Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca e Coordinamento per il Recupero della Fauna Selvatica

Emanato con D.R. n. 104 del 05.03.2018

Art. 1 – Istituzione

  1. Presso l’Università degli Studi di Udine è istituito, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo, il Centro di ricerca denominato “Centro di Ricerca e Coordinamento per il Recupero della Fauna Selvatica” (CRFS).
  2. Il Centro si configura come Centro Dipartimentale. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali.
  3. Il Centro è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2018 su proposta del Senato Accademico del 20.02.2018, su richiesta del predetto Dipartimento.
  4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali (di seguito “Dipartimento”).

 

Art. 2 - Finalità

  1. Scopi del Centro sono:

a)    promuovere, svolgere e coordinare attività di ricerca nei settori AGR/10,AGR/17,AGR/18,AGR/19,AGR/20,BIO/1,BIO/2,BIO/4,VET/01,VET/02,VET/03,VET/04,

VET/05,VET/06,VET/10;

b)   fornire servizi di sostegno alle ricerche nei diversi settori disciplinari, mediante sue dotazioni di apparecchiature e competenze;

c)    sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituzioni regionali, nazionali, e internazionali operanti nei settori della gestione, conservazione e recupero della fauna selvatica;

d)   creazione di un network tra i diversi enti coinvolti nel recupero e nella gestione della fauna selvatica sul territorio regionale;

e)    eseguire attività di consulenza scientifica e ricerca a favore di enti e istituzioni pubbliche e private;

f)    fornire consulenza e supporto al Corpo Forestale Regionale e alle forze di polizia relativamente alle funzioni di Polizia Giudiziaria, in merito agli animali selvatici;

g)   promuovere, sostenere e organizzare attività didattiche e specialistiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato;

h)   favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione di una cultura sulla fauna, le modalità più adatte per il recupero e il reinserimento di questa nell’ambiente naturale;

i)     testare e validare metodiche dirette ed indirette teoriche e strumentali per lo studio e la conservazione della fauna selvatica;

j)     acquisire conoscenze utili ed applicare tecniche innovative per migliorare le condizioni della fauna presso i centri di recupero (CRAS) e nel loro ambiente naturale;

k)   diffondere nelle forme più opportune la conoscenza delle attività di ricerca realizzate dal Centro o dalle altre strutture dell'Università.

 

Art. 3 - Adesioni

1. Al Centro possono inoltrare domanda di adesione:

a) altri Dipartimenti dell’Università di Udine, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indichi le motivazioni della richiesta di adesione;

b)  professori e ricercatori dell’Università di Udine;

c)  studiosi ed esperti esterni;

d) Enti, istituzioni e associazioni che operano in ambiti attinenti alle attività del Centro.

2. Sulle domande di adesione, accompagnate, per i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, dal curriculum scientifico e da ogni altro documento ritenuto utile, delibera il Consiglio Direttivo. La adesione dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente deve essere rinnovata ogni tre anni dalla accettazione.

3. La decadenza opera immediatamente nel caso di mancato rinnovo della domanda, oppure a seguito di decisione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di richiesta dell’interessato o in altra ipotesi individuata dagli organi di governo dell’Ateneo.

 

Art. 4 - Organi

1. Gli organi del Centro sono:

a)      il Consiglio Direttivo

b)      il Direttore

 

Art. 5 - Consiglio Direttivo

1. Il      Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Direttore, da sei membri, eletti dagli aderenti al Centro,      convocati dal Direttore a tale scopo. Almeno la metà devono essere      professori o ricercatori dell’Università di Udine.

2. Ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno degli enti, istituzioni e associazioni aderenti al Centro (ove presenti) designano un rappresentante, individuato secondo le rispettive norme.

3. Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico dell’Azienda Agraria “A. Servadei”, o un suo delegato.

4. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici. I componenti sono rieleggibili.

5. Nel caso di anticipata cessazione di un componente del Consiglio, il Direttore convoca al più presto gli aderenti, per la nuova elezione.

 

Art. 6 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

a)      eleggere il Direttore;

b)      svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;

c)      approvare i programmi di ricerca successivi al primo;

d)     deliberare sulle richieste di finanziamento;

e)      deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;

f)       deliberare sulle domande di adesione;

g)      autorizzare le spese;

h)      proporre agli organi preposti la stipula di convenzioni;

i)        proporre agli organi preposti la modifica del presente Regolamento;

j)        deliberare sullo scioglimento del Centro, secondo quanto previsto dall’art. 12.

 

Art. 7 - Direttore

  1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso che appartengono all’Università di Udine a tempo indeterminato.
  2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

 

Art. 8 - Funzioni del Direttore

1. Sono compiti del Direttore:

a)      convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

b)      designare fra i componenti del Consiglio Direttivo il Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione;

c)      rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;

d)     curare le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro ed assumere le relative decisione di sua competenza;

e)      dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;

f)       redigere annualmente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, da trasmettere al Dipartimento.

 

Art. 9 - Gestione patrimoniale

  1. Il Centro opera negli spazi      messi a sua disposizione dal Dipartimento o da altre strutture che      aderiscono al Centro ai sensi dell’art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
  2. La responsabilità per i beni      assegnati è in capo al Direttore del Centro.

 

Art. 10 - Risorse finanziarie

  1. Il Centro gestisce in      autonomia i fondi messi a sua disposizione dal Dipartimento o reperiti da      finanziamenti pubblici e privati.

 

Art. 11 - Personale

  1. Il Centro opera avvalendosi      del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento od eventualmente      messo a disposizione dal Direttore Generale.

 

Art. 12 - Scioglimento e trasformazione

1. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento del Centro, la delibera deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

 

Art. 13 - Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata dal Decreto Rettorale di emanazione.