corpo studenti dell’Ateneo iniziative tese alla conoscenza e uso della lingua friulana, con particolare attenzione ai nuovi strumenti comunicativi, alle espressioni artistiche, musicali, teatrali, espressive, ecc...
Art. 3 – Adesioni
1. Al Centro possono inoltrare domanda di adesione:
a) altri Dipartimenti dell’Università di Udine (in aggiunta a quelli di riferimento), previa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indichi le motivazioni della richiesta di adesione;
b) professori e ricercatori dell’Università di Udine;
c) studiosi ed esperti esterni;
d) Enti, istituzioni o associazioni che sono interessati alle attività del Centro, al quale danno un apporto significativo ed hanno chiesto di aderire.
2. Sulle domande di adesione, accompagnate, per i soggetti di cui alle lett. c) e d) del comma precedente, dal curriculum scientifico per le richieste di cui alla lett. c) e da ogni altro documento ritenuto utile, delibera il Consiglio Direttivo.
3. La decadenza opera immediatamente a seguito di decisione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di richiesta dell’interessato o in altra ipotesi individuata dagli organi di governo dell’Ateneo.
Art. 4 – Organi
1. Gli organi del Centro sono:
a) il Direttore
b) il Consiglio Direttivo
c) la Giunta
d) il Comitato Scientifico
e) l’Assemblea degli aderenti
Art. 5 – Direttore
1. Il Direttore coincide con il Delegato del Rettore per il friulano; la durata del mandato come Direttore del Centro coincide quindi con la durata della delega rettorale.
2. Nella eventuale mancanza del Delegato, il Direttore viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri interni all’Ateneo.
Art. 6 - Funzioni del Direttore
1. Sono compiti del Direttore:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
b) designare fra i componenti del Consiglio Direttivo il Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione;
c) rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;
d) curare le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro ed assumere le relative decisione di sua competenza;
e) dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
f) redigere annualmente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, da trasmettere ai Dipartimenti aderenti.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Direttore è composto, oltre che dal Direttore stesso, da un rappresentante per ciascun Dipartimento aderente, designato dal Consiglio del Dipartimento stesso, nonché da un rappresentante eletto dagli aderenti “esterni” ai ruoli dell’Ateneo.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici. I componenti sono rieleggibili.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un componente del Consiglio, il Direttore invita il Direttore del Dipartimento interessato ad effettuare una nuova designazione ovvero convoca al più presto gli aderenti, per la nuova elezione.
Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo
1. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
a) svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;
b) approvare i programmi del Centro;
c) deliberare sulle richieste di finanziamento;
d) deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
e) designare i componenti della Giunta e del Comitato scientifico;
f) deliberare sulle domande di adesione;
g) autorizzare le spese;
h) proporre agli organi preposti la stipula di convenzioni;
i) proporre agli organi preposti la modifica del presente Regolamento;
j) deliberare sullo scioglimento del Centro, secondo quanto previsto dall’art. 16.
Art. 9 – La Giunta
1. La Giunta, composta da tre membri, designati dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti interni all’Ateneo, è presieduta dal Direttore e viene rinnovata annualmente.
Art. 10 – Funzioni della Giunta
1. Le funzioni della Giunta sono:
a) esprimere parere preventivo sulle domande di adesione;
b) esprimere parere preventivo sulle richieste di finanziamento;
c) svolgere altre funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Comitato scientifico
1. Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, designati dal Consiglio Direttivo. Di esso possono far parte anche aderenti “esterni” ai ruoli dell’Ateneo.
Art. 12 – Assemblea degli aderenti
1. L’Assemblea di tutti gli aderenti, si riunisce almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Direttore.
2. Sono Aderenti “esterni” gli Enti, le istituzioni o i singoli studiosi esterni all’Ateneo, che sono interessati alle attività del Centro, al quale danno un apporto significativo ed hanno chiesto di aderire, previa conferma da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Gestione patrimoniale
1. Il Centro opera negli spazi individuati dalle delibere istitutive o messi a disposizione da uno dei Dipartimenti di riferimento o da altre strutture che aderiscono al Centro ai sensi dell’art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
2. La responsabilità per i beni assegnati è in capo al Direttore del Centro.
Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Il Centro gestisce in autonomia i fondi messi a sua disposizione dai Dipartimenti o reperiti da finanziamenti pubblici e privati.
2. Il Direttore del Centro assume la responsabilità degli atti imputabili al Centro stesso, entro i limiti della propria competenza. Gli atti eccedenti tali limiti, previa valutazione della regolarità amministrativa, sono sottoscritti dal Direttore Generale.
Art. 15 – Personale
1. Il Centro opera avvalendosi del personale tecnico e amministrativo messo a disposizione dal Direttore Generale.
Art. 16 - Scioglimento e trasformazione
1. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento del Centro, la delibera deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
Art. 17 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, entra in vigore alla data indicata dal Decreto Rettorale di emanazione.