Regolamento del Centro polifunzionale di Gorizia

Emanato con D.R. n. 1071 del 20.12.2004

Art. 1 - Finalità istituzionali



1. Il Centro Polifunzionale di Gorizia, nel seguito denominato "Centro" costituisce struttura interna in conformità allo Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Udine.

2. Il Centro ha funzioni di supporto alle attività didattiche finalizzate al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Centro può altresì promuovere, organizzare e svolgere, anche in collaborazione e con il concorso di enti pubblici e privati, altre attività didattiche e di studio di particolare, anche se non esclusivo, interesse dell'Utenza locale.

4. Le attività di cui al comma precedente, nonché quelle di consulenza e collaborazione ulteriormente previste dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere altresì eseguite mediante prestazioni a pagamento in conformità allo specifico regolamento di Ateneo.

Art. 2 - Organizzazione interna



1. Sono organi del Centro per la gestione delle attività di cui all'articolo precedente:

a) il Direttore;

b) il Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore è un professore nominato dal Rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal Senato Accademico.Il Direttore dura in carica tre anni.

3. Il Direttore:

a) presiede il Consiglio Direttivo , che convoca almeno ogni tre mesi o su eventuale richiesta di almeno la metà dei suoi componenti,;

b) soprintende e coordina le attività del Centro, assicurandone il buon andamento;

c) è il referente del Centro nei rapporti esterni ed interni all'Ateneo;

d) è l'ordinatore delle spese del Centro, qualificato come centro di spesa dell'Ateneo;

e) nomina tra i docenti del Consiglio Direttivo, il Direttore Vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

4. Il Consiglio Direttivo è costituito da:

a) Il Direttore;

b) due docenti per ciascun corso attivato nella sede, designati dalle rispettive Facoltà;

c) un rappresentante degli studenti per ciascun corso attivato nella sede.La rappresentanza degli Studenti ha voto consultivo e verrà designata dal Consiglio degli Studenti;

d) un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo del Centro.

Il Consiglio dura in carica un triennio e viene nominato con Decreto Rettorale.

5. Il Consiglio Direttivo validamente riunito e deliberante a maggioranza dei suoi componenti convocati con congruo preavviso:

a) viene informato ed esamina tutte le proposte ed iniziative riguardanti l'attività del Centro;

b) delibera in ordine alla gestione delle attività di competenza del Centro;

c) formula proposte ed esprime pareri sulle attività svolte dal Centro;

d) delibera preliminarmente sulle convenzioni, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione, riguardanti l'attività di sua competenza;

e) delibera in ordine ai contratti riguardanti le attività di sua competenza, ivi comprese le prestazioni a pagamento, svolte dal Centro nei limiti di spesa consentiti ai centri di spesa dell'Ateneo;

f) approva preliminarmente i contratti, di cui alla lettera precedente e di importo superiore ai limiti di spesa consentiti ai centri di spesa, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione;

g) definisce, su proposta del Direttore, il piano periodico di massima delle spese del Centro sulla base delle somme messe a disposizione del relativo centro di spesa;

h) valuta il rendiconto periodico delle spese sostenute quale centro di spesa e ne esprime un giudizio di merito, anche successivamente alla sua trasmissione all'Amministrazione Centrale, onde non ritardarne i conseguenti adempimenti contabili da eseguirsi tempestivamente.

6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte di norma dal rappresentante dei personale tecnico-amministrativo e in sua assenza da un docente designato di volta in volta dal direttore.

Art. 3 - Funzionamento amministrativo



l. Gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili vengono svolti da una Segreteria costituita da personale tecnico-aniministrativo assegnato al Centro.

2. La Segreteria distaccata cura, in particolare, in cooperazione con i competenti uffici e servizi dell'Amministrazione Centrale e delle altre strutture interessate dell'Ateneo:

a) le pratiche relative agli studenti e all'utenza in generale del Centro, nonché il rilascio delle relative certificazioni;

b) l'assistenza agli Organi del Centro per la predisposizione e redazione degli atti;

c) l'esecuzione degli adempimento finanziari e contabili sui fondi messi a disposizione dei relativo centro di spesa nell'apposito conto di tesoreria, nonché la predisposizione dei documenti relativi ad eventuali entrate di pertinenza e la cura della relativa riscossione nel conto principale di tesoreria dell'Ateneo;

d) ogni altro adempimento che si renda necessario per il migliore funzionamento del Centro, ivi compresa la predisposizione di convenzione e contratti, la tenuta della corrispondenza ed altre analoghe incombenze.

3. L'eventuale trattamento di missione al personale universitario che, per motivi di servizio, debba recarsi da Udine a Gorizia o viceversa, viene liquidato, di norma sui fondi messi a disposizione dal Centro stesso.

4. Tutte le spese riguardanti il funzionamento dei Centri, ivi comprese quelle relative all'acquisizione, utilizzo e manutenzione di beni mobili sono, di norma, sostenute sui fondi messi a disposizione del relativo centro di spesa, salvo quelle relative ad opere e lavori di manutenzione edilizia e impiantistica e le altre che, in base a specifiche convenzioni con altri enti pubblici e privati, debbano essere sostenute dai medesimi per la promozione ed il sostentamento dei Centri.

Art. 4 - Natura del presente regolamento



1. Il presente Regolamento è un regolamento interno della struttura previsto dall'art. 64, comma 6, dello Statuto d'Autonomia dell'Università degli Studi di Udine.