Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell’art. 22 bis della legge 30.12.2010, n. 240.

Emanato con D.R. n. 1121 del 03.12.2025

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione e il trattamento giuridico ed economico spettante ai titolari di incarichi post doc di cui all’art. 22 bis della legge 30.12.2010, n. 240, così come modificato dalla legge n. 79/2025, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice etico e di comportamento, dalla Carta Europea dei ricercatori e Codice di Condotta per l’assunzione dei ricercatori.

ARTICOLO 2 – Finalità

1. L’Università degli Studi di Udine (nel seguito: Ateneo) può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato di natura privatistica, a tempo determinato, denominati «incarichi post-doc» (nel seguito: «incarico» o «incarichi»).


2. Il profilo professionale, a livello europeo, del titolare dell’incarico (nel seguito: ricercatore o contrattista) è: R2 – ricercatore riconosciuto. 


3. Gli incarichi di post-doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ARTICOLO 3 – Durata del contratto

1. L’incarico post-doc ha durata almeno annuale e può essere prorogato fino a una durata complessiva di tre anni. 


2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. 


3. I termini massimi di cui ai precedenti commi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). 


4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.


5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di incarichi di ricerca, incarichi post-doc, Contratti di ricerca e RTT (anche attribuiti da enti diversi) non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

ARTICOLO 4 – Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria comprende il costo aziendale del rapporto di lavoro per l’intera durata del contratto.


2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio, per quanto concerne le risorse di ateneo, per il finanziamento degli incarichi post-doc.


3. Gli incarichi di post-doc possono essere finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.


4. L’attivazione degli incarichi è possibile anche con finanziamenti, in tutto o in parte a carico di progetti di ricerca o di attività conto terzi.


5. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l’importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all’importo non erogato all’atto della sottoscrizione della convenzione.

TITOLO II – RECLUTAMENTO

ARTICOLO 5 – Modalità di selezione

1. Il conferimento dell’incarico avviene previo espletamento di procedura di selezione che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.


2. La procedura di selezione può essere relativa ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare (GSD).


3. Il conferimento dell’incarico può avvenire, oltre che a seguito di procedure di cui al comma 1, espletate dall’Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall’Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, all’interno di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del candidato, che prevedano l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato  a tempo determinato. In questo caso, il conferimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico.

ARTICOLO 6 - Attivazione della procedura di selezione

1. La proposta di attivazione della procedura di reclutamento di cui al comma 1 dell’art. 5, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo presenti.


2. La delibera indica:
a) il numero degli incarichi da attivare;
b) la durata dell’incarico;
c) l’attività oggetto dell’incarico;
d) il professore o ricercatore responsabile del progetto di ricerca, ove previsto;
e) le conoscenze e le competenze richieste dal profilo ed eventuali ulteriori requisiti, laddove indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività da assegnare al contraente;
f) il gruppo scientifico-disciplinare; 
g) uno o più aree scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
h) la sede di prevalente svolgimento delle attività;
i) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare;
j) i criteri di valutazione del curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e la ripartizione del punteggio tra valutazione del curriculum e colloquio; 
k) la lingua in cui si dovrà tenere il colloquio;
l) il trattamento economico del contraente;
m) la copertura finanziaria del costo del contratto;
n) la durata della pubblicazione del bando di selezione;
o) le modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza periodica e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento una relazione sul risultato dell’attività scientifica.


3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza l’indizione delle procedure di reclutamento. In caso di incarichi finanziati integralmente da progetti di ricerca su bandi competitivi la delibera del Dipartimento interessato dispone direttamente l’avvio della procedura di reclutamento.

ARTICOLO 7 – Bando di selezione

1. Il reclutamento dell’incaricato avviene attraverso procedura pubblica di selezione, di cui all’art. 6, comma 1, bandita con decreto rettorale.


2. Il bando contiene le seguenti indicazioni:
a) il numero delle posizioni da attivare;
b) la durata dell’incarico;
c) l’oggetto dell’incarico;
d) il professore o ricercatore responsabile del progetto di ricerca, ove previsto;
e) le conoscenze e le competenze richieste dal profilo della figura, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del contratto;
f) il gruppo scientifico-disciplinare; 
g) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
h) il Dipartimento di afferenza e la sede di prevalente svolgimento delle attività;
i) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare;
j) la ripartizione del punteggio tra valutazione del curriculum e colloquio;
k) la lingua in cui si dovrà tenere il colloquio;
l) i criteri che la Commissione deve tenere in considerazione e i relativi punteggi massimi;
m) le modalità della selezione e di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
n) la copertura finanziaria del costo dell’incarico;
o) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
p) il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell’incaricato.


3. Il bando è pubblicato all’albo e nel sito dell’Ateneo e nel sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché sul portale dell’Unione Europea.


4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere di norma inferiore a quindici giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza, e decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all’albo ufficiale on-line di Ateneo.

ARTICOLO 8 – Requisiti di partecipazione

1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento dell’incarico, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i gruppi interessati, del titolo di specializzazione di area medica.


2. Non possono partecipare alla procedura di selezione i candidati che sono stati titolari di incarichi post doc anche presso istituzioni diverse per un periodo anche non continuativo che, sommato alla durata complessiva dell’incarico oggetto di avviso, sia pari o superiore complessivamente a tre anni.


3. Non è consentita inoltre la partecipazione alle selezioni:
a) al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ancorché cessati dal servizio;
b) a coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'art. 24, nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
c) a coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.


4. L’esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all’interessato.

ARTICOLO 9 – Commissione giudicatrice

1. I componenti della Commissione sono individuati dal Consiglio di Dipartimento interessato a maggioranza assoluta dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo presenti. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i trenta giorni successivi alla scadenza delle stesse. La Commissione è nominata con decreto rettorale.


2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un membro supplente garantendo, di norma, un’adeguata rappresentanza di genere. I componenti sono scelti fra i professori e i ricercatori di ruolo, i ricercatori di cui all’art. 24 della legge 240/2010 o esperti della materia, sui temi oggetto del bando e produzione scientifica attinente al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione, accertata dal Consiglio del Dipartimento. Almeno un componente della Commissione è inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.


3. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall’apposito decreto ministeriale. In caso di componenti stranieri o esperti della materia non inquadrati nelle qualifiche accademiche delle università, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.


4. La Commissione:
a) individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante;
b) svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta;
c) si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche nella fase del colloquio;
d) stabilisce eventuali sub-criteri di valutazione ed esplicita le modalità di valutazione, attribuendo per ogni singolo criterio di valutazione un motivato giudizio ed il relativo punteggio.


5. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal rettore. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.


6. Non possono far parte della Commissione:
a) i professori e i ricercatori in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente; 
b) i professori e i ricercatori che siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Udine nel periodo in cui ricoprono la carica; 
c) i professori e i ricercatori che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale nel periodo in cui ricoprono la carica;
d) i professori straordinari a tempo determinato di cui all’art. 1 comma 12 della l. 230/2005;
e) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione; 
f) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall’art. 1 – commi 37 e ss. della legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
g) coloro che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50% delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
h) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.


7. Il Dipartimento interessato verifica che ciascun componente della Commissione non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 6, lett. da a) a d). Nella prima seduta ciascun componente della Commissione dichiara l’insussistenza di incompatibilità diverse da quelle testè espressamente ricordate.


8. Non sono previsti compensi per i Commissari.

ARTICOLO 10 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.


2. La valutazione del curriculum è integrata da un colloquio utile ad accertare l’attitudine dei candidati e il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della selezione. Il Bando può prevedere che il colloquio si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano.


3. I candidati dovranno allegare l’intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.


4. La Commissione Giudicatrice ha facoltà di specificare i criteri di valutazione che sono previsti dal bando, di cui al precedente art. 7 comma 2, con sub-criteri coerenti con i contenuti di cui all’art. 9, comma 4.


5. La Commissione comunica, quindi, i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione all’albo e sul sito di Ateneo.


6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all’espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all’attribuzione del relativo punteggio. I punteggi attribuiti sono resi noti ai candidati prima del colloquio.


7. Conclusa la fase del colloquio, la Commissione valuta collegialmente ciascun candidato esprimendo un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.


8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.


9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

ARTICOLO 11 – Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente della Commissione il Rettore può concedere una proroga fino a ulteriori 60 giorni.


2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui al precedente comma il Rettore provvede con decreto alla revoca della nomina.


3. Il Rettore, entro 30 giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con decreto. In caso contrario il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione. Il decreto recante l’approvazione degli atti è pubblicato all’Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti all’Albo on-line di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative.


4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o mancato superamento del periodo di prova del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini di cui al comma 6.


5. Entro 60 giorni dall’approvazione degli atti, il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura può, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo presenti, proporre il conferimento di ulteriori incarichi a candidati utilmente collocati in graduatoria e secondo l’ordine di quest’ultima, purché sia stata accertata la relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico. In caso di incarichi finanziati integralmente da progetti di ricerca su bandi competitivi, qualora anche l’ulteriore incarico sia finanziato integralmente da progetti di ricerca, la delibera del Dipartimento interessato dispone direttamente la stipula del contratto.


6. La graduatoria di merito, per l’eventuale sostituzione del vincitore, resta valida per 210 giorni dalla data di approvazione degli atti.


7. Il contratto di lavoro deve essere sottoscritto dalle parti entro i 30 giorni dal ricevimento della convocazione da parte del vincitore. L’interessato può richiedere, con adeguata motivazione, un differimento della presa di servizio per un periodo non superiore a 60 giorni, purché compatibile con l’attività progettuale.

ARTICOLO 12 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L’Amministrazione, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l’interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.


2. Nel contratto dovranno essere indicati:
a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
b) la sede principale di lavoro;
c) il trattamento economico;
d) le attività relative al progetto di ricerca, nonché alla collaborazione didattica e alla terza missione e le specifiche funzioni in relazione all’attività di ricerca oggetto del contratto e gli obiettivi assegnati;
e) le modalità con cui l’incaricato è tenuto a depositare presso il Dipartimento le relazioni in merito all’attività svolta;
f) l’impegno lavorativo richiesto in relazione alle attività di cui al punto d);
g) i giorni di ferie spettanti e l’articolazione mensile della prestazione (Timing) legata alle esigenze del progetto;
h) le cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 16 del presente Regolamento.


3. Non è prevista la possibilità di lavoro a tempo parziale.


4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Rettore o da un suo delegato.


5. È previsto un periodo di prova della durata di 30 giorni. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte.


6. Superato il periodo di prova di cui al comma precedente l’incaricato può recedere dal contratto dando all’Università preavviso di 60 giorni. In mancanza di preavviso l’Università ha diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ARTICOLO 13 – Rapporto di lavoro

1. L’incaricato svolge attività di ricerca scientifica, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca è pari a 1500 ore o a 1720 ore in funzione della linea di finanziamento.


2. Il procedimento disciplinare è regolato dall’articolo 7 della l. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.


3. In caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l’assenza di conflitti di interesse e la compatibilità dell’incarico con le attività di ricerca.


4. La titolarità dell’incarico non dà alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli universitari.


5. All’incaricato si applica la tutela assicurativa, compresa quella infortunistica, prevista per il personale dipendente. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.


6. L’incaricato ha diritto annualmente ad un periodo di ferie retribuito di 28 giorni ed a 4 giorni di permesso per recupero festività soppresse, da utilizzarsi compatibilmente con l’impegno previsto per l’attività scientifica e previa autorizzazione del responsabile del progetto.


7. Per i casi di maternità e paternità si applicano, in quanto compatibili con il presente rapporto, le norme del d. lgs. 26/03/2001, n. 151.


8. All’incaricato è applicata la disciplina assistenziale, previdenziale e pensionistica prevista dalla normativa in materia.


9. L’incaricato può eventualmente svolgere una parte della propria prestazione presso altri enti, previo accordo fra gli stessi. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, al ricercatore verrà riconosciuto il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo, con utilizzo delle disponibilità del progetto di ricerca o di altri fondi messi a disposizione del Dipartimento di afferenza.


10. Nei casi in cui vi sia coincidenza fra la persona dell’incaricato e il responsabile dell’attività o il responsabile scientifico, le valutazioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite al Direttore del Dipartimento.


11. L’incaricato ha l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa. Eventuali deroghe possono essere concesse con atto scritto dal responsabile scientifico, su richiesta motivata dell’interessato. Qualora in virtù della loro permanenza nelle strutture dell’Ateneo l’incaricato di ricerca venga a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all’Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l’Università intrattiene rapporti, deve trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell’ambito dell’attività di ricerca ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell’Università resta in capo all’Università degli Studi di Udine. L’Università riconosce agli incaricati di ricerca inventori il diritto morale alla paternità dell’invenzione e, in caso di sfruttamento commerciale della stessa, un equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento per la gestione e valorizzazione della proprietà industriale. Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali previste dal decreto legislativo 10.02.2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni. 


12. L’incaricato di ricerca deve rispettare le politiche dell’Università sull’accesso aperto.

 
13. L’incaricato di ricerca svolge la sua attività nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell’Università.

ARTICOLO 14 – Proroga dell'incarico

1. La proposta di proroga dell’incarico è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo presenti, nell'ambito delle risorse disponibili.


2. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà pervenire alla Direzione del personale almeno entro i 60 giorni che precedono la scadenza del contratto e dovrà indicare la copertura finanziaria, corredata da apposita documentazione.


3. Il Consiglio di Amministrazione autorizza la proroga previo parere del Senato Accademico. In caso di incarichi finanziati integralmente da progetti di ricerca, qualora anche la proroga sia finanziata integralmente da progetti di ricerca su bandi competitivi, la delibera del Dipartimento dispone direttamente l’avvio della procedura di reclutamento.


4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritto dall’incaricato e dal Rettore o da un suo delegato.

ARTICOLO 15 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.


2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.


3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento.


4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell’ateneo, previo parere del Consiglio di Dipartimento, sia la mancata predisposizione della relazione sulle attività svolte, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

ARTICOLO 16 – Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati; 
b) incarichi di ricerca e altri incarichi post-doc (art. 22, bis e art. 22 ter legge 240/2010);
c) contratti di ricerca (art. 22, legge 240/2010) e ricercatori a tempo determinato (art. 24, legge 240/2010);
d) la titolarità degli assegni di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 240/2010 nel testo previgente al d.l. 36/2022 convertito con l. 79/2022, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
e) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale; 
f) la frequenza di corsi dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione Europea, nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska Curie;
g) borse di dottorato di ricerca ovvero con qualsiasi borsa di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.


2. L’assunzione con incarico post-doc, comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 17 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo articolato in tre posizioni retributive, in relazione al profilo richiesto dal bando:
a) posizione retributiva 1: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La posizione retributiva 1 costituisce il limite minimo per il rapporto contrattuale;
b) posizione retributiva 2: per l’ammontare disposto dal Consiglio di Amministrazione;
c) posizione retributiva 3: per l’ammontare disposto dal Consiglio di Amministrazione.


2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.


3. Gli incarichi finanziati con fondi esterni, di cui all’art. 4 comma 4, possono prevedere un trattamento economico superiore a quello di cui al precedente comma 1, nel caso in cui l’importo sia stabilito dall’ente finanziatore.


4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.


5. L’Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
erca.

ARTICOLO 18 – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all’art. 22 bis della legge n. 240/2010 e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile, alle norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e allo Statuto dell’Università degli Studi di Udine.


2. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme dei relativi bandi anche laddove fossero in contrasto con quelle del presente Regolamento.


3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione con decreto rettorale.