Regolamento per i Corsi di Dottorato di Ricerca (in vigore dal XXIX ciclo)

Emanato con D.R. n. 349 del 02.07.2013

Art. 1 -Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine (d'ora in avanti Università) in attuazione del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n.45.
2. Il dottorato di ricerca, in base a specifiche convenzioni, contribuisce alla formazione specialistica delle libere professioni.

Art. 2 - Istituzione e attivazione dei dottorati di ricerca

1. I Corsi sono attivati presso i Dipartimenti e costituiscono le attività di ricerca, formative e culturali di terzo livello. I Corsi possono essere articolati in curricula.
2. Le tematiche scientifiche di ciascun Corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le denominazioni devono essere coerenti, con un ambito scientifico caratterizzato da tematiche e metodologie di ricerca affini.
3. L’istituzione di un corso è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di un Dipartimento proponente, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Senato Accademico. L’attivazione è subordinata, a decorrere dall’a.a. 2014/2015, all’accreditamento, di durata quinquennale, concesso dal Ministero.
4. La proposta di istituzione del Corso deve rispettare i requisiti di accreditamento di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n.45 e gli eventuali criteri integrativi proposti dal Nucleo di valutazione di Ateneo ed approvati dal Senato Accademico. Il Corso accreditato deve essere attivato per almeno tre cicli consecutivi.
5. La proposta di istituzione è presentata dal Dipartimento proponente, che sarà sede amministrativa del Corso, secondo le modalità e nei termini indicati con apposita circolare interna. Alla realizzazione del Corso possono concorrere ulteriori Dipartimenti dell’Università.
6. Il Direttore di Dipartimento pone in essere gli adempimenti necessari fino alla costituzione del Collegio dei docenti e alla nomina del Coordinatore.
7. Il Dipartimento proponente predispone un piano finanziario di sostenibilità del Corso. Ogni anno, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento prevede le risorse necessarie da destinare al funzionamento del Corso.

Art. 3 - Corsi di dottorato in convenzione

1. L’Università favorisce e sostiene l’attivazione e lo svolgimento di Corsi in convenzione con altre Università, Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, italiani o stranieri, nonché con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Con riferimento ai Corsi di cui al comma 1, l’Università definisce i rapporti con i soggetti convenzionati mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento. I soggetti convenzionati devono comunque impegnarsi ad assicurare l’attivazione del Corso in convenzione per almeno un triennio.

Art. 4 - Corsi di dottorato in consorzio

1. In presenza di un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l’Università può procedere all’attivazione o all’adesione a Consorzi tra Università, e/o Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, per l’attivazione di Corsi.

Art. 5 – Attività di sostegno ai corsi di dottorato

1. In ogni caso l’Università può stipulare con soggetti pubblici e privati accordi, per il sostegno delle attività dei Corsi.

Art. 6 - Durata dei Corsi

1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni, corrispondenti a un ciclo, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 relativamente al coordinamento con le scuole di specializzazione mediche.
2. L’avvio dei corsi è fissato, di norma, al 1° novembre.

Art. 7 –  Progetto formativo dei dottorandi

1. Il progetto formativo del Corso consiste:

  1. nello sviluppo di un programma di ricerca individuale, riferito ad un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il Corso, approvato dal Collegio dei docenti sotto la guida del Supervisore di cui all’art. 11;
  2. in attività formative e didattiche complementari alla ricerca.

2. Il progetto formativo comporta di norma un impegno complessivo definito in 1500 ore annuali.
3. Le attività formative e didattiche devono comportare nell’arco del triennio un impegno complessivo compreso tra 200 e 450 ore.

Art. 8 - Organi dei Corsi di dottorato di ricerca

Sono organi del corso:

  1. il Coordinatore
  2. il Collegio dei docenti

Art. 9 - Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa.

2. In fase istitutiva del Corso le domande di partecipazione al Collegio dei docenti, redatte secondo le modalità stabilite dai competenti Uffici dell’Ateneo, sono presentate al Direttore di Dipartimento proponente.

3. Il Collegio dei docenti del Corso deve essere costituito da almeno sedici docenti “esclusivi”, cioè non componenti di altri Collegi dei docenti su base nazionale, di cui:

a) almeno dodici professori universitari appartenenti a Università italiane o, nel caso di dottorati attivati in convenzione, anche ad               Università straniere, ove la convenzione lo preveda ai sensi della vigente;
b) non più di quattro ricercatori universitari.

4. I docenti “esclusivi” di cui al comma 3 devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento e devono appartenere a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Ulteriori requisiti possono essere proposti dal Nucleo di valutazione di Ateneo ed approvati dal Senato Accademico.

5. Alle sedute del Collegio, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, partecipano anche due rappresentanti dei dottorandi. I rappresentanti sono eletti ogni due anni accademici dagli studenti del Corso. Le elezioni vengono indette dal Coordinatore del Corso.

6. Il Collegio dei docenti può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle eventuali modifiche o integrazioni alla composizione dello stesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti. Il Dipartimento sede amministrativa del Corso verifica il permanere dei requisiti di accreditamento.

7. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del Corso. In particolare:

a. definisce gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso;
b. promuove forme di collaborazione con altre Università italiane ed estere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
c. propone i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione;
d. definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli nonché per la loro ponderazione;
e. approva la relazione annuale, predisposta dal Coordinatore, da sottoporre al Nucleo di valutazione dell’Ateneo;
f. vigila sul buon andamento delle attività del Corso;
g. nomina al proprio interno il Supervisore e l’eventuale co-Supervisore di cui all’art. 11;
h. approva il programma di ricerca individuale dei dottorandi, sentito il parere del Supervisore e dell’eventuale co-Supervisore;
i. valuta eventuali incompatibilità tra attività extra progetto formativo dei dottorandi e l’impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto dal Corso;
j. autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo individuale, attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché di didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico;
k. approva, per quanto di competenza, le convenzioni di co-tutela di tesi per dottorandi;
l. valuta periodicamente, di norma con cadenza annuale, l’attività svolta dai dottorandi, sentiti i supervisori e gli eventuali co-supervisori e delibera l’ammissione all’anno successivo e l’ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
m. propone, anche in corso d’anno, l’esclusione dal proseguimento del Corso;
n. nomina i referee e propone i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice dell'esame finale;
o. gestisce i fondi che annualmente il Dipartimento sede amministrativa del Corso mette a disposizione per il funzionamento dello stesso ;
p. delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché del differimento dell’inizio delle attività;
q. delibera in merito alla frequenza congiunta con una Scuola di specializzazione medica;
r. svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

9. Le sedute del Collegio dei docenti si svolgono nel rispetto della vigente normativa regolamentare di Ateneo. In sede di istituzione del Corso, il Collegio dei docenti è convocato dal Direttore di Dipartimento.

Art. 10 - Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti  tra i professori di prima fascia a tempo pieno che siano anche suoi componenti esclusivi. In mancanza o a seguito di rinuncia di tutti i professori di prima fascia, il Coordinatore è eletto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno. Per la eleggibilità deve essere rispettato il requisito di cui all’art. 59 dello Statuto.

2. Il Coordinatore rimane in carica cinque anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.

3. Il Coordinatore :

a. ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso di cui sovraintende il funzionamento e coordina le attività;
b. convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'attuazione delle deliberazioni;
c. predispone una relazione annuale sull'andamento del Corso che deve essere approvata dal Collegio dei docenti;
d. nomina, tra i professori o ricercatori di ruolo appartenenti al Collegio, un Vice Coordinatore che lo  sostituisca in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio sino all’insediamento del nuovo eletto in seguito ad elezioni da indire non appena la notizia dell’anticipata cessazione pervenga ai competenti organi di Ateneo. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede convenzionata, il Vice Coordinatore deve appartenere all’Università;
e. adotta, ove necessario, provvedimenti d’urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio.

Art. 11 - Supervisore

1. Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei docenti tra i propri componenti. Nel caso non appartenga alla componente accademica del Collegio, deve essere nominato anche un co-Supervisore universitario.

2. Il Supervisore, in collaborazione con il co-Supervisore qualora nominato, segue il dottorando nella realizzazione del suo percorso di ricerca fino al completamento della stesura della tesi di dottorato.

3. Il Supervisore, con cadenza annuale ed ogni qualvolta gli venga richiesto dal Collegio o lo ritenga opportuno, informa il Collegio dei docenti sui progressi del dottorando o su ogni altra questione che lo riguarda.

Art. 12 – Titolo di ammissione ai Corsi

1. Possono accedere al Corso, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del bando, ovvero entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, di:

a. una laurea specialistica o magistrale o laurea rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato con Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 nonché titoli accademici di secondo livello ad essi equiparati;
b. un titolo accademico straniero dichiarato equipollente ai predetti;
c. un titolo accademico straniero purché comparabile per durata, livello ed eventualmente campo disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso ai Corsi.

2. Relativamente all’ipotesi di cui al comma 1 lettera c), la Commissione per l’esame di ammissione valuta l’idoneità del titolo ai soli fini dell’iscrizione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 13 – Ammissione ai Corsi

1. L’ammissione ai Corsi avviene tramite una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

2. Il bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.

3. Per i Corsi in convenzione con imprese e nel caso di progetti di collaborazione comunitari ed internazionali il bando di ammissione può prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e per l'inizio dei Corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche  tali da consentire uno svolgimento ottimale del progetto formativo.

4. Nel bando vengono indicati:

a. i criteri di accesso e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
b. i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
c. eventuali titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai singoli Corsi;
d. le lingue straniere di cui è richiesta la conoscenza, in particolare, per i candidati stranieri potrà essere richiesta la conoscenza della lingua italiana;
e. le lingue straniere in cui è possibile sostenere le prove;
f. i termini e le modalità di immatricolazione ai Corsi;
g. eventuali programmi di ricerca proposti per il ciclo e relativi Supervisori;
h. ulteriori norme di dettaglio relative all’ammissione ai singoli Corsi .

5. Nel bando sono inoltre indicati i posti disponibili, specificando quelli coperti da:

a. borsa di dottorato o da altra forma di sostegno finanziario equivalente, ivi inclusi gli assegni di ricerca;
b. contratto di apprendistato;
c. posti attivati sulla base di convenzioni.

6. Una quota di posti potrà essere riservata a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tale caso possono essere previste procedure e tempi di ammissione differenziate e una graduatoria separata.

7. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono inoltre iscriversi ai Corsi, nel limite massimo dei posti disponibili:

a. i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell’ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali a cui l’Università partecipa in veste di Coordinatore o partner di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato. L’iscrizione avviene previo parere favorevole del Collegio dei docenti del Corso interessato, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del candidato previsti dall’articolo 12;
b. gli studenti iscritti a Corsi di dottorato presso Università o Enti di ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con l’Università di Udine accordi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in regime di “co-tutela”.

Art. 14 – Commissione per l’esame di ammissione al Corso

1. La Commissione per l’esame di ammissione al Corso è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ovvero, in mancanza, d’ufficio.

2. La commissione è composta da tre a sette membri, scelti tra:

a. professori di ruolo e ricercatori universitari dell’Università, di altre Università italiane o straniere;
b. primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
c. esperti di comprovata qualificazione.
Almeno un componente deve essere un professore di ruolo.

3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

4. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall’art 13 comma 3.

Art. 15 – Immatricolazioni

1. I candidati in posizione utile in graduatoria devono presentare domanda di immatricolazione e relativa documentazione entro i termini e con le modalità definite nel bando di ammissione.

2. Fermo restando l’obbligo del perfezionamento dell’immatricolazione, possono essere concessi eventuali differimenti dell’inizio della frequenza del primo anno di corso all’anno accademico successivo, a candidati stranieri sulla base di motivate ragioni, valutate dal Collegio dei docenti.

Art. 16 - Iscrizioni agli anni successivi

1. Il dottorando dovrà iscriversi agli anni successivi e all’esame finale con le modalità e nei termini che verranno comunicati dagli uffici competenti.

2. L’iscrizione del dottorando è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 7, lett. l).

Art. 17 - Sospensione degli studi

1. Oltre all’ipotesi disciplinata dall’art. 12, comma 6, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione del corso per comprovate ragioni, incompatibili con l’impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto, fra le quali, figurano:

a. servizio militare obbligatorio;
b. maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
c. gravi motivi di salute;
d. frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
e. gravi motivi di famiglia.

2. I periodi relativi alla sospensioni della frequenza dovranno essere recuperati alla fine del ciclo e il dottorando dovrà iscriversi in qualità di ripetente dell’ultimo anno di corso.

3. Se i periodi di sospensione all’interno di un anno accademico sono superiori a 6 mesi, il dottorando dovrà ripetere l’anno.

4. Il borsista, che fruisce di sospensioni, riceverà comunque la borsa per un periodo pari alla sola durata legale del corso.

5. Cumulativamente i periodi di sospensione della frequenza del corso di dottorato non potranno superare i dodici mesi.

Art. 18 - Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

1. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all’anno successivo o all’esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.

2. Il Collegio dei docenti, in qualsiasi momento dell'anno, può deliberare l'esclusione del dottorando dal Corso in caso di:

a. giudizio negativo sull'attività svolta;
b. assenza prolungata e non giustificata;
c. mancato superamento delle valutazioni intermedie;
d. mancato superamento delle valutazioni previste a fine anno.

3. L’esclusione dal Corso comporta l’interruzione dell’erogazione della borsa, per chi ne fruisce, a partire dalla data di esclusione. L’esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all’interessato.

4. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia. La rinuncia è irrevocabile e comporta l’interruzione dell’erogazione della borsa di studio.

Art. 19 - Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato dal Rettore a seguito del superamento dell’esame finale.

2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve esser allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni realizzate nel corso del programma formativo.

3. La tesi deve essere esaminata da almeno due docenti di elevata qualificazione, nominati dal Collegio dei docenti in tempo utile per lo svolgimento dell’esame finale.

4. I docenti di cui al comma 3 devono essere esterni al Collegio dei docenti, all’Università e alle Università ed enti convenzionati o consorziati, che concorrono alla realizzazione del Corso; e non devono essere stati coinvolti nell’attività di ricerca del dottorando. I docenti esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e ne propongono l'ammissione all’esame finale o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa all’esame finale, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi docenti, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5. Il superamento dell’esame finale è subordinato altresì al deposito della tesi nell’Archivio istituzionale ad accesso aperto che assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, mediante “harvesting” (prelievo automatico).

6. Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso libero, al massimo entro 18 mesi dalla discussione in caso di richiesta di embargo per motivi legati alla tutela della proprietà intellettuale e limitatamente ai casi dalla stessa previsti, secondo la volontà espressa dal dottorando e dal Supervisore. L’Università provvederà inoltre al deposito delle tesi di dottorato nella banca dati ministeriale così come previsto dalla normativa vigente.

7. Gli esami per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono, innanzi ad una Commissione per l’esame, in due periodi dell’anno: prima sessione, dal 1° febbraio al 31 marzo; sessione straordinaria dal 1° settembre al 31 ottobre.

8. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio sintetico, scritto e collegiale. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

9. In caso di esito negativo, l'esame finale non può essere ripetuto.

10. Nel caso in cui il Corso sia stato disattivato deve comunque garantito agli iscritti il conseguimento del titolo, eventualmente anche in Corsi affini.

Art. 20 - Commissione per l’esame finale

1. La Commissione per l’esame finale è nominata con Decreto del Rettore su proposta deliberata dal Collegio dei docenti, o, in mancanza, d’ufficio. La proposta di nomina della Commissione deve avvenire in tempo utile per garantire un ordinato svolgimento dell’esame finale.

2. La commissione di cui al comma uno è composta da tre a sette membri, scelti tra:

a. professori di ruolo e ricercatori universitari dell’Università, di altre Università italiane o straniere;
b. primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
c. esperti di comprovata qualificazione.
Almeno un componente deve essere un professore di ruolo. Ove il Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, può richiedere, con delibera motivata, la nomina contemporanea di più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati, fermo restando che ogni Commissione di esame finale dovrà esaminare un numero minimo di tre candidati.

3. La Commissione di esame finale nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

4. Non possono essere componenti della Commissione di esame finale i Supervisori di cui all’art. 11.

5. I componenti della Commissione di esame finale possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite videoconferenza, ferma restando la presenza in sede di due componenti accademici.

6. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la composizione della Commissione è definita nei predetti accordi.

Art 21 -  Diritti e doveri dei dottorandi

1. L’ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per il dottorato industriale e le scuole di specializzazione mediche.

2. I dottorandi hanno l’obbligo di:

a. frequentare le attività didattiche previste dai Corsi;
b. svolgere il programma di ricerca assegnato dal Collegio dei docenti;
c. sostenere le previste verifiche;
d. presentare annualmente al Collegio dei docenti una relazione sull’avanzamento della ricerca;
e. chiedere al Collegio l’autorizzazione per lo svolgimento di attività al di fuori del progetto formativo.

3. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all’estero, previo nulla osta del Supervisore e del Coordinatore. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all’Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei docenti. Il periodo di permanenza presso soggetti non convenzionati non potrà superare i 18 mesi.

4. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio (per chi ne fruisce), attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite delle 40 ore è abrogato.

5. L'iscrizione a un Corso è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altre università o istituti di ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le co-tutele), a corsi di laurea e di laurea magistrale, a master universitari di primo e di secondo livello e a Scuole di specializzazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 24.

6. Ai dottorandi si applica quanto previsto dalla normativa in materia di Diritto allo Studio.

7. I dottorandi di area medica possono partecipare, a domanda, all’attività clinica-assistenziale presso soggetti terzi. In tal caso sarà richiesto il possesso dell’abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

8. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa definito con decreto ministeriale.

Art. 22 - Contributo per l'accesso e la frequenza

1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza, nella misura determinata annualmente dagli Organi accademici dell’Università.

Art. 23 - Borse di studio

1. Le borse di dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, come verificato dal Collegio dei docenti.

2. L’importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi per attività di ricerca all’estero. L’incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 60 giorni.

3. Chi ha già fruito di una borsa di dottorato non può usufruirne una seconda volta.

4. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

5. Il dottorando titolare di borsa di dottorato può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Corso.

6. Al fine di favorire l’internazionalizzazione dei Corsi, ai dottorandi stranieri provenienti dall’estero possono essere erogati contributi a sostegno dei costi di residenzialità, secondo i parametri stabiliti dagli Organi accademici.

7. L’Università può deliberare l’assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l’attività di ricerca.

8. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS come previsto dalla normativa vigente.

9. I titolari di borse di studio possono svolgere, al di fuori dal progetto formativo solo attività retribuite autorizzate dal Collegio dei docenti purché non in conflitto di interessi e nel rispetto della vigente normativa.

10. L'assegnazione della borsa di studio non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

Art. 24 - Coordinamento dei Corsi di dottorato con i corsi di specializzazione medica

1. E’ ammessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica con conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a. lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso l’Università, in cui frequenta  la scuola di specializzazione;
b. la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della scuola medesima;
c. il Collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione;
d. nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

2. Norme di dettaglio saranno definite nel bando di ammissione al corso di dottorato.

Art. 25 - Proprietà dei risultati e diritto di autore

1. I dottorandi hanno l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell’interessato, dal Collegio dei docenti, sentito il Supervisore.

2. Qualora in virtù della loro permanenza nelle strutture dell’Università, i dottorandi vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all’Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l’Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni, in qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica o elettronica), come strettamente confidenziali.

3. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell’ambito del dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell’Università resta in capo all’Università o a soggetti terzi con i quali l’Università ha siglato o siglerà specifici accordi.

4. L’Università riconosce ai dottorandi inventori il diritto morale alla paternità dell’invenzione e, in caso di commercializzazione, un’eventuale equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento interno in materia di brevetti.

5. Al dottorando è garantita la possibilità di produrre delle pubblicazioni nell’ambito del Corso di dottorato, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente  articolo, si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nel Regolamento dell’Università in materia di brevetti.

Art. 26 - Norme transitorie

1. Dal XXIX ciclo non si applicano più le disposizioni del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Ateneo, approvato con D.R. n. 91 del 19 febbraio 2010.

2. Le norme del Regolamento di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli iscritti fino al XXVIII ciclo.

3. Ai sensi delle disposizioni ministeriali, per l’anno accademico 2013/2014, i Corsi vengono attivati unicamente previa verifica del Nucleo di valutazione dell’Ateneo in merito alla sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi a cui l’Università partecipa quale sede convenzionata o consorziata, che sono disciplinati da specifici accordi in armonia con il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.