Regolamento del Centro internazionale sul plurilinguismo

Emanato con D.R. n. 353 del 23.03.2001

Art. 1 - Costituzione e scopi del Centro



1. In forza dell'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è costituito con D.R. n. 2104 del 23.12.1992 presso l'Università di Udine il Centro internazionale sul plurilinguismo, di seguito denominato "Centro". Tenuto conto dello spirito della legge istitutiva e degli obiettivi attribuiti all'Università di Udine dall'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e dall'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, il Centro ha le seguenti finalità istituzionali da attuarsi con particolare attenzione per la realtà regionale e per le aree indicate nell'articolo 1 della sopra menzionata legge 9/1/1991, n. 19:

a) raccogliere documentazione relativa alle situazioni di plurilinguismo nei suoi vari aspetti, ai fenomeni che ne conseguono e alle ricerche scientifiche su questi temi, mettendola a disposizione di studiosi italiani e stranieri;

b) promuovere autonome indagini scientifiche sul plurilinguismo e collaborare con istituzioni italiane e straniere in iniziative sullo stesso tema;

c) favorire, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra studiosi che si occupano di plurilinguismo;

d) organizzare sul piano scientifico, anche in collaborazione con altre istituzioni, attività che contribuiscano ad una migliore conoscenza e ad una corretta valorizzazione del plurilinguismo;

e) far conoscere nelle forme più idonee i risultati delle proprie attività istituzionali.

Art. 2 - Collaboratori, istituzioni aderenti, personale



1. Presso il Centro potranno operare alla realizzazione dei compiti istituzionali e svolgere attività di ricerca su temi attinenti al plurilinguismo collaboratori scientifici interni ed esterni, alle condizioni e secondo le modalità specificate ai successivi articoli 7 e 8.

2. Previa la stipula di apposite convenzioni che stabiliranno anche l'entità del contributo finanziario, potranno aderire al Centro anche università e istituti di ricerca italiani e stranieri interessati a collaborare nel perseguimento delle finalità istituzionali. L'Università di Udine doterà il Centro di personale tecnico-amministrativo necessario al suo funzionamento.

3. Saranno possibili comandi, distacchi, utilizzazioni temporanee o assegnazioni di personale di altri enti o istituzioni pubbliche, in conformità alla normativa vigente. Potranno essere assegnati al Centro borsisti anche di enti italiani e stranieri.

Art. 3 - Organi



1. Sono organi del Centro:

a) il direttore;

b) il comitato scientifico;

c) il consiglio direttivo.

2. Il direttore è nominato dal Rettore su designazione del consiglio direttivo che lo sceglierà tra i professori di ruolo dell'Università di Udine. Il direttore dura in carica tre anni e non può ricoprire il mandato per più di due volte consecutive.

3. Il Comitato Scientifico è composto da:

a) il Direttore pro tempore del Centro che lo presiede;

b) quattro rappresentanti dei collaboratori scientifici interni del Centro, di cui almeno tre professori di ruolo, eletti dal Consiglio Direttivo con voto limitato;

c) quattro esperti, italiani o stranieri di alta qualificazione e con specifica competenza nelle ricerche sul pluriliguismo, designati dal Consiglio Direttivo del Centro tra una rosa di candidati proposta dal Direttore; tale motivata designazione sarà ratificata dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Udine. Funge da verbalizzante delle adunanze il Responsabile amministrativo del Centro. In sua assenza, il Presidente della seduta delegherà tali funzioni ad altro componente del Comitato Scientifico scelto tra i rappresentanti dei collaboratori scientifici interni.
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni accademici; i suoi componenti elettivi non possono ricoprire il mandato per più di due volte consecutive.

4. Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il direttore del Centro che lo presiede;

b) tutti i collaboratori scientifici interni di cui all'art. 7;

c) un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo operante presso il Centro;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle altre università e istituti di ricerca aderenti;

e) un rappresentante designato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f) il responsabile amministrativo del Centro che funge da verbalizzante.

5. Il membro elettivo di cui alla lettera c) resta in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

6. Qualora i componenti del Consiglio Direttivo superino il numero di venti, potrà essere costituita una Giunta esecutiva, composta dal Direttore, dal Responsabile amministrativo e da tre membri designati dal Consiglio. La Giunta, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore, ha funzioni istruttorie per il Consiglio Direttivo e delibera in via definitiva sulle materie di volta in volta delegate dal Consiglio stesso.

Art. 4 - Direttore



1. Il Direttore rappresenta il Centro nei rapporti con le autorità accademiche e con l'esterno e inoltre:

a) convoca e presiede il Comitato scientifico e il Consiglio direttivo;

b) provvede all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali del Centro;

c) è soggetto alle norme di legge e di regolamento previste per i direttori di dipartimento dell'Università di Udine;

d) dispone quanto necessario all'ordinario svolgimento delle attività del Centro;

e) sovrintende all'attività del personale tecnico-amministrativo operante presso il Centro;

f) provvede autonomamente alle spese fino all'importo massimo previsto dal regolamento contabile-amministrativo dell'Università di Udine per i direttori di dipartimento;

g) nomina tra i collaboratori scientifici interni un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o legittimo impedimento.

Art. 5 - Comitato scientifico



1 Il Comitato scientifico ha il compito di garantire la validità scientifica e culturale delle iniziative promosse dal Centro, coordinando i relativi programmi, in particolare:

a) approva entro il termine di ogni anno solare, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio direttivo a norma dell'art. 6 e anche da singoli collaboratori scientifici, un piano di iniziative rientranti nelle finalità istituzionali del Centro, da attuarsi nel successivo anno solare;

b) redige, entro il termine di ogni anno solare, una relazione sull'attività svolta dal Centro nell'anno precedente, da trasmettere al Rettore;

c) esprime pareri sulle richieste di adesione di cui all'art. 2, secondo comma, del presente Regolamento e sulle proposte di collaborazione tra il Centro e altre istituzioni.

Art. 6 - Consiglio direttivo



1. Il Consiglio direttivo collabora col Direttore nell'assicurare il funzionamento del Centro, in particolare:

a) decide in merito all'ammissione dei collaboratori scientifici interni ed esterni;

b) esprime pareri sulle richieste di adesione di cui al secondo comma dell'art. 2 e sulle proposte di collaborazione con altre istituzioni;

c) propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri;

d) delibera in merito alle spese superiori all'importo massimo di competenza del direttore;

e) formula annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo;

f) approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo del Centro, nel rispetto delle scadenze stabilite per gli analoghi adempimenti dei dipartimenti dell'Università di Udine;

g) sottopone entro il 30 giugno di ogni anno all'approvazione del comitato scientifico un piano organico di iniziative, coerenti con le finalità istituzionali del Centro, da attuarsi nel successivo anno solare;

h) delibera in merito a tutte le questioni concernenti il funzionamento del Centro che il direttore sottoporrà alla sua valutazione.

Art. 7 - Collaboratori scientifici interni



1. Nel Centro opereranno, in veste di collaboratori scientifici interni, professori e ricercatori dell'Università di Udine che presentino un piano, annuale o pluriennale, di ricerche concernenti il plurilinguismo da attuarsi presso il Centro e dichiarino di essere disponibili a collaborare nelle varie attività istituzionali dello stesso. Inoltre il Centro si avvarrà, ove consentito dalle norme di legge e regolamento, di un gruppo permanente di ricercatori di ruolo ad esso eventualmente afferenti. I collaboratori scientifici interni potranno servirsi di tutte le strutture del Centro e utilizzare fondi di ricerca personali o destinati dal Centro a ricerche da esso promosse o comunque a disposizione in forza di convenzioni o contratti.

Art. 8 - Collaboratori scientifici e Collaboratori scientifici onorari



1. Compatibilmente con la disponibilità del Centro potranno essere accolti, in veste di collaboratori scientifici esterni, studiosi italiani e stranieri, sulla base di programmi di lavoro coerenti con finalità del Centro. Ai collaboratori scientifici esterni sono equiparati i docenti degli istituti di istruzione secondaria comandati presso il Centro nonché i titolari di borse di studio erogate dal Centro stesso o da altre istituzioni. Le condizioni di ammissione dei collaboratori scientifici esterni e la durata della loro permanenza presso il Centro verranno fissate di volta in volta dal consiglio direttivo, che stabilirà altresì le modalità di un'eventuale partecipazione alle diverse attività del Centro.

2. Gli studiosi che abbiano rivestito le funzioni di componente esterno del Comitato Scientifico, una volta scaduto il loro mandato, acquisiscono, dietro loro richiesta, lo "status" di collaboratori scientifici onorari.

Art. 9 - Borse di studio



1. Per il conseguimento dei fini istituzionali il Centro potrà erogare borse di studio annuali, riservate nella misura del 50% a laureati dell'Università di Udine che intendano svolgere attività di ricerca. La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Rettore dell'Università di Udine su proposta del consiglio direttivo. Presso il Centro potranno essere usufruite le borse di studio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 9/1/1991, n. 19 e quelle che dovessero essere in seguito istituite per analoghe finalità. D'intesa con l'ente Regionale per il diritto allo studio universitario o con altre istituzioni, il Centro potrà incentivare, anche con contributi finanziari, la realizzazione di tesi di laurea vertenti su temi connessi col plurilinguismo.

Art. 10 - Iniziative didattiche



1. Il Centro potrà organizzare, in collaborazione con altre istituzioni interessate, corsi e seminari su tematiche pertinenti al plurilinguismo. Questa attività didattica sarà da intendersi in eccedenza rispetto al carico didattico attribuito dai competenti organi accademici ai docenti e ricercatori, nell'ambito delle vigenti disposizioni.

Art. 11 - Mezzi finanziari



1. I mezzi finanziari a disposizione del Centro sono costituiti da contributi ordinari e straordinari di enti e organizzazioni internazionali, del Murst, dell'Università di Udine, delle università e degli istituti di ricerca aderenti, nonché di enti diversi, da proventi derivanti da contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, da eventuali prestazioni in conto terzi secondo il relativo regolamento dell'Università di Udine, dagli eventuali interessi attivi maturati sui depositi bancari, nonché da elargizioni liberali da parte di istituzioni pubbliche o di privati. Annualmente il consiglio di amministrazione dell'Università di Udine, preso atto del programma di iniziative predisposto dagli organi del Centro, assegnerà un fondo di dotazione ordinaria.

2. E' possibile utilizzare presso il Centro i fondi di ricerca assegnati a qualsiasi titolo ai collaboratori scientifici interni ed esterni.

Art. 12 - Funzionamento del comitato scientifico



1. I componenti del comitato scientifico non dipendenti dall'Università di Udine hanno diritto, quando intervengono alle adunanze dell'organo, al trattamento di missione spettante ai professori ordinari con maggiore anzianità di ruolo. La relativa spesa graverà sui fondi di bilancio del Centro.

Art. 13 - Collaborazioni internazionali



1. In armonia col carattere internazionale del Centro, si potranno attuare, attraverso idonei strumenti convenzionali, forme stabili di collaborazione con istituzioni scientifiche straniere che perseguano finalità analoghe a quelle del Centro. A tal fine potranno essere utilizzati anche fondi del bilancio universitario destinati alla collaborazione scientifica internazionale.

Art. 14 - Gestione amministrativa e contabile



1. Per la gestione amministrativa e contabile del Centro si applicano le norme e i regolamenti in vigore presso l'Università di Udine per la gestione dei dipartimenti.

Art. 15 - Norme generali



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.

Art. 16 - Modifiche del regolamento interno



1. Il presente Regolamento potrà essere modificato su iniziativa del consiglio direttivo promossa a maggioranza di due terzi. Sulle proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell'Università di Udine dovrà essere acquisito il parere del comitato scientifico. L'eventuale nuovo regolamento entrerà in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello della sua approvazione. Le istituzioni scientifiche aderenti, di cui all'art. 2, avranno facoltà di accettare il nuovo regolamento oppure di ritirare la propria adesione con effetto dalla sua entrata in vigore, senza ulteriori impegni né per il Centro né per le istituzioni aderenti.

Art. 17 - Natura del Regolamento



1. Il presente regolamento ha natura di regolamento interno delle singole strutture dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 64, comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Udine.