Regolamento per il funzionamento della Scuola laboratoriale di Alta Formazione in Resilienza per lo Sviluppo Sostenibile

Emanato con D.R. n. 1195 del 22.12.2025

Art. 1 - Istituzione

1. Presso l’Università degli Studi di Udine, in forza dell’articolo 25, comma 3 dello Statuto di Autonomia dell’Università degli Studi di Udine è istituita la Scuola laboratoriale di Alta Formazione in Resilienza per lo Sviluppo Sostenibile.

2. La Scuola si configura come Struttura di didattica di Ateneo ed ha sede presso il Polo Universitario di Gemona del Friuli.

3. La Scuola è stata istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2025, acquisito il parere del Senato Accademico del 16.12.2025.

Art. 2 – Finalità e compiti

1. Finalità e compiti della Scuola sono:


a)    promuovere e realizzare attività di alta formazione, anche attraverso studi e applicazioni, sui temi della resilienza ai disastri, della mitigazione del rischio e dello sviluppo sostenibile in linea con la visione delle Nazioni Unite;


b)    operare come un laboratorio didattico snello e altamente flessibile, focalizzato sull’innovazione, sull’esperienza e sull’interdisciplinarità.

Art. 3 – Raccordo funzionale con la Cattedra UNESCO

1. La Scuola opera in stretto raccordo funzionale e sinergico con la Cattedra UNESCO dell’Università di Udine in Sicurezza intersettoriale per la Riduzione dei rischi di disastro e la Resilienza.

2. Tale raccordo ha lo scopo di tradurre le linee guida internazionali e la ricerca di frontiera della Cattedra in percorsi formativi di eccellenza, garantendo alla Scuola un immediato posizionamento e una costante attualizzazione dei contenuti didattici a livello globale.

3. Il Direttore della Scuola collabora stabilmente con il Titolare della Cattedra UNESCO per la definizione delle linee strategiche e per la promozione di progetti e partnership internazionali.

Art. 4 – Autonomia gestionale e risorse finanziarie

1. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e opera nei limiti del budget assegnato.

2. Le risorse finanziarie sono costituite da proventi da tasse di iscrizione, fondi per la co-progettazione, convenzioni con Enti e soggetti esterni, pubblici e privati, e contributi dell’Ateneo.

Art. 5 – Organi e funzioni

1. Sono organi della Scuola:
a)    il Direttore;
b)    il Comitato di direzione;
c)    il Consiglio scientifico.


2. Il Direttore è un professore di ruolo dell'Università di Udine a tempo pieno, designato dal Senato Accademico. Dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato.


3. Il Direttore ha i seguenti compiti:
a)    rappresenta la Scuola verso terzi;
b)    presiede e dà esecuzione alle delibere del Comitato di direzione;
c)    ha la responsabilità della gestione della Scuola e dei corsi da essa erogati;
d)    provvede alla gestione amministrativa e contabile della Scuola avvalendosi del personale tecnico amministrativo eventualmente assegnato alla struttura amministrativa di supporto, al quale potrà attribuire eventuali compensi secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento per le prestazioni a favore di terzi;
e)    redige annualmente un piano delle attività di concerto con il Comitato di direzione e sentito il Consiglio scientifico;
f)    redige annualmente una relazione sull'attività svolta dalla Scuola.


4. Il Comitato di direzione è composto da:
a)    il Direttore della Scuola;
b)    il Titolare della Cattedra Unesco in Sicurezza Intersettoriale per la Riduzione dei rischi di disastro e la Resilienza presso l’Università di Udine, qualora non coincida già con il Direttore;
c)    il Delegato del Rettore per la sede di Gemona;
d)    il Delegato alla Didattica o un delegato del Rettore specificamente designato.


5. Il Comitato di direzione ha le seguenti attribuzioni:
a)    definire, approvare e modificare i profili formativi, i programmi e i contenuti formativi, basandosi su obiettivi di competenza professionalizzante;
b)    stabilire le metodologie didattiche, con facoltà di privilegiare attività esperienziali, residenziali, laboratoriali e di simulazione sul campo, riducendo al minimo la didattica frontale;
c)    identificare, selezionare e nominare i docenti e i formatori, che possono essere personale interno o esperti esterni di alto profilo il cui compenso è stabilito nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e sarà erogato previa autorizzazione del Direttore della Scuola;
d)    approvare le proposte di co-progettazione con stakeholder esterni;
e)    redige il piano finanziario di previsione delle singole edizioni dei corsi al fine di garantirne l’autofinanziamento. Eventuali economie resteranno a disposizione delle future iniziative;
f)    propone agli organi preposti la modifica del presente Regolamento.


6. Ai membri del Comitato di direzione non sono riconosciuti compensi.


7. Il Consiglio scientifico è composto da un minimo di cinque membri, nominati dal Comitato di direzione tra persone fisiche italiane e/o straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e professionalità nelle materie di interesse della Scuola.


8. Il Consiglio scientifico è organo consultivo della Scuola con riferimento agli indirizzi, ai programmi e alle iniziative didattiche.


9. Il Consiglio scientifico si riunisce su convocazione del Direttore della Scuola almeno due volte l’anno.


10. Ai membri del Consiglio scientifico non sono riconosciuti compensi.

Art. 6 – Il Consiglio della Scuola

1. La Scuola eroga corsi di alta formazione e altre forme di training esperienziale, nel rispetto del Regolamento didattico d’Ateneo, potendo tuttavia derogare al limite delle 20 ore di cui all’art. 12 comma 4 di detto regolamento fino ad un massimo 40 ore.


2. I percorsi possono essere definiti in co-progettazione con Enti, aziende e istituzioni esterne, che contribuiscono sia alla definizione dei contenuti che al finanziamento delle attività. In caso di Corsi attivati in convenzione con soggetti esterni, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle relative convenzioni, purché non in contrasto con questo ultimo.


3. Le attività della Scuola sono sottoposte periodicamente all’esame del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità.

Art. 7 – Modalità di accesso ai corsi

1. L’accesso ai corsi avviene tramite bando pubblico e procedure di selezione basate su titoli e/o prove, qualora non individuati direttamente dagli enti finanziatori. I requisiti di partecipazione sono definiti nel bando/manifesto.

Art. 8 – Ulteriori collaborazioni

1. Al completamento con profitto dei percorsi formativi, l’Università di Udine rilascia un attestato ufficiale di frequenza e profitto senza alcun riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU). Eventuali crediti formativi universitari potranno essere assegnati dai singoli Consigli di Corso di Studi. Ove richiesti e applicabili, potranno essere rilasciati crediti formativi professionali.


2. Tale attestato è firmato congiuntamente dal Direttore della Scuola e dal Rettore e certifica le competenze acquisite, la tipologia e durata del percorso formativo.

Art. 9 – Norme finali e disposizioni transitorie

1. Fino a diversa determinazione, la gestione amministrativa e contabile della Scuola è affidata al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura.


2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.


3. Lo scioglimento della Scuola potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Udine, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, entra in vigore alla data indicata dal Decreto Rettorale di emanazione.