Regolamento del Dipartimento di Medicina

Emanato con D.R. n. 269 del 27.03.2024

TITOLO I

FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

 

Art. 1 - Definizione e finalità del Dipartimento

 

1.Il Dipartimento di Medicina (DMED) dell’Università degli Studi di Udine, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge le proprie attività istituzionali di ricerca e didattica nonché quelle rivolte all’esterno, correlate ed accessorie, negli ambiti scientifici e didattici previsti dalle Aree CUN:
Area 02 Scienze fisiche
Area 05 Scienze biologiche
Area 06 Scienze mediche
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
2.In accordo con quanto enunciato dagli artt. 3 e 27 dello Statuto, il Dipartimento ha la finalità di promuovere, coordinare e gestire la ricerca scientifica e l’attività didattica e formativa facenti prioritariamente riferimento alle Aree di cui al comma 1, comprendenti i settori scientifico disciplinari elencati nell’Allegato A al presente Regolamento.
3.L’uso, nel presente regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

 

TITOLO II

STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

 

Art. 2 - Organi e strutture del Dipartimento

 

1.Secondo le previsioni dell’art. 28 dello Statuto dell’Università di Udine, organi necessari dei Dipartimenti sono il Direttore e il Consiglio di Dipartimento. Organo facoltativo è la Giunta di Dipartimento. Strutture facoltative sono: le Sezioni, la Commissione ricerca del Dipartimento e la Commissione didattica di Dipartimento.
In attuazione all’art. 28 dello Statuto, sono istituiti i seguenti organi necessari:
Direttore
Consiglio di Dipartimento
e le seguenti strutture facoltative:
Commissione Ricerca del Dipartimento
Commissione Didattica del Dipartimento
2.Per quanto concerne il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e le Commissioni ricerca e didattica, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento, nonché alle disposizioni che seguono.
3.Il Direttore può nominare un delegato alla ricerca, un delegato alla didattica, un delegato per le scuole di specializzazione. Può inoltre nominare dei delegati a settori specifici. Nomina inoltre i delegati previsti da regolamenti o disposizioni dell’Ateneo.
4.Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni di programmazione e pianificazione richieste dalla vigente normativa.

 

Art. 3 - Sedute del Consiglio e verbalizzazione

 

1.Per quanto concerne le sedute del Consiglio di Dipartimento e la verbalizzazione delle sedute degli organi o delle Commissioni, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento.

 

Art. 4 - Commissione ricerca di Dipartimento

 

1.La Commissione ricerca è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.La Commissione ricerca è composta:
dal Direttore e/o dal suo delegato alla ricerca,
dal/dai coordinatori dei corsi di dottorato con sede amministrativa in Dipartimento,
dal Presidente dell’Institutional Review Board,
da una rappresentanza dei professori/ricercatori nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore per le due aree scientifiche (“area clinica” e “area preclinica e di base”) il cui numero è stabilito dal Consiglio di Dipartimento,
dal responsabile tecnicoamministrativo della ricerca.
3.Per la trattazione di specifici argomenti, il presidente può invitare a partecipare alla seduta un rappresentante degli studenti designato tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, un rappresentante dei dottorandi designato tra i due dottorandi eletti per il Collegio docenti del/dei corso/i di dottorato, un rappresentante degli assegnisti da loro stessi designato, un rappresentante degli specializzandi designato tra gli specializzandi eletti in Ateneo per l’Osservatorio regionale sulle specialità.
4.La Commissione ricerca è presieduta dal Direttore o dal suo delegato alla Ricerca.
5.Le funzioni della Commissione ricerca sono stabilite dall’art. 31 dello Statuto.

 

Art. 5 - Commissione didattica di Dipartimento

 1.La Commissione didattica è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.Nella commissione didattica sono rappresentati i diversi ambiti formativi di interesse dei Corsi di studio: medicina e chirurgia, professioni sanitarie, biotecnologie, scienze del movimento.
3.La Commissione didattica è composta:
dal Direttore del Dipartimento e/o dal suo delegato alla didattica;
dai Coordinatori dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento; i coordinatori possono nominare un rappresentante unico per l’ambito di riferimento;
per i corsi di studio interateneo: dai Coordinatori dei corsi stessi; qualora il Coordinatore non appartenga all’Università di Udine, il Direttore di Dipartimento individua il Vicecoordinatore o, in subordine, un altro rappresentante tra i docenti del corso afferenti al Dipartimento;
per i corsi di dottorato di ricerca: dai Coordinatori dei corsi con sede amministrativa presso il Dipartimento; se il Coordinatore non appartiene all’Università di Udine, il Direttore individua il rappresentante fra i componenti del Collegio afferenti al Dipartimento; se il Coordinatore non appartiene al Dipartimento sede amministrativa del Corso, il medesimo individua un rappresentante tra i componenti del collegio afferenti al Dipartimento;
dal delegato alle Scuole di specializzazione, se nominato oppure da un rappresentante dei Direttori delle Scuole nominato dal Direttore;
dal delegato alla Scuola Superiore – se nominato o, in sostituzione, da un docente del Dipartimento nominato dal Direttore;
da una rappresentanza degli studenti, designata, al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, se possibile uno per ciascun ambito di cui al comma 2;
dal responsabile tecnico-amministrativo della didattica.
Alle sedute della Commissione, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, possono essere invitati anche:
un rappresentante dei dottorandi designato tra i due dottorandi eletti per il Collegio docenti;
un rappresentante degli specializzandi designato tra gli specializzandi eletti in Ateneo per l’Osservatorio regionale sulle specialità;
un rappresentante tra gli studenti designato tra gli studenti nominati per il Consiglio di Corso di studio, per gli ambiti formativi non rappresentati in Consiglio di Dipartimento.
4.La Commissione didattica è presieduta dal Direttore o dal suo delegato.
5.Le funzioni della Commissione didattica sono stabilite dall’art. 31 dello Statuto.

 

TITOLO III

ATTIVITA'

 

Art. 6 - Esercizio dell’attività di ricerca scientifica

1.Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari di cui all' "allegato 'A' ", mettendo a loro disposizione, in relazione alle diverse esigenze e compatibilmente con le disponibilità di risorse, ciò di cui necessitano.
2.Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca o di didattica, su richiesta diretta di un afferente o sulla base di accordi nazionali o internazionali.
3.Per la migliore organizzazione e promozione delle attività scientifiche, il Consiglio di Dipartimento può definire e riconoscere le aree di ricerca rappresentative delle varie componenti.
4.Per lo svolgimento dell’attività scientifica, il Dipartimento può attivare piattaforme di attrezzature scientifiche comuni, il cui utilizzo sarà disciplinato con appositi atti.

 

Art. 7 – Aspetti Etici

 

1.Nell’espletamento delle proprie attività di ricerca, il Dipartimento si avvale di un comitato etico interno (Institutional Review Board).
2.Il Comitato è attivato con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3.I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Dipartimento ed eleggono, al proprio interno, il Presidente del Comitato.
4.Il Comitato etico ha funzioni di garanzia dell’etica delle attività di ricerca svolte dal Dipartimento che non siano di competenza del Comitato Etico Unico Regionale (CEUR) e dell’Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA), secondo la normativa vigente.
5.Le regole di funzionamento del Comitato sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.

 

Art. 8 - Prestazioni di ricerca e di formazione a favore di terzi

 

1.Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca e consulenza, nonché l’attività di formazione e aggiornamento professionale, stabilite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentarie d'Ateneo.

 

Art. 9 - Attività di ricerca e di formazione in cooperazione

 

1.Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione e/o l’adesione a Centri di ricerca e formazione, sia a livello nazionale che internazionale, e/o mediante l’adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.
2.La gestione amministrativa e contabile dei Centri interdipartimentali di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.
3.Nel caso di partecipazione a centri di ricerca e/o formazione in collaborazione con soggetti esterni, la gestione degli stessi sarà regolata da apposito accordo.

 

Art. 10 - Diffusione dei risultati della ricerca

 

1.Il Dipartimento organizza seminari, conferenze, convegni e iniziative diverse a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2.Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti.

 

Art. 11 – Interazione con il Servizio Sanitario Regionale

 

1.L’interazione con il Servizio Sanitario Regionale è disciplinata dal “protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università”, che garantisce in particolare l’inscindibilità delle attività di ricerca, didattica e assistenza e lo svolgimento di tali attività nelle strutture del Servizio sanitario regionale.
2.Le attività di formazione nell’ambito delle Classi di Corsi di studio delle professioni sanitarie sono specificamente regolate dal protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università di Udine e l’Università di Trieste e da successivi accordi attuativi.
3.Saranno disciplinate da specifici accordi ulteriori interazioni per attività nell’ambito della “Tecnostruttura per l’Innovazione, la Ricerca Traslazionale e l’Alta Formazione” dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ASU FC.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

Art. 12 - Adozione e modifiche al Regolamento interno

 

1.L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate, per quanto di competenza, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 13 - Natura del Regolamento

 

1.Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno della struttura, ai sensi di quanto in materia previsto dallo Statuto di Ateneo.

 

Art. 14 - Norma di chiusura e rinvio

1.Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine. 

 

 

ALLEGATO A

Elenco dei S.S.D. del Dipartimento

[V. delibera del CDA 25.9.2015 di attribuzione dei s.s.d. a ciascun Dipartimento]

 

 

Da delibera SA e CDA ottobre 2016 e SA 13.12.2016 (per FIS/07)

 

NUOVO DIPARTIMENTO DI MEDICINA

SETTORI DISCIPLINARI

BIO/09 – FISIOLOGIA

BIO/10 – BIOCHIMICA

BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/12 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA

BIO/14 - FARMACOLOGIA

BIO/16 - ANATOMIA UMANA

BIO/17 – ISTOLOGIA

FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

MED/01 - STATISTICA MEDICA

MED/02 - STORIA DELLA MEDICINA

MED/03 - GENETICA MEDICA

MED/04 - PATOLOGIA GENERALE

MED/05 - PATOLOGIA CLINICA

MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA

MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA

MED/09 - MEDICINA INTERNA

MED/10 - MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

MED/11 - MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE

MED/12 - GASTROENTEROLOGIA

MED/13 - ENDOCRINOLOGIA

MED/14 - NEFROLOGIA

MED/15 - EMATOLOGIA

MED/16 - REUMATOLOGIA

MED/17 - MALATTIE INFETTIVE

MED/18 - CHIRURGIA GENERALE

MED/19 - CHIRURGIA PLASTICA

MED/20 - CHIRUGIA PEDIATRICA E INFANTILE

MED/21 - CHIRURGIA TORACICA

MED/22 - CHIRURGIA VASCOLARE

MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA

MED/24 – UROLOGIA

MED/25 – PSICHIATRIA

MED/26 - NEUROLOGIA

MED/27 - NEUROCHIRURGIA

MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE

MED/29 - CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

MED/30 - MALATTIE APPARATO VISIVO

MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA

MED/33 - MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE

MED/34 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

MED/35 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE

MED/36 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

MED/39 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA

MED/41 - ANESTESIOLOGIA

MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA

MED/43 - MEDICINA LEGALE

MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO

MED/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE

MED/46 - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO

MED/47 - SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

MED/48 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE

MED/49 - SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE

MED/50 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE

M-EDF/01 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE

M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA SPORTIVE

M-PSI 02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA